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Pnrr: modifiche al testo unico ambientale nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governo del Piano nazionale per il rilancio e la resilienza e prime misure per rafforzare le strutture amministrative e per accelerare e snellire le procedure” (in Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129).
In particolare, la parte II, al titolo I, contiene una serie di provvedimenti in materia di transizione ecologica e di accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, che modificano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd testo unico dell'ambiente).
Clicca qui per il testo del DL n. 59/2021
Tra le discipline soggette a modifiche:
Altrettanto importante per i possibili effetti positivi per l'ambiente è il Titolo II contenente misure a favore della transizione digitale.
Infine, non mancano le misure legate alla sicurezza:
Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.
nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129
VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per il
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Risanamento
e resilienza e altre misure urgenti di investimento”;
CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di definire il
strategia nazionale e sistema di governance per l'attuazione di
interventi relativi al Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza e al
Piano nazionale per gli investimenti complementari;
CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di stampare a
impulso decisivo per snellire le procedure amministrative in
tutti i settori interessati dalle previsioni dei suddetti Piani, per
consentire un'attuazione efficace, tempestiva ed efficiente di
CONSIDERA, in particolare, l'urgenza di introdurre misure connesse
l'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in
transizione ecologica e digitale e appalti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nel
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministri dell'economia e delle finanze, per il pubblico
amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, transizione ecologica, cultura e
infrastrutture e mobilità sostenibili;
EMANA
1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale
finalizzata a semplificare e facilitare il raggiungimento degli obiettivi
e gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Risanamento e
Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Unione Europea e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, nonché il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione si assume
l'interesse nazionale per la tempestività e la puntualità è di primaria importanza
attuazione degli interventi previsti dai Piani indicati al comma 1,
nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione
Unione Europea in termini di clima e ambiente.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, come
attuazione diretta delle obbligazioni assunte in esecuzione del
regolamento (UE) 2021/241, sono adottati nell'esercizio di
competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti con gli Stati
con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali della
servizi in materia di diritti civili e sociali che devono essere
garantito su tutto il territorio nazionale.
4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "Sala di comando", organismo con poteri politici,
impulso e coordinamento generale sulla realizzazione degli interventi del
b) «Fondo di rotazione della prossima generazione UE-Italia», il fondo
di cui all'articolo 1, comma 1037 e ss. della legge 30 dicembre
c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti complementari a
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
finalizzata ad integrare gli interventi del
d) «PNRR», il Piano nazionale di recupero e resilienza presentato
alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del
e) «Interventi PNRR», investimenti e riforme previste
il Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza;
f) "Regolamento (UE) 2021/241", regolamento del Parlamento
dell'Unione europea e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per il recupero e la resilienza;
g) “Segreteria Tecnica”, struttura istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno delle attività
la sala regia e il tavolo permanente;
h) "Semestre europeo", il processo definito all'articolo 2 bis
i) «Servizio Centrale per PNRR», struttura di gestione di
livello generale stabilito presso il Ministero dell'Economia e
Finanza - Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato;
l) «amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti in
PNRR », Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e
m) «Sistema nazionale degli appalti elettronici», il sistema di cui
nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dal 7 agosto 2012, n. 135.
n) «Sogei SpA», la General Informatics SpA di
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
o) “soggetti attuatori”, soggetti pubblici o privati che
effettuano gli interventi previsti dal PNRR;
p) «Tavolo permanente» il tavolo permanente del partenariato
organismo economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive
in questioni e questioni relative all'attuazione del PNRR;
q) «Unità di audit», struttura che svolge attività di controllo
sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241;
r) “Unità di Missione”, l'Unità di Missione di cui all'Articolo
1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che
svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del
s) "PNIEC", Piano Nazionale Integrato Energia e Clima,
predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Cabina di regia per il Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, al quale
alla Presidenza partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato
del Consiglio dei ministri competente in materia
2. La cabina di regia esercita poteri di direzione, impulso e
coordinamento generale sull'attuazione degli interventi PNRR. Il
Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un Ministro o a
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di
ministra lo svolgimento di specifiche attivita'. La sala di controllo
a) elabora linee guida e linee guida per l'attuazione del
Interventi PNRR, anche con riferimento ai rapporti con altre persone
b) effettua ricognizioni periodiche e puntuali sullo stato del
realizzazione degli interventi, anche attraverso la formulazione di
linee guida specifiche sulle attività di monitoraggio e controllo svolte
dal Servizio Centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui
all'articolo 4, le problematiche e i profili di criticità specifici
segnalati dai Ministri competenti in materia e, con riferimento a
materie di competenza regionale o locale dal ministro per
affari e autonomie regionali e dalla Conferenza delle Regioni e
d) svolge, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma
governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono la conformità
regolamenti e relazioni all'Unità per la razionalizzazione e il
miglioramento del regolamento di cui all'articolo 5, se del caso
necessita di interventi normativi idonei a garantire il rispetto delle
e) trasmette semestralmente alle Camere, mediante
del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sul
stato di attuazione del PNRR, contenente le informazioni di cui
nell'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
nonché, anche su richiesta delle commissioni parlamentari, ogni
elemento utile per valutare lo stato di avanzamento degli interventi,
il loro impatto ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato
stato di avanzamento degli interventi PNRR;
g) trasmette, per il tramite del Ministro degli affari
regionali e delle autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera
che precede la Conferenza Unificata, che è costantemente
aggiornato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa
lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e
propone, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione dei poteri
i) assicurare la cooperazione con il partenariato economico,
sociale e territoriale attraverso il tavolo permanente di cui
l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti
con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. I Presidenti di
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano quando lo sono
esaminare questioni relative a una singola regione o provincia
autonomo, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e
province autonome, quando vengono esaminate le questioni che le riguardano
più regioni o province autonome; in tali casi partecipa alla seduta
sempre il Ministro per gli affari e le autonomie regionali, che può
lo presiede su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. In
possono essere invitate anche sessioni della control room
dipendenza dal tema trattato, i rappresentanti dei soggetti
attuatori e rispettivi organi associativi e referenti o
rappresentanti del partenariato economico e sociale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione al digitale di cui
all'articolo 8 del decreto legge 1 marzo 2021 n. 22, convertito con
modifiche dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo
57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eseguire,
sull'attuazione degli interventi PNRR, in materia di
rispettiva competenza, le funzioni di direzione, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la sala di controllo che ha il
diritto di partecipazione tramite delegato. Le amministrazioni
possono presentare le borse che detengono gli interventi previsti nel PNRR
alla sala di controllo l'esame dei problemi che non hanno trovato
soluzione in seno al Comitato interministeriale.
5. Nelle aree in cui la pianificazione statale funziona e
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano Nazionale
complementari al PNRR richiedono il coordinamento con l'esercizio
dei poteri costituzionalmente attribuiti alle regioni, al
province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, e al
al fine di garantire l'armonizzazione con gli indirizzi della cabina
direzione di cui al comma 2, del Comitato per la transizione ecologica
di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e il Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale di cui
L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, su
Il ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa al
sessioni della cabina di regia e dei suddetti Comitati e, su iniziativa di
quest'ultimo promuove le conseguenti iniziative anche nel
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
province autonome di Trento e Bolzano nonché della Conferenza
unificato. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di
soggetti in cui le regioni e le province autonome ne vantano
interesse specifico, il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 le parole "composto da un rappresentante del
Presidenza del Consiglio dei ministri "sono sostituiti da
seguente: "composto da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per la
affari regionali e autonomie”.
(Tavola permanente per le attività economiche, sociali e
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
istituito il tavolo permanente del partenariato economico e sociale
e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, of
Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e
Bolzano, gli enti locali e le rispettive associazioni,
delle categorie produttive e sociali, del sistema universitario e
ricerca e società civile. I componenti sono identificati
secondo un criterio di maggiore rappresentatività e allo stesso non
sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altro
2. Il Tavolo Permanente svolge funzioni consultive sulle materie e
per questioni relative all'attuazione del PNRR. La tavola
permanente può riferire in modo collaborativo alla sala di controllo di
di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui
nell'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione
del PNRR anche al fine di facilitare il superamento delle circostanze
ostacoli e facilitare l'attuazione efficace e rapida degli interventi.
(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, è stata costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica
per supportare le attività della sala regia e del tavolo
permanente, la cui durata temporanea è maggiore di quella di
Governo che lo istituisce e prosegue fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria Tecnica opera
in collaborazione con il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo,
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento del
politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.
2. La Segreteria Tecnica di cui al presente articolo:
a) supporta la sala regia e il tavolo permanente
b) predispone rapporti informativi periodici alla sala controllo
sulla base dei risultati dell'analisi e del monitoraggio
sull'attuazione del PNRR comunicato dal Ministero dell'Economia e
Finanza - Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato;
c) individua e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri
azioni utili al superamento delle criticità segnalate da
d) acquista dal Servizio Centrale per il PNRR di cui
all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a
livello di ciascun progetto, compresi quelli relativi alla compliance
le tempistiche programmate e le eventuali criticità riscontrate nel
fase realizzativa degli interventi;
e) qualora siano soddisfatte le condizioni all'esito dell'indagine
effettuata, riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da
valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di
f) disciplina le procedure relative all'adozione delle decisioni
finalizzata al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e
3. Per le finalità di cui al presente articolo, il
spesa di € 200.000 per l'anno 2021 e di € 400.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi ad eventuali
stanziamenti aggiuntivi che saranno definiti dal bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n.
303. I relativi oneri sono previsti ai sensi dell'articolo 16.
(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolamentazione
e Ufficio Semplificazione)
1. Uno è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il
2. L'Unità, costituita all'interno della Direzione Aziendale
legale e legislativa, ha una durata temporanea maggiore di quella del
Governo che lo istituisce e prosegue fino al completamento del PNRR
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un
contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
L'Unità lavora in collaborazione con il gruppo di lavoro sull'analisi
impatto della regolazione (RIA) del Nucleo, istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1
3. L'Unità svolge i seguenti compiti:
a) individua, sulla base delle segnalazioni inviate da
Cabina di regia di cui all'articolo 2, ostacoli all'attuazione
riforme e investimenti corretti e tempestivi previsti in
PNRR risultante da disposizioni regolamentari e relativi provvedimenti
b) coordina, anche sulla base delle valutazioni di impatto del
regolamento di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, a cura delle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per
superare i malfunzionamenti derivanti dalla normativa vigente e dal
relative misure di attuazione, al fine di garantire una maggiore coerenza e
c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai
finalità di razionalizzazione e revisione normativa;
d) promuove e rafforza iniziative di sperimentazione normativa,
anche attraverso rapporti istituzionali con strutture similari
stabilite in paesi esteri, europei ed extraeuropei, e tenute in
adeguata considerazione delle migliori pratiche di razionalizzazione e
sperimentazione normativa a livello internazionale;
e) riceve e valuta ipotesi e proposte di razionalizzazione e
test normativi formulati da enti pubblici e privati.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, il
spesa di € 200.000 per l'anno 2021 e di € 400.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi ad eventuali
stanziamenti aggiuntivi che saranno definiti dal bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art
dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
I relativi oneri sono forniti ai sensi dell'articolo 16.
5. L'Ufficio per la Semplificazione delle Funzioni del Dipartimento
lavori pubblici in collaborazione con l'Unità di cui all'articolo 1, comma
22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modifiche, dalla legge n. 233, in corso
a) promozione e coordinamento delle attività di potenziamento
capacità amministrativa nella gestione delle procedure
complessi rilevanti per il PNRR anche attraverso task force
di esperti multidisciplinari da stanziare nel territorio previsto dal
b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione
e reingegnerizzazione delle procedure e predisposizione del
catalogo delle procedure semplificate e standardizzate previste in
c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri per
d) promozione di interventi normativi e organizzativi e
tecnologie di semplificazione anche attraverso un'Agenda per
semplificazione condivisa con le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano ed enti locali;
e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di
(monitoraggio e reporting PNRR)
1. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
viene istituito un ufficio della Ragioneria Generale dello Stato
livello di gestione centrale, denominato Servizio
centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta
il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi del
dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in conformità con
connessi obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità. Il
Il Servizio Centrale per PNRR è anche responsabile della gestione
del Fondo di Rotazione della Next Generation UE-Italia e società collegate
flussi finanziari, nonché la gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti PNRR,
garantire il necessario supporto tecnico alle amministrazioni
borse holding interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo
8. Il Servizio Centrale per il PNRR è articolato in sei uffici di
livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio del proprio
compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate del
2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso affidate, il Servizio
centrale per il PNRR si collega con l'Unità di Missione e con il
Ispettorati competenti della Ragioneria Generale dello Stato. Queste
questi ultimi contribuiscono alla vigilanza sui processi amministrativi e alla
anche il monitoraggio finanziario degli interventi PNRR per
aspetti di competenza relativa. A tal fine vengono allestiti presso il
Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni
funzione manageriale a livello non generale di consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
autorizzata la spesa di € 930.000 per l'anno 2021 e €
1.859.000 a partire dall'anno 2022. I relativi oneri sono previsti
(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)
1. Presso il Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato -
Ispettorato Generale per le Relazioni Finanziarie con l'Unione Europea
(IGRUE) viene istituito un ufficio di direzione non generale
avere funzioni di audit PNRR ai sensi dell'articolo 22, paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
di cui al primo periodo, opera in posizione di autonomia funzionale
rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e sì
si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento attuate a livello territoriale, degli aiuti
delle Ragioni territoriali dello Stato.
2. L'unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, del
legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede, anche in collaborazione con
le amministrazioni di cui all'articolo 8, per predisporre e
attuazione del programma di valutazione in corso ed ex post di
PNRR, garantendo il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento
(UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi e traguardi.
Contribuisce inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati
monitoraggio rilevato dal sistema di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di
supporto per la redazione di report e report
attuazione e avanzamento del Piano.
3. L'Unità di Missione è suddivisa in due uffici esecutivi di
non di livello generale. Provvede inoltre a supportare il
attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di
competenza del Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato e a
potenziare il patrimonio informativo relativo alle riforme e
Investimenti PNRR anche attraverso lo sviluppo di
trasparenza e partecipazione rivolta alle istituzioni e al
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole "di durata triennale rinnovabile
una volta "sono cancellati.
4. Ai fini dell'articolo 6 e del presente articolo, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del
Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7
incarichi direttivi non generali ai sensi dell'art
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in
deroga ai limiti ivi previsti, e ad annunciare specifiche procedure
fallimento pubblico e di assumere, fermi restando i limiti vigenti
le restanti unità di livello non esecutivo
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con le modalità di cui
Articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, la ridefinizione si effettua, ai sensi dell'articolo 6
e con questo articolo, i compiti degli uffici esecutivi non sono
generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attesa del
miglioramento della regolamentazione organizzativa dei predetti
Ministero, compreso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In primo luogo
domanda, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 6 e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche in
nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima
dell'adozione del predetto regolamento organizzativo, ma sono
comunque conforme ai compiti e all'organizzazione del Ministero e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
6. Sogei SpA assicura il supporto delle competenze tecniche e
funzionale all'amministrazione economica e finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per questa attività può avvalersi di Studiare Development
srl, secondo le modalità che verranno definite nello specifico
Convenzione, per la selezione degli esperti cui affidare le attività di
sostegno. Le disposizioni non si applicano alla Società stessa
relative ai vincoli sui contratti di collaborazione
coordinato e continuo e lo stesso determina i processi di
selezione e assunzione del personale in base a criteri generali
rapidità ed efficacia, preferendo metodi di selezione basati su
requisiti curriculari e sui colloqui tecnici, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Questo paragrafo è fornito nel contesto di
risorse disponibili in base alla legislazione esistente e non nuove o importanti
oneri di finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo di gestione di cui
all'articolo 3, comma 4, della legge n. 20, effettuando
in particolare valutazioni di costo-efficacia, efficienza ed efficacia
sull'acquisizione e l'utilizzo di risorse finanziarie
dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo informa a
criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti
Unione Europea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 287, comma 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei Conti,
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 20,
riferisce, almeno una volta all'anno, al Parlamento sullo stato di
8. Anche ai fini del rafforzamento delle attività di controllo
finalizzata alla prevenzione e alla lotta alla corruzione, del
frode, nonché evitare conflitti di interesse e il rischio di
doppio finanziamento pubblico degli interventi da parte delle amministrazioni
le banche centrali detentrici degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare
specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuove o
maggiori oneri per le finanze pubbliche.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
autorizzata la spesa di 218.000 euro per l'anno 2021 e di euro
436.000 dall'anno 2022. I relativi oneri sono previsti
1. Ogni amministrazione centrale dispone di interventi
previsto dal PNRR, coordina le relative attività
gestione, nonché il loro monitoraggio, rendicontazione e
dai un'occhiata. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia
struttura organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di
livello di riferimento della direzione generale o stabilisce un
unità speciale di missione del livello di direzione generale fino a
completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026,
articolato fino ad un massimo di tre uffici direzionali
non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo
provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro del
riferimento, d'intesa con il Ministro dell'Economia e
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto
con il Servizio Centrale per il PNRR per il completamento del
obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,
per la presentazione alla Commissione Europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2 dello stesso
regolamento. Gli stessi trasmetteranno al predetto Servizio
centrale per i dati sui risultati finanziari e fisici del PNRR e
procedure per gli investimenti e le riforme, nonché i progressi
dei relativi traguardi e traguardi, attraverso le specifiche
funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma
3. La stessa struttura assicura l'adozione dei criteri
selezione di azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del
PNRR e emana linee guida per garantire la correttezza del
procedure di attuazione e rendicontazione, regolarità della spesa
e il raggiungimento di traguardi e obiettivi e qualsiasi altro
adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile
al PNRR. Svolge attività di supporto nella definizione,
attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti
cofinanziato o finanziato da enti nazionali, europei e
internazionale, nonché attività di supporto per l'attuazione di
politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione ai bisogni
pianificazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità del
procedure e spese e prende tutte le iniziative necessarie a
prevenire, correggere e sanzionare irregolarità e pagamenti indebiti
utilizzo delle risorse. Adottare le misure necessarie per prevenire
frode, conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Si
anche responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e
restituzione di risorse utilizzate impropriamente, o oggetto
frode o doppio finanziamento pubblico.
5. Al fine di salvaguardare la realizzazione, anche in cantiere
prospettiva, degli obiettivi e dei traguardi, intermedio e finale del
PNRR, avvisi, avvisi e altri strumenti previsti per il
selezione dei singoli progetti e allocazione delle risorse
prevedere clausole per la riduzione o la cancellazione dei contributi, in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi nei tempi assegnati
previste, e riassegnazione delle somme, fino a concorrenza
delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per il
scorrimento delle graduatorie formate a seguito della presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i
rapporti assunti con l'Unione Europea.
6. La spesa è autorizzata per l'attuazione del presente articolo
€ 8.789.000 per l'anno 2021 e € 17.577.000 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026. I relativi oneri sono previsti ai sensi dell'art
(Attuazione degli interventi PNRR)
1. L'attuazione operativa degli interventi previsti dal PNRR
le amministrazioni centrali, le regioni e le province provvedono
autonomi di Trento e Bolzano e degli enti locali, sulla base del
competenze istituzionali specifiche, o della diversa titolarità
degli interventi definiti nel PNRR, attraverso proprie strutture,
o avvalendosi di attuatori esterni individuati nel
PNRR, o con le modalità previste dalla normativa nazionale e
2. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva attuazione del
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo previsto per il PNRR da
società a partecipazione pubblica prevalente, rispettivamente,
statali, regionali e locali e da soggetti vigilati.
3. Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dal
amministrazioni per l'attuazione degli interventi PNRR sono
sottoposto ad ordinarie verifiche di liceità e controlli
registrazioni amministrative e contabili previste dalla normativa nazionale
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa
tracciabilità delle operazioni e il mantenimento di una specifica
codifica contabile per l'utilizzo delle risorse del secondo PNRR
le informazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Conservano tutti i documenti e la relativa documentazione di supporto
su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per
attività di controllo e verifica.
(Misure per accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici)
1. Per supportare la definizione e l'avvio delle procedure
affidare e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici,
in particolare quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, la
le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo di società interne
qualificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18
2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi
e comprende azioni per rafforzare la capacità amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di esperti in particolare
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta
ha riguardo all'oggetto e al valore del servizio e al
la motivazione dell'affidamento rende conto dei vantaggi,
rispetto al ricorso al mercato, derivante dal risparmio di tempo e
risorse economiche, confrontando gli standard di
riferimento di Consip SpA e delle centrali di committenza
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il
Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti
locale, attraverso le amministrazioni centrali dello Stato,
potrà avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di
di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti
sviluppo territoriale finanziato da fondi europei e nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per il
imprese statali in house, i contenuti minimi degli accordi per
l'attuazione delle disposizioni del comma 4. I relativi oneri
Le amministrazioni mettono a disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili, un
normativa vigente. Ove ammissibili, tali spese possono essere
posti a scapito delle risorse previste per l'attuazione del
Interventi PNRR, o risorse per l'assistenza tecnica
previsti nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di sostegno
6. Ai fini dello svolgimento delle attività di supporto di cui all'al
questo articolo, le aziende interessate possono fornire con il
risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a
competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul
mercato, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni
1. Aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di
appalti e garantire una rapida attuazione di
pianificazione del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati,
compresi i programmi cofinanziati dall'Unione Europea per la
periodo 2021/2027, Consip SpA mette a disposizione del pubblico
amministrazioni specifiche contratti, accordi quadro e servizi di
supporto tecnico. Con le stesse finalità Consip SpA realizza
un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione
delle specifiche procedure di acquisto e pianificazione per
l'evoluzione del Sistema nazionale degli appalti elettronici e la
rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del
amministrazioni pubbliche. Consip SpA si coordina con le borse
di committente regionale per le attivita' degli enti territoriali di
2. Si applicano anche le disposizioni del presente articolo
per l'acquisizione di beni e servizi informatici e connettività
realizzato da Sogei SpA, per la realizzazione e realizzazione
dei servizi delle pubbliche amministrazioni in
rispetto di specifiche disposizioni legislative o regolamentari,
nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure
di linee di credito sono poste in essere da Consip SpA ai sensi dell'art
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze stipula con Consip SpA a
disciplinare specifico, nel limite di spesa complessiva di 40 milioni
di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine, il
spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai
i relativi oneri sono previsti ai sensi dell'articolo 16.
(Commissione tecnica VIA per progetti PNRR-PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'articolo 8
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione
responsabilità ambientale dello stato dei progetti inseriti nel PNRR, di
quelli finanziati dal fondo complementare nonché dal
Progetti di attuazione della PNIEC individuati nell'allegato I-bis del
presente decreto, viene istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,
posto sotto la dipendenza funzionale del Ministero della Transizione
ecologico, e formato da un numero massimo di quaranta unità, in
possesso di laurea triennale o magistrale, con almeno cinque
anni di esperienza professionale e con competenze adeguate a
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica di quanto sopra
progetti, individuati tra il personale permanente delle amministrazioni
statale e regionale, del CNR, del sistema di rete nazionale per
tutela dell'ambiente ai sensi della legge n. 132,
dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo
periodo, escluso l'insegnamento, l'istruzione,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni educative.
Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'art
dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127, in
posizione di fuori ufficio, comando, distacco, congedo o altro
analoga posizione, secondo le rispettive normative. I componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono questa attività
a tempo pieno e non può far parte della Commissione di cui al
comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei soci è garantito
rispetto dell'equilibrio di genere. I membri della Commissione
I tecnici PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro del
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
forza di questa disposizione. I membri della Commissione
La tecnica PNRR-PNIEC dura in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una volta soltanto. Partecipa alle riunioni della commissione, con
diritto di voto, compreso un rappresentante del Ministero della Cultura.
Per lo svolgimento delle indagini tecniche, la Commissione provvederà
si avvale, attraverso specifici protocolli d'intesa, del Sistema Nazionale a
rete per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge del 28 giugno
2016, n. 132, e altri enti pubblici di ricerca. Per il
procedure per le quali è riconosciuto da specifiche disposizioni
o compreso un interesse regionale concorrente, nell'attività
un esperto designato da
Regioni e Province autonome interessate, individuate tra le
soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in
area della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. La Commissione opera secondo le modalità previste
24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
disbrigo delle procedure di sua competenza ai sensi dell'art
normativa vigente, la Commissione di cui al presente paragrafo nonché la
Commissione di cui al comma 2-bis, privilegia i progetti che abbiano
un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro o
una ricaduta in termini di occupazione attesa superiore a
quindici dipendenti, nonché i relativi progetti
scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con un termine perentorio
per legge o comunque da parte di terzi, ed a progetti relativi a
impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici
c) al comma 5 le parole “Commissione Tecnica PNIEC” ovunque
ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC "e le parole" e in ragione dei compiti di istruzione
effettivamente effettuati, "sono sostituiti dai seguenti:",
unicamente in ragione degli effettivi compiti di insegnamento
effettuato e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"
(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Le opere,
i sistemi e le infrastrutture necessarie per la realizzazione del
progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi
nel Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR) e al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano nazionale integrato
per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del
Regolamento (UE) 2018/1999, come individuato nell'allegato I-bis, e
le opere ad esse connesse costituiscono interventi pubblici
2) è abrogato il comma 2-ter;
b) dopo l'allegato I della parte seconda, è inserito l'allegato
I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.
(Disposizioni relative alla procedura di verifica del
VIA e consultazione preventiva)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita da
2) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In
stesso termine, l'autorità competente può chiedere chiarimenti e
integrazioni al proponente finalizzate al non assoggettamento del
progetto alla procedura VIA. In tal caso il proponente può
chiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per a
periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione del
integrazioni e chiarimenti richiesti. Se il proponente non
inviare la documentazione richiesta entro il termine stabilito, il
la domanda si considera respinta e l'autorità è obbligata
3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"Ai fini di cui al primo periodo, l'autorità competente decide
su richiesta di condizioni ambientali fatta dal proponente
entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva di
negativo, escludendo ogni ulteriore interlocuzione o proposta di
b) all'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"entro trenta giorni dalla presentazione della proposta
le disposizioni di questo articolo si applicano anche a
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis. ".
(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e
disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'articolo 25, i
i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
"2. In caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di
quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente,
entro sessanta giorni dalla conclusione del
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento VIA
dopo aver ottenuto il consenso del direttore generale competente
del Ministero della Cultura entro trenta giorni. Nel
casi di cui al periodo precedente, se è necessario procedere
alle indagini e alle indagini di particolare complessità, l'autorità
competente, con atto motivato, ordina la proroga del
valutazione fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, dando
comunicando tempestivamente per via telematica al proponente del
motivi che giustificano la proroga e il termine entro il quale sarà
emanato il provvedimento. In caso di consultazioni transfrontaliere
il provvedimento VIA è proposto per l'adozione da parte del Ministro da
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, il
Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, è espressa da
termine di trenta giorni dalla conclusione della fase
consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di
centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione
di cui all'articolo 23 predisponendo il progetto di provvedimento di
STRADA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale della
Il Ministero della Transizione Ecologica adotta il provvedimento VIA,
dopo aver ottenuto il consenso del direttore generale competente
del Ministero della Cultura entro venti giorni. In
in caso di consultazioni transfrontaliere, la disposizione VIA è
adottata entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del
procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, n
sono rispettati e automaticamente rimborsati al proponente il
cinquanta per cento dei diritti di indagine di cui all'articolo
33, utilizzando le risorse inserite in apposito
capitolo istituito a tal fine nella stima del Ministero
della transizione ecologica con uno stanziamento di € 840.000 per
l'anno 2021, di Euro 1.640.000 per l'anno 2022 e di Euro 1.260.000 per
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da
parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, on
titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, se competente
la commissione di cui all'articolo 8 non ha espresso il suo parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione
dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia
nella conclusione della procedura da parte del direttore generale
del ministero della transizione ecologica o in caso di ritardo
nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente
del Ministero della Cultura, titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990,
prevede il rilascio degli atti di relativa competenza entro i
2-quinquies. Il concerto del direttore generale competente del
Ministero della cultura include la cui autorizzazione
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dove
i documenti di progettazione sono sviluppati a un livello che consente
la stesura ultimata della relazione paesaggistica. ".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, comma 2-ter, pari a
€ 840.000 per l'anno 2021, € 1.640.000 per l'anno 2022 e € 1.260.000
per l'anno 2023, è erogato mediante una corrispondente riduzione del
destinazione del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito dei «Fondi
riserva e speciale ", della missione" Fondi da distribuire "di
stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze per
2021, a tal fine utilizzando parzialmente il provvedimento
relative al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del mare. Il Ministero della Transizione Ecologica prevede la
monitorare il rispetto del limite di spesa e comunicare i risultati
di tale attività al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora
il suddetto monitoraggio rivela anche il verificarsi di scostamenti
prospetticamente, rispetto al suddetto limite di spesa, ciò si fa
ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
(Avvio procedura VIA e consultazione pubblica)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono
sostituiti dai seguenti "quindici giorni", nel secondo periodo sono
premesse le parole "entro lo stesso termine", nonché dopo la terza
è aggiunto il seguente periodo: "I termini di cui al presente paragrafo
2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto
il Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis,
comma 2-bis "sono sostituiti dai seguenti" Per i progetti di cui
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine
sessanta giorni, o trenta giorni per i progetti citati
Articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al
pubblico di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse può assumere
visione, sul sito, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni anche all'autorità competente
fornendo nuovi o ulteriori elementi cognitivi e valutativi. Entro
stesso termine le opinioni del
Amministrazioni ed enti pubblici che hanno ricevuto il
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedente, il proponente ha il diritto di sottomettersi all'autorità
competenti controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora l'esito
consultazione o presentazione di controargomentazioni
da parte del proponente la modifica si rende necessaria o
l'integrazione di disegni di progettazione o documentazione
acquisito, l'autorità competente, entro i successivi venti giorni,
o entro i successivi dieci giorni per i progetti citati
L'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire a
termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,
in formato elettronico, degli atti di progetto o del
documentazione modificata o integrata. Su richiesta motivata del
proponente, l'autorità competente può concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione
suppletiva per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso
in cui il proponente non ottempera alla richiesta entro il termine
stabilito perentoriamente, la domanda si considera respinta ed è fatta
obbligo per l'autorità competente di procedere all'archiviazione. ";
3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, il
pubblicare immediatamente sul proprio sito web e, attraverso il proprio
avviso specifico, avvia una nuova consultazione pubblica. ",
nonché alla seconda frase dopo le parole "il termine di
trenta giorni "sono inseriti i seguenti" o quindici giorni per
i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.
(Nuove norme sul provvedimento unico ambientale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere,
accordo, autorizzazione o atto di consenso in materia ambientale,
obbligatori "sono sostituiti dai seguenti:" delle autorizzazioni
requisiti ambientali tra quelli elencati nel paragrafo 2 "e le parole" di
qualsiasi autorizzazione, accordo, parere, concerto, autorizzazione o atto di
consenso ambientale richiesto "sono sostituiti da
di seguito: “delle autorizzazioni di cui al comma 2”;
b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente:
"Il proponente ha facoltà di chiedere l'esclusione dal presente
procedura per l'acquisizione di autorizzazioni, accordi,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi in ogni caso
denominati, se la normativa di settore di riferimento
richiedere, per consentire un'indagine completata
tecnico amministrativo, un livello di progettazione esecutiva. ";
c) al comma 4, le parole "e soggetti potenzialmente interessati e
comunque competente in materia ambientale "sono sostituiti da
seguente: "responsabile del rilascio delle autorizzazioni ambientali per
di cui al comma 2 su richiesta del proponente”;
d) al comma 6, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente:
"dieci" e le parole ", l'autorità competente annuncia la conferenza di
servizi decisionali di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241 che opera secondo quanto previsto dal comma 8.
e) al comma 7, dopo le parole "l'autorità competente" sono:
inserire il seguente: "indicizzare la conferenza dei servizi decisionali del
di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera
secondo quanto previsto al comma 8. Simultaneamente”;
1) nel terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui
L'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituiti dai seguenti:
"Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
2) nel sesto periodo, le parole "per i progetti citati
L'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituiti dai seguenti:
"per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".
Capo II Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale
(Fase preliminare al provvedimento di autorizzazione unica regionale)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26
(Fase preliminare al provvedimento di autorizzazione unica regionale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, il proponente può chiedere, prima del
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di a
fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da
inserire nello studio di impatto ambientale il relativo livello di
dettaglio e le metodologie da adottare per la preparazione
dello stesso nonché la definizione delle condizioni per l'ottenimento
autorizzazioni, accordi, concessioni, licenze, pareri, concerti,
autorizzazione e consenso, comunque denominati, necessari per la
realizzazione e funzionamento del progetto. Il proponente sostiene
all'autorità competente, in formato elettronico, quanto segue
a) studio ambientale preliminare o relazione che, al
sulla base degli impatti ambientali previsti, illustra il piano di lavoro per
l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
b) progetto con un livello di dettaglio equivalente a
progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23 del
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui
al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, in modo da
garantire la tutela della riservatezza di qualsiasi informazione
industriale o commerciale indicato dal proponente, sul sito
dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutti
le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati e comunque
competenti ad esprimersi sull'attuazione e l'esercizio del
progetto, la pubblicazione di successo. Allo stesso tempo, l'autorità
competente organizza una conferenza di servizi preliminari ai sensi dell'art
della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le stesse amministrazioni e
3. La conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con il
le modalità di cui all'articolo 14-bis della stessa legge e i termini
sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai
ai sensi del comma 2 sono espressi in conferenza, sulla base
della documentazione prodotta dal proponente, relativa al
definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare
ambiente, il relativo livello di dettaglio, il rispetto di
requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbana e
delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio
nonché la definizione delle condizioni per ottenere gli atti di
consenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione e
esercitare lo stesso progetto. Entro cinque giorni dalla scadenza
degli atti della conferenza preliminare, l'autorità competente
trasmette le decisioni acquisite al proponente.
4. L'autorità competente, d'intesa con tutte le amministrazioni
e soggetti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sul
attuazione ed esercizio del progetto, può stabilire a
riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7
dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse nel
conferenza preliminare può essere modificata con giustificazione o
integrati solo in presenza di elementi nuovi, tali da coinvolgere
significative ripercussioni negative sugli interessi in gioco emerse nel
successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni del
interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Il
amministrazioni ed enti che non si esprimono nella conferenza di
i servizi preliminari non possono porre condizioni, formulare
osservazioni o evidenziando impedimenti all'attuazione
intervento durante la procedura di cui all'articolo
27-bis, salvo in presenza di elementi nuovi, tali da coinvolgere
significative ripercussioni negative sugli interessi in gioco emerse nel
corso di questa procedura anche a seguito delle osservazioni del
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo n
devono sorgere nuovi o maggiori oneri finanziari
pubblico. Le amministrazioni interessate prevedono il
realizzazione delle attività attraverso l'impiego di risorse umane,
strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di
1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole "adeguatezza e" sono soppresse, ed è
aggiunto alla fine la frase seguente: "Nei casi in cui è richiesto
anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di
di cui al primo periodo, l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità. ";
b) al comma 4, le parole "riguardo alla valutazione d'impatto
ambientale e, ove necessario, la valutazione di impatto e
l'autorizzazione integrata ambientale "sono aboliti, e dopo
terza frase è aggiunto il seguente: "Laddove il progetto preveda la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico
interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, il
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può
chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche riguardanti i
qualifiche previste dal provvedimento di autorizzazione unica,
come indicato dagli organi e dalle amministrazioni ad essi competenti
liberazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Sopra
richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può
concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per il
presentazione di documentazione integrativa per un periodo non
più di centottanta giorni. Se entro il termine stabilito il
il proponente non deposita la documentazione integrativa, la domanda lo fa
intende ritirarsi e l'autorità competente è obbligata a
procedere con l'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la
documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e,
mediante apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella del
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Fermo restando il rispetto dei termini di cui all'articolo 32
in caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art
comma 5 o dalla data di ricezione di eventuali integrazioni
documenti, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi
cui partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competente o comunque potenzialmente interessato a rilasciare il
Disposizione VIA e qualifiche necessarie per
realizzazione ed esercizio del progetto richiesto dal proponente.
La conferenza di servizio è convocata in modalità sincrona e sì
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di
novanta giorni dalla data di convocazione dei lavori. Là
determinazione motivata della conclusione della conferenza di servizio
costituisce il provvedimento di autorizzazione regionale unica e
comprende, con l'esplicita indicazione, il provvedimento VIA
e le qualifiche rilasciate per la costruzione e l'esercizio
del progetto. In caso di rilascio di titoli
settoriale rientra nel campo di applicazione di un'unica autorizzazione, il
le amministrazioni competenti per i singoli atti di consenso partecipano
alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
7-bis. Se in base alla normativa di settore per il rilascio di
sono richieste una o più qualifiche a livello progettuale
esecutivo, o dove la messa in servizio dell'impianto o
l'inizio dell'attività richiede controlli, revisioni o autorizzazioni
a seguito del completamento dei lavori stessi, l'amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo
un calendario stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio
del titolo finale. Le condizioni indicate dalla conferenza
possono essere modificati o integrati per motivi solo in presenza
di elementi significativi emersi nel corso della prossima
procedura per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Qualora uno o più titoli inclusi nella determinazione
motivato dalla conclusione della conferenza di cui al comma 7
attribuire il carattere di pubblica utilità, indifferibile e
urgenza, costituiscono una variante degli strumenti urbanistici e un vincolo
preordinato per l'espropriazione, la determinazione finale del
(Determinazione dell'autorità VIA competente e
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In caso di opere o interventi caratterizzati da più
elementi di design corrispondenti a diversi tipi soggetti a
VIA o verifica di assoggettamento a VIA rientrante in parte
nella competenza statale ed in parte in quella regionale, il
proponente, con riferimento agli elementi elencati negli allegati II,
II-bis, III e IV alla seconda parte del presente decreto, inviare in
formato elettronico al Ministero della Transizione Ecologica e al
Regione o Provincia Autonoma interessata da una comunicazione
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia di progetto individuata come principale;
c) altri tipi di progetti coinvolti;
d) autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli
si identifica come competente ad espletare la procedura di VIA o
verifica dell'assoggettamento a VIA.
4-ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, la Regione o la Provincia Autonoma ha facoltà di
trasmettere le valutazioni di competenza al Ministero, dando
contestualmente comunicazione al proponente. Non più tardi di me
decorsi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,
II-bis, III e IV alla seconda parte del presente decreto, il
competente ufficio del Ministero comunica al proponente e al
Regione o Provincia autonoma la determinazione in materia
all'autorità competente, alla quale il proponente stesso deve
presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Tale corso
termine, il consenso del Ministero sulla
posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza
1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis
Procedimento VIA sotto la giurisdizione statale l'autorità competente
coincide con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di
l'impatto ambientale è rilasciato dall'autorità competente
2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai
procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché
all'articolo 28, non si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis
(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "in accordo con
proponente "sono sostituite dalle seguenti:" sentito il proponente";
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero del
transizione ecologica tra soggetti estranei alla somministrazione del
Ministero e dotato di significativa competenza e professionalità per
1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006
n. 152, è inserito il seguente:
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le
province, città metropolitane, comuni, associazioni di
categoria rappresentata nel Consiglio Economico Nazionale e nel
lavoro, associazioni di protezione ambientale nel carattere
nazionali e quelli presenti in almeno cinque regioni o province
autonomi di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della
transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, le istanze di
ordine generale sull'applicazione della legislazione statale pertinente
ambientale. Le informazioni fornite nelle risposte alle richieste di cui
in questo paragrafo costituiscono criteri interpretativi per
l'esercizio dell'attivita' di competenza del pubblico
amministrazioni in materia ambientale, previa rettifica del
soluzione interpretativa dell'amministrazione con valore
limitato ai futuri comportamenti dell'istante. L'obbligo rimane inalterato
ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti
dalla normativa vigente. Nel caso in cui la richiesta sia formulata da
più argomenti e riguarda lo stesso problema o problemi simili tra
loro, il Ministero della Transizione Ecologica può fornire un unico
2. Il Ministero della Transizione Ecologica, secondo
Articolo 3-sexies del presente decreto e del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite
alle richieste di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
“Informazioni ambientali” del proprio sito istituzionale di cui
L'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, precedente
oscuramento di dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle domande di cui al comma 1 non ha effetto
sulle scadenze fissate dalle norme ambientali, né sulla data di entrata in vigore
dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione
(Modifica della normativa in materia di valutazione ambientale
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
1) al comma 1, le parole "o, in casi particolari
difficoltà tecniche, anche sulla carta "sono
soppressa e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti:
2) al comma 2, le parole "atto preliminare" sono
sostituito dal seguente: "relazione preliminare di ammissibilità
3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo il
1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
"L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente,
individua i soggetti ambientali competenti da consultare e
invia loro la relazione preliminare per acquisire i contributi. IL
i contributi sono inviati all'autorità competente e al
procedere entro trenta giorni dall'inizio della consultazione. ";
2) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità
procedimento trasmette all'autorità competente in formato elettronico:
a) il piano o programma proposto;
c) la sintesi non tecnica;
d) informazioni su eventuali impatti transfrontalieri
del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
f) copia della ricevuta di pagamento del contributo
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La
la documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa disponibile
accessibile sul sito web dell'autorità competente e
procedere. Il piano o programma proposto e il rapporto ambientale
sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti
ambiente e del pubblico interessato in modo che abbiano
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
1. L'avviso pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera
a) il nome del piano o programma proposto, il
b) la data di presentazione della domanda SEA e
l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del programma e della sua
d) l'indirizzo web e le modalità di consultazione del
documentazione e atti predisposti dal proponente o
dall'autorità procedente nella loro interezza;
e) i termini e le modalità specifiche per la partecipazione del
f) l'eventuale necessità di una valutazione d'impatto a norma di legge
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1 chiunque può prendere visione del
piano o programma proposto e relativo rapporto ambientale e
inviare i propri commenti per iscritto, in
elettronica, anche fornendo informazioni nuove o aggiuntive e
3. In attuazione dei principi di economia e semplificazione,
le eventuali procedure di deposito, pubblicità e partecipazione
previsti dalle vigenti disposizioni, anche regionali, per specifiche
piani e programmi, sono coordinati con quelli di cui alla presente
articolo, al fine di evitare duplicazioni e garantire la conformità
dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1
dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità hanno luogo del
comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4,
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i
risultati del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure
misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i),
dell'allegato VI alla seconda parte.
2-ter. L'autorità competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dal
risultati del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure
correttivi adottati dall'autorità procedente. ";
2) al comma 3, le parole "e degli Enti interessati" sono
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorità
responsabile verifica lo stato di attuazione del piano o del programma, il
effetti prodotti e il contributo degli stessi al raggiungimento di
obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di
sviluppo sostenibile nazionale e regionale di cui all'articolo 34.”.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo n
devono sorgere nuovi o maggiori oneri finanziari
(Soprintendenza Speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
1. Al fine di garantire l'attuazione più efficace e tempestiva
degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura e
istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello
direttore generale straordinario operativo fino al 31 dicembre
2. La Soprintendenza Speciale svolge le funzioni di tutela dei beni
culturale e paesaggistico nei casi in cui si tratta di tali beni
dagli interventi previsti dal PNRR oggetto di VIA presso la sede dello Stato
o ricadono nella competenza territoriale di almeno due uffici
periferiche del Ministero. Opera anche la Soprintendenza Speciale
avvalendosi delle Soprintendenze per le indagini preliminari
archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per
garantire la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza
speciale può esercitare, in merito ad ulteriori interventi
aspetti strategici del PNRR, i poteri di invocazione e sostituzione in
confronti con le Soprintendenze per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza Speciale sono
realizzato dal direttore della Direzione generale per l'archeologia, le belle arti
e paesaggistico del Ministero, che ha diritto alla retribuzione prevista
dalla contrattazione collettiva nazionale per gli uffici
4. Viene istituita una segreteria presso la Soprintendenza Speciale
tecnica composta, oltre che da personale stabile del Ministero, da
un contingente di esperti con comprovate qualifiche professionali
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per una durata massima di trentasei mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro
limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, è previsto l'importo di 1,550.000
per l'anno 2021 mediante una corrispondente riduzione della dotazione
del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennio 2021 - 2023, nell'ambito della «Riserva fondi e
speciale", della missione "Fondi da distribuire" dello stato di
previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno
2021, a tal fine utilizzando parzialmente il relativo provvedimento
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, quanto a
1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, tramite un corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
(Operazioni localizzate in zone limitrofe)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di
efficienza energetica contenuta nel PNIEC e nel PNRR, con particolare
per quanto riguarda l'aumento dell'uso delle fonti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 il
"3-bis. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali partecipa al procedimento unico
ai sensi del presente articolo in relazione a progetti aventi ad
oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati in aree
sottoposto a tutela, anche continuativa, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle zone limitrofe a
beni oggetto di tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ".
2. Nei procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, situata in
aree adiacenti a quelle soggette a tutela paesaggistica, il
Ministero della cultura si è espresso nell'ambito della conferenza di
servizi con parere obbligatorio non vincolante. Corri invano
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero del
cultura, l'amministrazione competente provvede in ogni caso sulla domanda
autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il
rappresentante del Ministero della Cultura non può attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies
(Semplificazione per accumulo e impianti fotovoltaici)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: “2-quinquies.
Gli impianti di stoccaggio elettrochimico di tipo "stand-alone" e i
connessi alla rete elettrica di cui al comma 2-quater
lettere a), b) ed) non sono soggetti alle procedure di accertamento
di impatto ambientale e verifica di assoggettamento ai sensi dell'al
152 del 3 aprile 2006, fatta eccezione per i lavori di
connessione non rientrano nelle procedure di cui sopra. ";
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Nel caso
mancata definizione dell'accordo con la regione o le regioni
interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, sì
applicare le disposizioni dell'articolo 1-sexies, comma 4-bis,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
emendamenti, dalla legge n. 290. ".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti
potenza fotovoltaica fino a 10 MW allacciata alla rete elettrica di
media tensione e situato in una zona industriale,
produttivo o commerciale, le disposizioni del
questo paragrafo. Le soglie di cui all'allegato IV, punto 2, lettera
b), alla seconda parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
per la procedura di verifica dell'ammissibilità alla valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sì
intendono per questa tipologia di impianti elevati a 10 MW a condizione che il
il proponente allegare alla dichiarazione di cui al comma 2 a
autodichiarazione che l'impianto non è situato all'interno di aree comprese tra
quelli specificatamente elencati ed individuati nell'Allegato 3, lettera
f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre
2010. È possibile procedere seguendo la procedura sopra indicata con
realizzazione diretta di impianti fotovoltaici anche se il
la pianificazione urbana richiede piani di attuazione per
3. Per realizzare il rilancio delle attività produttive
nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle Infrastrutture e
si individuano mobilità sostenibile, opere e infrastrutture
necessario eliminare gradualmente l'uso del carbone sull'isola. ".
4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del
presente decreto, "sono sostituiti dai seguenti:" di cui
Articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27, dopo
comma 1-ter è inserito il seguente:
"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che
adottare soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in
per non compromettere la continuità delle attività di
coltivazioni agricole, da realizzarsi contestualmente a sistemi di
monitoraggio per verificare l'impatto sulle colture. ".
6. Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, comma 2), il
punto seguente: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia
energia elettrica con una potenza totale superiore a 10 MW. ".
7. Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 è sostituito dalla tabella di cui all'allegato II della presente
(Semplificazione per accumulo e impianti fotovoltaici e
individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
a) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non
sono considerati sostanziali e sono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e
su impianti fotovoltaici e idroelettrici che, anche se
consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi,
il volume delle strutture e dell'area destinata ad ospitare
gli impianti stessi, né delle opere connesse indipendentemente dal
potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Loro rimangono
ove previsto, le procedure di verifica di
assoggettamento e valutazione di impatto ambientale di cui all'al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati
sostanziale e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6,
comma 11, gli interventi da realizzare su progetti e impianti
turbine eoliche, nonché sulle opere connesse, che a prescindere
dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati
nello stesso sito del parco eolico e che comportano una riduzione
numero minimo di turbine eoliche rispetto a quelle già
esistente o autorizzato. Le nuove turbine eoliche, rispetto ad a
aumento del loro diametro, devono avere un'altezza massima,
intesa come l'altezza da terra raggiungibile dall'estremità del
lame, non eccedendo l'altezza massima da terra raggiungibile da
moltiplicata l'estremità delle pale della turbina eolica già esistente
per il rapporto tra il diametro del rotore della nuova turbina eolica e
il diametro della turbina eolica esistente. ";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis". Sito dell'impianto eolico "significa:
a) nel caso di impianti su un'unica linea, quella nuova
l'impianto è costruito sullo stesso percorso con una deviazione
massimo di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più uno
tolleranza del 15 percento della lunghezza dell'impianto
autorizzato, calcolato tra gli assi delle due turbine eoliche estreme;
b) nel caso di impianti dislocati su più linee, il
la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è interna
dell'area autorizzata, definita dal perimetro individuato,
planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli
convesso, i punti corrispondenti agli assi delle turbine eoliche
autorizzato all'esterno, con una tolleranza complessiva di 15 per
3-ter. Per "riduzione minima del numero di turbine eoliche" sì
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati
hanno un diametro d1 minore o uguale a 70 metri, il numero di
le nuove turbine eoliche non devono superare il minore di n1 * 2/3 e
b) nel caso in cui turbine eoliche esistenti o autorizzate
avere un diametro d1 maggiore di 70 metri, il numero di nuovi
le turbine eoliche non devono superare n1 * d1 / d2 arrotondato per eccesso
1) d1: diametro rotore esistente o autorizzato;
2) n1: numero di aerogeneratori esistenti o autorizzati;
4) h1: altezza raggiungibile dall'estremità delle lame
rispetto al suolo (TIP) della turbina eolica già esistente o
3.quater. Per "altezza massima delle nuove turbine eoliche" h2
raggiungibile dall'estremità delle lame, significa doppio
dell'altezza massima da terra h1 raggiungibile dall'estremità
delle pale della turbina eolica già esistente. ".
(Misure di semplificazione sugli incentivi all'efficienza
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Questa tariffa vale anche per gli interventi previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui all'art
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche se fatto a favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non
sono già richieste ai sensi del comma 2 della presente lettera
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all'art
questo articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è
moltiplicato per il rapporto tra l'area totale
dell'edificio oggetto degli interventi di efficientamento energetico,
per il miglioramento o l'adeguamento antisismico di cui ai commi 1, 2,
3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e l'area media di un'unità
edilizia abitativa, come ricavato dal Rapporto Immobiliare
pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia
dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma
9, lettera d-bis), che possiedono i seguenti requisiti:
a) svolgere attività di erogazione di servizi socio-sanitari
e del benessere, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non
ricevere alcun compenso o indennità per la carica;
b) sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto o comodato d'uso. Il titolo di comodato d'uso
libero e' idoneo ad accedere alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia debitamente registrato
in una certa data precedente alla data di entrata in vigore della presente lettera
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione
di quelli relativi alla demolizione e ricostruzione del
edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili
mediante comunicazione giurata di inizio lavori (CILA). Nel CILA
gli estremi della qualifica che ha previsto il
costruzione dell'immobile oggetto di intervento o messa a disposizione
che ne ha consentito la legittimità o si certifica che il
la costruzione è stata completata prima del 1 settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione di
stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per il
interventi di cui al presente comma, la decadenza dal beneficio
imposta prevista dall'articolo 49 del decreto del Presidente del
Repubblica nf. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi effettuati in deroga alla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza alla veridicità delle certificazioni ai sensi dell'art
comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione di legittimità
2. In ogni caso, gli oneri di
3. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, aumentato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3
milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
per gli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.
4. Agli oneri di cui al comma 1, lettere a) eb), valutati in
0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno
2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per
l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a 3,9
milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3
milioni di euro per l'anno 2032, sono previsti 0,1 milioni
euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1.2
milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,
0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno
per gli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032,
attraverso i maggiori ricavi derivanti dallo stesso comma 1, lettera
a) eb), e, per 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni
euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni
euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
emendamenti, dalla legge n. 307.
(Determinazione della qualifica di rifiuto)
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «uguale»
procedure di autorizzazione "sono inseriti i seguenti:" previo parere
obbligatoria e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per il
b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) sono abrogati i commi 3-quater e 3-quinquies.
(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)
1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la
migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale
recupero e resilienza, anche al fine di promuovere l'attivita' di
recupero nella gestione dei rifiuti in ottica economica
circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per
l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) nella parte IV, titolo I, le parole "e simili", ovunque
si ripetono, sono soppresse e nell'articolo 258, comma 7, le parole "e
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunti in fine:
parole: ", cenere vulcanica, dove riutilizzato in sostituzione
di materie prime all'interno dei cicli produttivi, attraverso processi o
metodi che non danneggino l'ambiente o mettano in pericolo la
2) al comma 1, lettera e), sono aggiunti in fine:
le parole: ", ad eccezione dei rifiuti di" articoli pirotecnici ",
intendendo i rifiuti prodotti dall'accensione di fuochi pirotecnici di
tutte le specie e gli articoli pirotecnici che sono cessati il
periodo di validità, in disuso o meno
più idonei ad essere utilizzati per il loro scopo originario”;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Rifiuti di articoli pirotecnici dismessi
sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art
34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e,
in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto della
disposizioni vigenti in materia di sicurezza pubblica per il
attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dei
luogo di deposito preliminare ai magazzini intermedi o allo stabilimento
trattamento, secondo le normative vigenti sul trasporto dei materiali
esplosivi; il trattamento e il recupero o/e la distruzione da parte di
incenerimento sono effettuati in impianti autorizzati a tal fine secondo la
4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di
tutela dell'ambiente secondo le migliori tecniche disponibili,
ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è
richiesto per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici per
provvedere, individualmente o collettivamente, alla gestione di
rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale,
secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 della presente
c) all'articolo 188, comma 5, le parole "attestazione di
smaltimento "sono sostituiti dai seguenti:
"un certificato di avvio per il recupero o lo smaltimento";
d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole
"dell'avvenuto recupero" sono sostituiti dai seguenti: "dell'inizio
e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole: «fornisce assistenza
sanitaria "sono inseriti i seguenti:" effettuati al di fuori del
strutture sanitarie di riferimento e assistenza”;
f) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono
1) alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole:
"anche attraverso audit dei sistemi di gestione di
rifiuti di cui ai titoli I, II e III della quarta parte del presente documento
2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e
specifico "a" quadro "sono sostituiti dai seguenti:
"periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e
smaltimento rifiuti di qualità “a”; "sono sostituiti da
seguente: "qualità e riciclabilità, al fine di promuovere
diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili
per la prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, i
sistemi di restituzione, raccolta differenziata, riciclaggio e così via
3) lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e
g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:
"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione del
rifiuti di cui al titolo II e al titolo III della quarta parte del
presente decreto, verificando le misure adottate e la loro attuazione
degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione Europea e
dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare la
rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte del
produttori e importatori di merci;
d) prevede il riconoscimento dei regimi autonomi di cui al Titolo
II e nel Titolo III della parte quarta del presente decreto;
e) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art
accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e li monitora
f) verifica l'attuazione del programma generale di prevenzione del
di cui all'articolo 225 e, se il Consorzio Nazionale Imballaggi non lo fa
provvede nei termini prescritti, predispone lo stesso;
g) vigila sull'attuazione del Programma Nazionale
prevenzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 180;
h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi dell'art
artt. 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti
dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento di
rifiuti fissati dall'Unione Europea. ";
4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e
dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le seguenti:
", e dei sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter";
h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole ", mediante
segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. "sono sostituiti
dalle seguenti: ", dopo la verifica e il controllo del
adempimenti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati da
province o città metropolitane territorialmente
competente, secondo le modalità indicate nell'articolo 216. I risultati
delle procedure semplificate avviate per l'avvio delle operazioni
preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità
competente al Ministero della Transizione Ecologica. Le modalità e
la conservazione dell'interessato delle predette comunicazioni è definita
nel decreto di cui al comma 2.”;
i) l'articolo 216-ter è sostituito dal seguente:
1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui
Articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e loro eventuale
le revisioni sostanziali sono comunicate al Ministero della Transizione
ecologico, utilizzando il formato adottato nella comunità, per
la successiva trasmissione alla Commissione Europea.
2. Il Ministero della Transizione Ecologica comunica al
Commissione Europea, per ogni anno solare, i relativi dati
all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e
comunicata elettronicamente entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno cui si riferiscono, secondo il formato di cui al
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. La prima
il periodo di riferimento inizia nel primo anno solare completo successivo
l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.
3. Il Ministero della transizione ecologica comunica al
Commissione Europea, per ogni anno solare, i relativi dati
all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati
telematicamente entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il
che sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di
esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 sul riutilizzo
e decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019
sullo spreco alimentare. Inizia il primo periodo di comunicazione
il primo anno solare completo dopo l'adozione di quanto sopra
4. Il Ministero della Transizione Ecologica comunica al
Commissione Europea, per ogni anno solare, i dati relativi agli oli
industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato
nonche' sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono
comunicata elettronicamente entro diciotto mesi dalla fine
dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il cui formato
Allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7
Giugno 2019. Il primo periodo di riferimento inizia il primo
l'intero anno solare successivo all'adozione della suddetta decisione
5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono accompagnati da una relazione
controllo di qualità secondo il formato per la comunicazione
stabiliti dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione,
nonché una relazione sulle misure adottate per raggiungerlo
delle finalità di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende
informazioni dettagliate sui tassi medi di rifiuto. Tali informazioni
sono comunicati secondo il formato di comunicazione stabilito
dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.
6. La parte quarta del presente decreto nonché le disposizioni
relativi alla gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione
l) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema
sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione
ecologica e CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma
6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di
rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione
relative all'anno solare successivo, sono incluse nel programma
prevenzione e gestione generale di cui all'articolo 225.”;
m) Allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti,
della parte quarta è sostituito dall'allegato III del presente
2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti dell'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 14 febbraio 2013, n. 22, già in impianti o installazioni
autorizzati ad effettuare operazioni R1, che non comportano
un aumento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto
dei limiti di emissione per il coincenerimento dei rifiuti, non
costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del
Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante
sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis,
214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e
richiedono solo la comunicazione della modifica da
avanti, unitamente alla presentazione della documentazione
tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. In
nel caso in cui quest'ultimo non si esprima entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione, il proponente può procedere all'avviamento
della modifica. L'autorità competente, se constata che la modifica
divulgato è un cambiamento sostanziale che richiede il rilascio di
un titolo di autorizzazione, entro trenta giorni successivi al
comunicazione stessa, ordina al gestore di presentare domanda
appena autorizzato. La modifica comunicata non può essere
fino al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con
CSS-combustibile conforme ai requisiti dell'articolo 13 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare nf. 22 del 2013 in impianti o installazioni abusive
eseguire operazioni R1, che non comportano a
aumento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono
una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera
l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e articolo 2,
comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.
59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli artt. 208,
commi 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e richiedono solo l'aggiornamento del titolo
autorizzazione, nel rispetto dei limiti di emissione per
coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente
quarantacinque giorni prima dell'inizio del cambiamento. Nel caso in
che quest'ultimo non esprime entro quarantacinque giorni dal
comunicazione, il proponente può avviare il
modifica. L'autorità competente se rileva che la modifica è stata comunicata
è una modifica sostanziale che richiede il rilascio di un titolo
autorizzazione, entro trenta giorni dalla comunicazione
stesso, ordina al gestore di presentare domanda per una nuova
autorizzazione. La modifica comunicata non potrà essere effettuata fino al
al momento del rilascio della nuova autorizzazione.
4. Il Ministero della transizione ecologica garantisce l'attuazione
delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,
strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)
1. Le attività di manutenzione straordinaria e restauro del
opere forestali idrauliche in zone montane e collinari
ad alto rischio idrogeologico e da frana, sono esenti da autorizzazione
idraulica di cui al regio decreto
25 luglio 1904 n. 523, recante il “Testo unico delle disposizioni del
legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie", e
dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui alla regione
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, su "Riordino e riforma
della legislazione sulle foreste e sui terreni montani", e
successive norme regionali di recepimento.
2. Nei boschi e foreste indicati nell'articolo 142, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non lo è
autorizzazione paesaggistica necessaria per gli interventi di
manutenzione e ripristino di opere idrauliche
selvicoltura in zone montuose e collinari ad alto rischio idrogeologico e
frane, che non alterano lo stato dei luoghi e sono condotte
secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
3. Sono soggetti alla procedura di autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree riservate ai sensi dell'art
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e
in ottemperanza a quanto previsto dal Piano d'Indirizzo Forestale
Piani o strumenti di gestione forestale e territoriale
equivalenti di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2018 n. 34,
ove adottati, i seguenti interventi e opere di minore rilevanza:
a) interventi selvicolturali per la prevenzione dei rischi secondo a
b) ricostituzione e ripristino di aree forestali degradate o
colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di
c) interventi per migliorare le caratteristiche di
resistenza delle foreste e resilienza ai cambiamenti climatici.
(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)
1. Al fine di velocizzare le procedure di bonifica del sito
contaminati e la riconversione di siti industriali da utilizzare
l'attuazione dei progetti individuati nel PNRR e ammissibili al finanziamento
con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta, titolo V, sono
a) all'articolo 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel caso di aree ad uso agricolo secondo
strumenti urbanistici ma non utilizzati, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, per almeno dieci anni, per il
produzione agricola e allevamento, le procedure del
questo Titolo e le concentrazioni soglia di contaminazione
previsto nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, identificato
tenendo conto delle attività effettivamente svolte all'interno
delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali, sì
colonna A. Si applicano le disposizioni del presente titolo
si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non si applica
il regolamento di cui al comma 1.”;
1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicante
anche ogni provvedimento necessario per l'esecuzione del
opere "sono inserite le seguenti:", le verifiche intermedie per il
valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e del
attivita' di verifica in corso di lavoro necessaria per la
attestazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri da pagare
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Se gli obiettivi individuati per la bonifica del
si raggiungono suolo, sottosuolo e materiali di discarica
in anticipo rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile
procedere con la certificazione di avvenuta bonifica di cui
Articolo 248 limitato alle suddette matrici ambientali,
anche in stralcio in relazione alle singole aree catastali
individuato, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti
obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da
contaminazione. In questo caso è necessario dimostrare e garantire nel
tempo che esistono ancora contaminazioni nelle acque sotterranee
fino alla loro completa rimozione non rappresentano un rischio per i
utenti dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da
portare ad un peggioramento della qualità ambientale per gli altri
matrici secondo la specifica destinazione d'uso. Le garanzie
le attività finanziarie di cui al comma 7 sono comunque interamente prestate
intervento e vengono rilasciati solo al raggiungimento di tutti
3) al comma 13 sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «può essere
realizzato "si aggiungono:" i piani del Piano
ripresa nazionale e resilienza,";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Si applicano anche le disposizioni del presente articolo
per la realizzazione di opere che non comportano scavi ma coinvolgono
occupazione permanente del suolo, a condizione che il sito coperto da
la bonifica è già caratterizzata ai sensi dell'articolo 242.”;
3) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte
le parole “e comma 1-bis”;
4) al comma 3, dopo le parole "identificate al comma 1" sono:
aggiunte le parole "e comma 1-bis";
5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini
della definizione dei valori di fondo naturale il
procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente del
1) al comma 6 dopo le parole "Trattamento acque
rilasciato "sono aggiunti i seguenti:", da effettuarsi anche in caso di
utilizzo nei cicli produttivi in esercizio sul sito,";
2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine
per garantire la tempestività degli interventi di sicurezza
di emergenza e prevenzione, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati. ";
e) all'articolo 245, comma 2, dopo il secondo periodo è
ha aggiunto quanto segue: "La procedura è interrotta se il
soggetto non responsabile della contaminazione eseguire volontariamente
il piano di caratterizzazione entro il termine perentorio di sei mesi
dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma
4. In tal caso, la procedura per l'identificazione del
responsabile della contaminazione deve terminare entro il termine
perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli esiti del
caratterizzazione convalidata dall'agenzia di protezione regionale
1) al comma 1, dopo le parole: "sull'osservanza del
interventi ai progetti approvati "si aggiungono:" e su
rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7”;
2) al comma 2 è aggiunta la frase seguente: "Se il
La Provincia non rilascia questa certificazione entro trenta
giorni dal ricevimento della relazione tecnica, in
decorsi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad ottemperare
entro trenta giorni. ";
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Se gli obiettivi individuati per la bonifica del
si raggiungono suolo, sottosuolo e materiali di discarica
in anticipo rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile
procedere con la certificazione di avvenuta bonifica limitatamente a
predette matrici ambientali, a seguito dell'esito delle verifiche di cui all'art
procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, il
la certificazione dell'avvenuta bonifica deve includere anche un piano
monitoraggio con l'obiettivo di verificarne l'evoluzione nel tempo
la contaminazione rilevata nelle acque sotterranee. ";
g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per facilitare l'accelerazione degli interventi per la messa in servizio
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province
enti autonomi e locali individuati come beneficiari e/o
attuatori, previa stipula di specifiche convenzioni sottoscritte con il
Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 del
legge 7 agosto 1990, n. 241, può avvalersi, con risorse umane,
strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di
proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle
società in house dello stesso Ministero. ";
1) al comma 3 è aggiunta la frase seguente: "Valori
intervento site specific di matrici ambientali in aree marine,
che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali
devono essere previste misure di intervento funzionale
aree legittime e proporzionate all'entità del
contaminazione, sono individuati per decreto di non natura
regolamento del Ministero della transizione ecologica su proposta
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero
delle attività produttive "sono sostituite dalle seguenti:" ascoltato
il Ministero dello Sviluppo Economico”;
3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
purché siano rispettate le norme tecniche di cui al comma
9-quinquies, si può realizzare il piano di caratterizzazione
decorsi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inizio dell'attività al
Sistema di rete nazionale per la protezione dell'ambiente. Se la
Sistema di rete nazionale per la protezione dell'ambiente accertare il
mancato rispetto delle norme tecniche di cui al periodo precedente,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di avviare o di
prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non fornisca a
ottemperare entro il termine e secondo i requisiti stabiliti dal
4) è abrogato il comma 4-quater;
5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti abilitati"
pubblici o privati "sono aggiunti i seguenti:", anche coordinati
6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" è
7) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali
a tal fine, il proponente allega la documentazione e il
documenti di progetto richiesti dalla normativa di settore per
consentire il completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a
al rilascio di tutti gli atti di consenso, comunque denominati
necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto stesso e
indicate puntualmente in un apposito elenco con l'indicazione anche
9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di
interesse nazionale, l'applicazione su scala pilota, sul campo, di
tecnologie innovative di bonifica, anche finalizzate
identificazione dei parametri di progetto necessari per
l'applicazione su vasta scala non è soggetta a prevenzione
approvato dal Ministero della Transizione Ecologica e può essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di
sicurezza per quanto riguarda i rischi per la salute e per l'ambiente. Rispetto
delle suddette condizioni è valutata dal sistema di rete nazionale
per la tutela dell'ambiente e dall'Istituto Superiore di Sanità
che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione
la domanda corredata della necessaria documentazione tecnica. ";
10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
"9-quater. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministero
della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per
l'avvio del procedimento di cui al comma 4 e il contenuto minimo del
9-quinquies. Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica
sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del
il piano di caratterizzazione è sottoposto a un avviso di inizio
attività di cui al comma 4.”;
1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dal seguente: "Alla conferenza dei servizi partecipano anche i
enti pubblici firmatari dell'accordo di programma. applico
2. Il Ministero della transizione ecologica garantisce l'attuazione
delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,
strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali di
pubbliche amministrazioni e digital divide)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5, il seguente "5-bis. Ai
destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo
e-mail non certificata, un numero di telefono o altro indirizzo simile
digitali diversi da quelli di cui al comma 5, il responsabile del
la piattaforma invia anche un avviso di cortesia in
computer contenente le stesse informazioni dell'avviso di completamento
ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile anche tramite
il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto
b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal
ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche la comunicazione di
cortesia di cui al comma 5-bis, ove ne ricorrano i presupposti
1) nel primo periodo, le parole «e con applicazione del
gli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge "sono sostituiti dai seguenti:
"e con l'applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge";
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutto
casi in cui la legge consente la notifica per posta con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica dell'avviso
di ricevimento avviene senza indugio, in formato cartaceo e in
busta sigillata, per posta direttamente dal responsabile del
piattaforma, inviando una raccomandata con avviso di
ricevuta. Dove all'indirizzo indicato non è possibile consegnare
del pacco contenente l'avviso di ricevimento a vario titolo
dalla temporanea assenza o rifiuto del destinatario o di altri
persone a cui il pacco può essere consegnato, l'incaricato di
indirizzo postale effettua ogni opportuna indagine in loco per accertare
l'indirizzo del domicilio, dell'ufficio o della sede del destinatario
irrintracciabile. Le indagini svolte e il relativo esito sono
registrati e comunicati al gestore della piattaforma. dove darlo?
controlli effettuati dall'addetto al recapito postale o da
consultazione dell'anagrafe della popolazione residente
o dal registro delle imprese è possibile identificare un indirizzo
del destinatario diverso da quello al quale il
consegna precedente, il gestore della piattaforma invia a quello
un diverso indirizzo per la notifica di ricevimento; altrimenti,
deposita l'avviso di ricevimento sulla piattaforma e lo restituisce
quindi a disposizione del destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso
acquisire copia dell'avviso di ricevimento tramite il
fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità stabilite dal
decreto di cui al comma 15. Notifica dell'avviso di ultimazione
la ricezione si completa il decimo giorno successivo a quello del
stoccaggio in piattaforma. Il destinatario che subisce la decadenza
e dimostri di non aver ricevuto la notifica a causa di essa non
imputabile può essere messo in termine. ";
d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982,
n. 890", sono sostituite dalle seguenti:" effettuate secondo le modalità
1) alla lettera h), le parole "al comma 7" sono sostituite
dai seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7";
2) alla lettera i), dopo le parole "notificabile"
sono inseriti i seguenti: "o, nei casi previsti dal comma 7, sesto
termine, dell'avviso di ricevimento”;
3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) sono
disciplinano le modalità con cui il personale addetto alla consegna
servizio postale comunica al gestore della piattaforma l'esito della
valutazioni di cui al comma 7, quarto periodo. ";
f) al comma 20, le parole "l'invio dell'avviso di perfezionamento"
2. Al fine di semplificare e facilitare l'uso della casa
identità digitale e digitale e l'effettivo esercizio del
diritto all'uso delle nuove tecnologie, al d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1-ter, le parole “1 e 1-bis” sono sostituite da
2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «si può rendere
disponibili "sono sostituiti dai seguenti:" è assegnato ";
3) al comma 4-bis, le parole «firmato con firma autografa
sostituito da una stampa predisposta secondo le cui disposizioni
articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "sono
sostituito dal seguente: "su cui il
marchio di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a
carta stampata del dirigente pro tempore in luogo della firma
autografato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12
4) al comma 4-ter, dopo le parole "è stato predisposto" sono
inserire quanto segue: "come documento digitale nativo" e le parole
"in conformità con le Linee guida" sono soppressi;
5) al comma 4-quater, le parole «Le modalità di
predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter
soddisfare "sono sostituiti dai seguenti:" La copia analogica con
l'indicazione a stampa del responsabile in luogo del
firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12
6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito da
seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale
per determinati atti, procedimenti o affari. ";
b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole “AgID provvede”
sono aggiunti i seguenti: "in costante aggiornamento e";
c) dopo l'articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:
1. Il sistema di gestione delle deleghe (SGD) è istituito, affidato
alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri responsabili dell'innovazione tecnologica e del
2. Il DGS consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più
servizi a un titolare dell'identità digitale di cui
Articolo 64, comma 2-quater, con almeno un livello di sicurezza
significativo. La presentazione della delega avviene tramite a
delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero al
succursali di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
presente sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono
ha disciplinato le procedure per l'acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, viene generata
un attributo qualificato associato all'identità digitale del
delegare, secondo le modalità stabilite dall'AgID con linee guida.
Questo attributo può essere utilizzato anche per la fornitura di
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a
5. Per l'attuazione, la gestione e il mantenimento del SGD e per
l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e il
la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e di Mint
dello Stato SpA Rapporti tra la struttura di cui al precedente
periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA sono
disciplinato, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è
titolare del trattamento dei dati personali, fermo restando l'art
ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il disciplinare
responsabilità dell'Istituto statale di stampa e zecca
SpA e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo
64, comma 2-sexies, relativo alle procedure di accreditamento
dei responsabili degli attributi qualificati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro
internamente, sentita AgID, il Garante per la protezione dei dati personali
personale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche sono definite
tecniche, architettura generale, requisiti di sicurezza,
procedure per l'acquisizione della delega e il funzionamento del DGS.
Inoltre, con lo stesso decreto, le modalità di
accesso al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità
e procedure per garantire il rispetto dell'articolo 5 del
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente documento
si provvede con le risorse a disposizione della normativa
d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, il
le parole "in assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le
le parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter"
sono sostituite dalle seguenti: "speciale, ai sensi dell'art
3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui spetta
ha fatto riferimento alla richiesta o alla dichiarazione”.
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), di cui
gli oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione del
progetti inclusi nel PNRR, rimane soggetto alla finale
approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione Europea.
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, dopo le parole “registri dello stato civile”
detenute dai comuni, “sono inseriti i seguenti” che garantiscono la
stessi, anche progressivamente, i servizi necessari per la fruizione del
lo stesso "e le parole" con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui
è inoltre stabilito un programma di integrazione da completare entro
al 31 dicembre 2018 ", sono sostituiti dai seguenti" con uno o più
decreti di cui al comma 6-bis”;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o
oltre ai decreti di cui al comma 6bis, le modalità di
integrazione in ANPR delle liste elettorali e relativi dati
iscrizione negli elenchi delle sezioni di cui al decreto
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.";
c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio
2014", sono aggiunti i seguenti:", esenti da imposta di bollo
limitatamente all'anno 2021" e, nel quinto periodo, dopo le parole
"può anche consentire", è aggiunto il seguente: "dal
piattaforma di cui all'articolo 50-ter o”;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente "6-bis. Con uno o
ulteriori decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il
Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il
Ministro della Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, è assicurato l'aggiornamento dei servizi resi
a disposizione dell'ANPR per le pubbliche amministrazioni e gli enti
che forniscono servizi pubblici e ai privati, nonché adattamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del
2. Al fine di favorire la condivisione e la fruizione dei beni
informativa al pubblico per l'esercizio delle finalità istituzionali e del
semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si fa quanto segue
1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "del pubblico
amministrazioni e gestori di servizi pubblici, attraverso il
predisposizione di accordi quadro” sono sostituiti dai seguenti:
"dei soggetti che hanno diritto di accedervi" e, nel secondo periodo,
le parole "Con gli stessi accordi, le" sono sostituite dalle
2) al comma 3-bis, dopo le parole "non cambia la proprietà
dei dati "sono aggiunti i seguenti:" e del trattamento, ditta
restando di competenza delle amministrazioni destinatarie di e
trattare i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento”;
3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;
1) al comma 1, dopo l'aggiunta delle parole: "accedervi allo scopo"
le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e al
gli accordi quadro di cui all'articolo 50” sono soppressi;
2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema
informazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) di cui agli articoli 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, con l'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62 "sono sostituiti dai seguenti:" le banche dati di
interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis”;
3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole: "nonché il
processo di accreditamento e utilizzo del catalogo API "sono
aggiunto quanto segue: "con i limiti e le condizioni di accesso volti
garantire il corretto trattamento dei dati personali ai sensi dell'art
4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro delegato per
innovazione tecnologica e transizione digitale, test completati
e le prove tecniche del corretto funzionamento della piattaforma,
stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad essere accreditati presso la stessa, per sviluppare il
interfacce di cui al comma 2 e di mettere a disposizione le loro basi
c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono
"f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe
patente di guida nazionale ai sensi degli articoli 225 e 226
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore del
situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
f-sexies) il registro nazionale dei numeri civici e delle strade
urbano (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali di
persone fisiche, professionisti e altre persone giuridiche
privato, non soggetto a iscrizione in albi, elenchi o albi
professionale o nel registro delle imprese di cui all'articolo
d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole «comunità,
identifica "sono aggiunti:", aggiornamento "e, infine, sono
aggiunto quanto segue: ", oltre a quelli individuati in
priorità dal comma 3-bis”.
3. Ad eccezione della lettera c) del comma 1, l'efficacia del
disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse
previsto per l'attuazione dei progetti inclusi nel PNRR, rimane
subordinatamente all'approvazione finale del PNRR da parte del
4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e della predisposizione
degli accordi quadro di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), è efficace
dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente
decreto. Fino alla suddetta data rimane assicurata
l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso accordi quadro, accordi di
7. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), valutati in 22,8
milioni di euro per l'anno 2021 è fornito tramite un corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
(Semplificazioni della procedura autorizzativa per
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e
facilitazione per l'infrastruttura digitale di edifici e strutture
1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "sei mesi" sono sostituite da
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
rispetto della procedura di autorizzazione semplificata di cui all'art
2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, primo periodo, è sostituita la parola "denuncia"
dalle seguenti: "segnalazione" e, in fine, sono aggiunte le seguenti
periodi: "La domanda ha il valore di una domanda unica fatta per tutti
i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o
soggetti comunque coinvolti nel procedimento. Il richiedente dà
notizia della presentazione della domanda a tutte le amministrazioni o
b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata
l'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri,
accordi, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o consenso, comunque denominato, compreso il
autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, da adottarsi al termine di distinti procedimenti di competenza
di diverse amministrazioni o entità, compresi i gestori di patrimoni o
servizi pubblici, il responsabile del procedimento chiama, entro
cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, uno
conferenza di servizio, in cui tutti
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati all'installazione, nonché un rappresentante del
soggetti incaricati dei controlli di cui all'articolo 14 della legge 22
7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad
ad ogni effetto tutte le misure, determinazioni, opinioni, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
consenso, comunque denominato, necessario per l'installazione del
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutti
amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale anche come dichiarazione di pubblica utilità,
mancato rinvio e urgenza dei lavori. Della convocazione e
il Ministero è comunque informato dell'esito della conferenza.
8. Il
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento
dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al predetto
articolo 14-quinquies, fermo restando l'obbligo di osservanza delle
termine perentorio ultimo per la conclusione del presente procedimento
9. Le domande di autorizzazione si considerano accolte se,
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della
progetto e la relativa applicazione, a
ordine di rifiuto o parere negativo dell'ente
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 del
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non è stato espresso alcun dissenso,
adeguatamente motivato, da un'Amministrazione incaricata di
tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico-territoriale o culturale.
Nei predetti casi di dissenso adeguatamente motivato, in caso contrario
la decisione finale è stata adottata entro il termine di cui
al primo periodo si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7
agosto 1990 n. 241. Le autorità locali possono prevedere termini più lunghi
abbreviazione di conclusione del relativo o ulteriore procedimento
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto del
disposizioni stabilite dal presente comma. Dopo quanto detto
termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, il certificato di occorrenza
autorizzazione, dopo la quale è sufficiente l'autocertificazione
del richiedente. I casi in cui le disposizioni del
Il diritto dell'Unione europea richiede l'adozione di misure
3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
richiedente comunica a tutti la presentazione della domanda
amministrazioni o enti coinvolti nella procedura. ";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Quando si installa l'infrastruttura di comunicazione
elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, autorizzazioni o
altri atti di concessione, autorizzazione o consenso, comunque
denominati, comprese le autorizzazioni previste dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione del
procedimenti separati di competenza di diverse amministrazioni o
soggetti, compresi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione
procedimento che ha ricevuto la richiesta, citazione, entro cinque giorni
a partire dalla presentazione della domanda, una conferenza di
servizi, in cui tutte le amministrazioni, enti e
gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'impianto.
4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad
ad ogni effetto tutte le misure, determinazioni, opinioni, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
consenso, comunque denominato, necessario per l'installazione
infrastrutture, di competenza di tutte le amministrazioni, delle
enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e validi
anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibile ed
5. Il
disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento
dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui
Articolo 14-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
e l'obbligo di rispettare il termine ultimo finale
della presente procedura indicata al comma 9.”;
c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in esso
compreso il sedime ferroviario e autostradale. Dopo quanto detto
termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, il certificato di occorrenza
autorizzazione, dopo la quale è sufficiente l'autocertificazione
d) il comma 7-bis è abrogato;
e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: "9. Nonostante
quanto previsto dal comma 7, la conferenza di servizi deve terminare
entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla data del
presentazione della domanda. Salvo i casi in cui disposizioni
del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di
disposizioni espresse, mancata comunicazione della determinazione
decisione della conferenza entro il predetto termine perentorio
equivale all'accettazione della domanda, a meno che non sia stata
espresso un dissenso, adeguatamente motivato, da
un'Amministrazione preposta alla protezione dell'ambiente,
patrimonio paesaggistico-territoriale o culturale. Nei suddetti casi di
dissenso congruentemente motivato, se
decisione finale entro il termine di cui al primo periodo,
L'articolo 2, comma 9-ter, della legge n.
241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce gli atti a tutti gli effetti
di assenso, comunque denominato e necessario per l'attuazione del
scavi ed eventuali opere civili indicate nel progetto, of
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di patrimoni o
servizi pubblici interessati ed è valida anche come dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, anche al
ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La convocazione e l'esito
il Ministero è tempestivamente informato della conferenza.
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione
procedimento comunica, entro il termine perentorio di sette giorni,
il certificato di autorizzazione, dopo il quale è
4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento del
obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, fermo restando il
articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
nonché i regolamenti adottati dalle autorità locali, se esistenti
tecnicamente fattibile per l'operatore, l'installazione di
l'infrastruttura a banda ultralarga è realizzata con il
metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo
e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a
4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino ad un massimo di 35 cm), in
aree urbane ed extraurbane, anche in prossimità del ciglio stradale
o sul marciapiede. Per i suddetti interventi di installazione di
infrastruttura a banda ultralarga realizzata con la metodologia
del microtrench, nonché per quelli realizzati con tecnologie di
scavi a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono necessari
le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e le disposizioni dell'articolo 7, commi
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
L'operatore di rete si limita a comunicare, con preavviso di
almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori presso la sovrintendenza
competente, allegando la documentazione cartografica prodotta
dall'operatore stesso in relazione al proprio percorso e, in
se l'installazione prevede spazi aperti in centri storici, a
scheda tecnica che dà conto delle modalità di riordino
degli spazi oggetto degli interventi. Il proprietario o il gestore del
strada o autostrada, fatte salve le caratteristiche di larghezza e
profondità proposta dall'operatore in base alle esigenze di
installazione dell'infrastruttura a banda ultralarga, può concordare con
l'operatore stesso si occupa del posizionamento
infrastrutture al fine di garantire le condizioni di
5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento del
obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021
e regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui
agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259, sono effettuate all'atto dell'avviso di inizio lavori
all'amministrazione comunale, accompagnata da un'autocertificazione
descrittivo degli interventi e delle caratteristiche tecniche del
gli impianti e le autorizzazioni di cui al decreto non sono necessarie
legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino incrementi di
altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti di superficie di
sagoma non superiore a 1,5 mq. Le piante sono
attivabile se, entro trenta giorni dalla richiesta di
attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 del
legge 22 febbraio 2001, n. 36, non è stato comunicato dallo stesso
(Violazione degli obblighi di transizione al digitale)
1. Al fine di garantire l'attuazione dell'Agenda Digitale italiana
ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, pubblica
amministrazioni e imprese, con specifico riferimento a
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Risanamento
o resilienza, oltre a garantire il coordinamento delle informazioni
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionali e locali e la tutela dei livelli essenziali di
servizi riguardanti i diritti civili e sociali nel loro complesso
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, il
(Violazione degli obblighi di transizione al digitale)
1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e del
ogni altra norma relativa all'innovazione tecnologica e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, comprese quelle
contenuti nelle Linee Guida e nel Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio o su
segnalazione del difensore civico digitale, alla valutazione di
relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce dai soggetti di cui
nell'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
strumentale e necessario. Il mancato rispetto della richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo o al
la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è
punito ai sensi del comma 5, con l'applicazione della sanzione ivi prevista
2. L'AgID, quando gli elementi acquisiti dimostrano di essere stati
commesso una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
procede al contenzioso nei confronti dell'autore del reato,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
documentazione e chiedere di essere ascoltato.
3. L'AgID, se accerta la sussistenza delle presunte violazioni,
assegna al trasgressore un termine congruo, perentorio, proporzionato
rispetto al tipo e alla gravità della violazione, al rispetto delle
condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando
violazioni all'ufficio competente per il procedimento disciplinare
di ciascuna amministrazione, nonché agli organi competenti
valutazione indipendente. L'AgID pubblica i suddetti rapporti
nell'apposita area del proprio sito istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID sono rilevanti ai fini della
misurazione e valutazione delle prestazioni individuali di
manager responsabili e responsabili della gestione e
disciplina ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Restano ferme le disposizioni degli articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancato rispetto della richiesta di dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, o di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché
di violazione degli obblighi di cui agli articoli 5, 50, comma
3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217 e articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma
2, non ottemperi all'obbligo di osservare la condotta entro il termine di
di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nel minimo di € 10.000 e nel massimo di € 100.000. si applica,
per quanto non espressamente previsto in questo articolo, il
disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi della
le sanzioni sono versate in uno specifico capitolo di reddito del bilancio
dello Stato da riassegnare al bilancio del
spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore del 50
per cento dell'AgID e il resto al Fondo di cui
nell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77.
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, dell'AgID
segnala la violazione della struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri responsabili dell'innovazione tecnologica e del
transizione digitale, al ricevimento della segnalazione, avverte ulteriormente
la persona responsabile di conformare la propria condotta al
obblighi previsti dalla normativa vigente entro un termine ragionevole
perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione,
avvisandolo che, in caso di inadempienza, possono essere
esercitato i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio di
ministri o il ministro delegato. Trascorso invano il termine, il
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro delegato per
innovazione tecnologica e transizione digitale, ha valutato il
gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta
incaricato di provvedere alla sostituzione. Il commissario non ha diritto a
risarcimento, indennizzo o rimborso. In caso di inerzia o ritardi
concernenti le amministrazioni locali, l'esercizio del
potere sostitutivo ai sensi degli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di
contestazione, valutazione, rendicontazione e applicazione del
sanzioni per le violazioni di cui al presente provvedimento.
8. L'attuazione della presente disposizione è effettuata con il
risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con
lo stesso regolamento individua i termini e le modalità con
cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui all'ai
b) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:
"4-quinquies. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente
articolo è accertato dall'AgID ed è punito ai sensi dell'art
18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ".
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il
Difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza del
relazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis”; il quarto, il
il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
(Attuazione della piattaforma nazionale per il rilascio e
convalida delle certificazioni green COVID-19)
1. La piattaforma nazionale DGC per l'emissione, l'emissione e
verifica delle certificazioni interoperabili COVID-19 a livello
nazionali ed europee, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si realizza, attraverso
l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, da Sogei SpA, e
dallo stesso gestito per conto del Ministero della Salute, titolare
il trattamento dei dati generati dalla piattaforma stessa.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del
decreto legge 22 n. 52 del 2021, sono messi a disposizione
all'interessato, nonché inserendolo nel fascicolo
assistenza sanitaria elettronica (FSE) e attraverso l'accesso attraverso
autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma
1, anche attraverso il punto di accesso elettronico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come attraverso
l'istanza di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70, con le modalità individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 9,
comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano
trasmettere alla piattaforma di cui al comma 1 i recapiti di
coloro che hanno somministrato almeno una dose del vaccino per
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire il
comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli/le consenta
acquisire le sue certificazioni verdi COVID-19 dai canali di
accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Per le finalità di cui al primo
periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni
e delle province autonome accade, per coloro che hanno ricevuto
almeno una dose di vaccino prima della data di efficacia del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art
di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021,
attraverso il sistema della tessera sanitaria e per coloro ai quali
una o più dosi del vaccino verranno somministrate successivamente
all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite il Registro nazionale
Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute del 17 settembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n.
4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per
la consegna dei codici di cui al comma 3 è autorizzata per l'anno
2021, la spesa di 3.318.400 euro, che è coperta
mediante corrispondente utilizzo della cui quota corrente
nell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196,
iscritto nel bilancio delle spese del Ministero del
(Disposizioni urgenti su digitalizzazione e servizi
Dipartimento IT del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativo e favorire la sinergia tra i processi istituzionali
aree affini afferenti, favorendo la digitalizzazione dei servizi e
dei processi attraverso interventi di consolidamento del
infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
l'interoperabilità tra banche dati, anche al fine di conseguire la
obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero della
infrastrutture e mobilità sostenibile possono trarre vantaggio da
Sogei SpA, per i servizi informatici strumentali alla realizzazione
dei suoi obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per il
attuazione di programmi e progetti da realizzare attraverso
Piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 concernente il monitoraggio dello stato di attuazione del
lavori pubblici. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000
euro all'anno a partire dall'anno 2021, è erogato tramite
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo Speciale di
quota corrente rilevata, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Riserve e fondi speciali", del
missione "Fondi da distribuire" del preventivo del Ministero
economia e finanza per l'anno 2021, a tal fine
avvalendosi in parte del provvedimento relativo al Ministero del
(Semplificazioni procedurali in materia di lavori pubblici a cura di
particolare complessità o impatto significativo)
1. Ai fini dell'esecuzione degli interventi indicati
nell'allegato IV al presente decreto, prima della cui approvazione
nell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6 del medesimo decreto è trasmessa dalla stazione
contraente, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per
l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del
questo decreto. Il Comitato Speciale del Consiglio Superiore di
lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici
giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità tecnica
-economico, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o
sostanziali, compresi quelli relativi agli aspetti ambientali,
paesaggistico e culturale, tali da non consentire l'espressione di
parere e, in tal caso, lo restituirà immediatamente a
stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni
o qualsiasi modifica necessaria ai fini dell'espressione
del parere favorevole. La stazione appaltante procede a
emendamenti e integrazioni richiesti dal Comitato Speciale, da
e non oltre quindici giorni dalla data di rientro
del progetto. Il Comitato Speciale esprime il proprio parere entro il termine
massimo di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità
tecnico ed economico o entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto
previsto in questo paragrafo. Trascorsi questi termini, il parere si
intende in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in poi
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a
gli interventi di cui all'allegato IV al presente decreto sono trasmessi
dalla stazione appaltante alla sovrintendenza competente nel corso del tempo
quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio Superiore dei lavori
pubblico del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove
questo non è stato restituito ai sensi della seconda frase di
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al predetto Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il
termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque
giorni. I risultati della verifica preventiva sono acquisiti in
svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'allegato IV della presente
decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è
inviato all'autorità competente al fine di esprimere la
valutazione dell'impatto ambientale di cui alla parte seconda del
decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, insieme a
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 agosto 2006, n. 152, dalla stazione appaltante
sono trascorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio Superiore del
opere pubbliche del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove
questo non è stato restituito ai sensi della seconda frase di
comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al predetto Consiglio
del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. I risultati
della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati
dall'autorità competente alle altre amministrazioni partecipanti
alla conferenza dei servizi di cui al comma 4. Se ha avuto luogo
il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto
4. In relazione agli interventi di cui all'allegato IV della presente
decreto, quindici giorni dopo la sua trasmissione al Consiglio
superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed
economico, se non è stato restituito ai sensi del secondo periodo
del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al predetto
Consiglio di progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi per
l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza dei servizi è
effettuata in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis del
legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso della stessa, fermo restando il
prerogative dell'autorità VIA competente sono
acquisite e valutate eventuali prescrizioni e direttive adottate
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del secondo
periodo di cui al comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e del
osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 47,
della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della
valutazione di impatto ambientale. La determinazione finale del
la conferenza approva il progetto e tiene pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessarie ai fini della localizzazione dell'opera,
della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della
risoluzione delle interferenze e relative opere di mitigazione e
compensativo. La determinazione finale della conferenza
perfeziona, per ogni scopo urbanistico ed edilizio, l'accordo tra lo Stato
e regione o provincia autonoma, in termini di ubicazione
dell'opera, ha l'effetto di una variante degli strumenti urbanistici
in vigore e comprende il provvedimento VIA e le qualifiche
rilasciato per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recante
indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a un vincolo preordinato per l'espropriazione
ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 hanno luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Enti locali
forniscono le necessarie misure di salvaguardia per le aree
interessati e le relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con l'ubicazione
5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza
di servizi sulla base delle posizioni prevalenti o se sono
sono stati espressi disaccordi qualificati ai sensi dell'art
14quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
interrogazione è sottoposta all'esame della Commissione Speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e definito, anche in deroga al
disposizioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo il
modalità di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi di cui al comma 4, il progetto è inviato unitamente al
determinazione finale della conferenza e relativi
documentazione alla Commissione Speciale del Consiglio Superiore del
lavori pubblici, integrati, nei casi previsti dal comma 5, con il
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. Fatte salve le disposizioni del quarto
termine, non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato
speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio
all'amministrazione aggiudicatrice, con la quale individua eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnica
-economica resa necessaria dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti
presso i servizi congressuali. Nei casi previsti dal comma 5 e
fermo restando quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, il
determinazione motivata del Comitato Speciale individua anche il
integrazioni e modifiche necessarie per giungere, in attuazione del
principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e
sostituisce, con gli stessi effetti di cui al comma 4, quello di
servizi congressuali. In relazione ad eventuali integrazioni
o modifiche richieste dal Comitato Speciale viene acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorità che ha emesso il
Provvedimento VIA, che si esprime entro venti giorni dal
richiesta e, in tal caso, il Comitato Speciale adotta il
determinazione motivata entro i prossimi dieci. In presenza di
dissenso qualificato ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della stessa legge n. 241 del 1990 e se ciò non fosse possibile
raggiungere una soluzione condivisa per l'adozione del
determinazione motivata, la Commissione Speciale, entro tre giorni dal
scadenza del termine di cui al secondo o quarto periodo,
inviare una relazione alla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 4
illustrando l'esito della conferenza dei servizi,
le ragioni del dissenso e le proposte formulate dallo stesso
per il superamento del dissenso, compatibilmente con i preminenti
requisiti dell'appalto dell'opera e della sua realizzazione entro
i termini previsti dal PNRR o, in relazione agli interventi
finanziato con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 del
articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 Il Segretariato
tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, mediante
quindici giorni dal ricevimento della relazione di cui al terzo
termine, per sottoporre la questione all'esame del Consiglio di
ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri
si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, adottando se del caso
una nuova determinazione definitiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del citato articolo 14-quinquies della legge n. 241 di
1990 con gli stessi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto
periodo di questo articolo. Alle riunioni del Consiglio di
I ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti della
regioni o province autonome interessate. Il
attribuzioni e prerogative riconosciute alle regioni statutarie
speciali e alle province autonome di Trento e Bolzano per statuti
autonomia speciale e relative regole di attuazione. Il
le decisioni del Consiglio dei ministri hanno efficacia immediata,
non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità del
Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge n.
20, e sono pubblicati, per stralcio, entro cinque giorni dalla data
di adozione, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 di
2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo
condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato decreto
accerta inoltre il rispetto delle prescrizioni impartite in loco
di servizi congressuali e VIA, nonché quelli impartiti al
ai sensi del comma 6 e all'esito dello stesso, la stazione appaltante
procede direttamente con l'approvazione del progetto definitivo o
8. L'amministrazione aggiudicatrice avvierà la procedura per
lodo entro e non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione
della motivata determinazione del Comitato Speciale ai sensi dell'art
comma 6 o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma
6, dandone contestuale comunicazione alla sala di controllo di cui
all'articolo 3, tramite la Segreteria Tecnica di cui
Articolo 4, e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibile. In caso di inosservanza del termine di cui al primo
periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le
(Modifiche al regolamento sui subappalti)
2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto
a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
30, previa adeguata motivazione nella determinazione a contrarre,
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicare la prestazione o il lavoro nei documenti di gara
oggetto del contratto di appalto che deve essere eseguito da
dell'aggiudicatario per le specifiche caratteristiche
del contratto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 89, comma 11,
la necessità, tenuto conto della natura o della complessità del
prestazioni o lavori da svolgere, per rafforzare la
controllo delle attività di cantiere e più in generale dei cantieri
di lavoro e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di
lavoro e la salute e sicurezza dei lavoratori o per prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, salvo subappaltatori
sono iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e
esecutori delle opere di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori testamentari
stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
(Misure di semplificazione in materia di istruzione)
1. Al fine di accelerare l'attuazione dei relativi interventi
di istruzione inclusa nel PNRR e garantendone l'organicità, sono
adottato le seguenti misure di semplificazione:
a) per interventi di nuova costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli edifici pubblici ad uso scolastico
ed educativo da svolgere all'interno del PNRR:
1) il Ministero della Pubblica Istruzione predispone linee guida tecniche
suddivisi in base alle principali tipologie di interventi autorizzati
con cui individua anche i termini che gli enti locali rispettano
per la progettazione, assegnazione, esecuzione e collaudo di
opere, tenendo conto delle norme di monitoraggio e del
tempistiche definite dalle normative europee di riferimento;
2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari
nello svolgimento delle procedure per la progettazione e per
l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività connesse
l'esecuzione ed il collaudo degli interventi, rilevati a seguito di
attività di monitoraggio, al fine di rispettare le scadenze e le
condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto
per studiare in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il
le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
4) gli enti locali che sono nell'operazione provvisoria di
bilancio è autorizzato, per gli esercizi dal 2021 al 2026, a
di iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per
edificio scolastico all'interno del PNRR mediante uno specifico
variazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e allegato 4/2 al decreto
5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativo agli interventi di
edifici scolastici autorizzati ai sensi del PNRR, viene ceduto
dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dal
richiesta, anche tramite conferenza di servizio. L'opinione del
soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è restituito entro trenta giorni;
c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia
di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche e in
materiale delle opere e delle altre attività di competenza
autorità territoriale del sistema portuale e degli aeroporti,
lavori per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree
attività economiche speciali (SEZ) da parte di enti pubblici e privati
sono di pubblica utilità, non differibili e urgenti.
2. Progetti relativi ad attività economiche o
all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche
all'interno delle ZES, non soggetti a rendicontazione certificata da
l'inizio dell'attività, sono soggetti ad un'unica autorizzazione, nel rispetto
della normativa vigente in materia di valutazione d'impatto
ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessaria, costituisce
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e di pianificazione territoriale,
ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, in cui tutte le
atti di autorizzazione, consenso e nulla osta, comunque denominati,
previsti dalla normativa vigente in relazione ai lavori di
da realizzare, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere,
è rilasciato dal Commissario Straordinario della ZES, di cui
nell'articolo 4, comma 6, a seguito di apposita conferenza di servizi,
in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
4. Tutti i servizi sono chiamati alla conferenza
amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
patrimonio paesaggistico-territoriale, culturale, demaniale,
prevenzione incendi, salute dei cittadini e dei responsabili della disciplina
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce qualsiasi
altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominate e
permette la realizzazione di tutte le opere, servizi e attività
6. Si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5
ai lavori e alle altre attività all'interno delle ZES e rientranti nelle
competenza territoriale delle Autorità di Sistema Portuale e, in tal senso
caso, viene rilasciata l'autorizzazione unica prevista nei commi precedenti
2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuarsi con
le risorse previste per la realizzazione dei progetti compresi nel
PNRR, resta soggetta all'approvazione finale del PNRR da parte di
parte del Consiglio dell'Unione europea.
3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), numero 3, pari a
€ 4,4 milioni per il 2023 e € 8,8 milioni per ciascuno
per gli anni dal 2024 al 2034, è fornito tramite un corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
4. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numero 4, accertati
in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sì
provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo di Sviluppo
e il periodo di programmazione per la coesione 2021-2027, of
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178.
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Fermare i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti
proprietari e soggetti di gestione della sicurezza, l'Agenzia
promuove e garantisce la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del
sistema ferroviario nazionale e infrastrutture stradali e
autostradale, direttamente sulla base del programma annuale del
attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo il
modalità indicate nei commi da 3 a 5.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradale e autostradale e fatti salvi i compiti e le
responsabilità dei gestori, l'Agenzia, avvalendosi anche di
di altri enti pubblici operanti nel campo della sicurezza
a) effettua ispezioni finalizzate alla verifica
dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dai relativi
risultati e la corretta organizzazione dei processi
manutenzione, nonche 'l'attivita' ispettiva e di verifica a campione
sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili
uso sicuro degli stessi, per attuare le necessarie
misure di controllo dei rischi, nonché l'esecuzione di quelle necessarie
misure di sicurezza, dandone comunicazione al Ministero
di infrastrutture e mobilità sostenibili e per
Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre
b) promuove l'adozione da parte dei gestori della rete stradale
e sistemi di gestione della sicurezza autostradale per
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificate
da organismi terzi riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
adozione sostenibile, previa consultazione con il Consiglio superiore dei lavori
pubblico, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto
d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti
e documenti che costituiscono la valutazione dell'impatto sulla sicurezza
strada per i progetti infrastrutturali di cui all'articolo 3 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
e) mantiene l'elenco dei soggetti che possono
effettuare le verifiche di cui all'articolo 4 del citato decreto
35 del 2011 nonché le relative attivita' di
formazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del
f) prevede la classificazione dei tratti di alto grado
concentrazione di incidenti, nonché la classificazione di
sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo
5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di
definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dallo stesso
g) svolge, in attuazione del programma annuale di attività
di cui al comma 5-bis e comunque ogni volta che lo ritenga
l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate da
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile o del
altre amministrazioni pubbliche, le previste ispezioni di sicurezza
dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche
effettuare verifiche sulle attività di controllo già svolte da
gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in loco;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare a
tratti della rete stradale interessati da lavori stradali, fissando il
procedure per lo svolgimento delle ispezioni volte a garantire la
i) sovrintende alla gestione dei dati come richiesto
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
aggiornamento sostenibile delle tariffe previste dall'articolo 10
del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. L'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
strade e autostrade adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno,
il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia su
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
da effettuarsi nell'anno successivo, dandone avviso
al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e
alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 264. Per quanto riguarda le attività dell'anno 2021, il
il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto
2021. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Agenzia trasmette a
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e al
commissioni parlamentari competenti una relazione sulle attività
previste dai commi da 3 a 5 ed effettuate nel corso dell'anno
- Opere, impianti e infrastrutture necessarie per realizzare il
obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.
1.1 Infrastrutture per l'eliminazione graduale della produzione di energia elettrica
1.1.1 Conversione e/o dismissione di centrali elettriche a
1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati a gas
naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con
funzione prevalente di adeguatezza, regolazione e relativa riserva
alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura del
1.1.3 Infrastrutture per ricarico, trasporto via nave, stoccaggio
e rigassificazione necessarie per consentire l'eliminazione graduale del
generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in
1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori
energia da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché
ammodernamento, ricostruzioni complete, riconversione e incremento
della capacità esistente, in relazione a:
1.2.1 Generazione di energia elettrica: centrali idroelettriche,
geotermico, eolico e fotovoltaico (a terra e in mare), solare a
concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di
bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
1.2.2 Generazione di energia termica: sistemi geotermici, solare
termica e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide,
bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
1.2.3 Produzione di combustibili sostenibili: biocarburanti e
biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compresi
riqualificazione del biogas e produzione di BioLNG da biometano),
syngas, combustibili rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuel),
combustibili a carbone riciclato.
1.3 Infrastrutture e impianti di produzione, trasporto e
1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;
1.3.3 Infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno;
1.3.4 Infrastruttura di stoccaggio dell'idrogeno.
1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema
1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento carburante
alternativa (per il trasporto stradale, aereo e marittimo), nonché
ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti compreso
B. Rifornimento di idrogeno (da utilizzare con celle a combustibile, motori
vettori endotermici e derivati, come l'ammoniaca);
C. Rifornimento di gas naturale compresso/gas naturale compresso
D. Gas naturale liquefatto/Rifornimento di gas naturale
E. Gas di petrolio liquefatto/Fornitura di gas di petrolio
1.4.2 Impianti di conversione del ciclo produttivo finalizzato
ridurre le emissioni del settore industriale, compreso
la cattura, il trasporto, l'utilizzo e/o lo stoccaggio di CO2.
2.1 Riqualificazione energetica profonda di aree industriali o
aree produttive, portuali, urbane e commerciali;
2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;
2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);
2.4 Impianti di recupero del calore residuo.
3.1.1 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale:
a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e
B. linee elettriche e opere funzionali per il collegamento tra aree di
mercato nazionale e la riduzione della congestione intrazonale e
dei vincoli di capacità produttiva;
C. opere funzionali per aumentare l'adeguatezza e
sicurezza del sistema e regolazione dei parametri di frequenza,
tensione e potenza di cortocircuito;
D. aumento della resilienza delle reti anche nei confronti dei fenomeni
condizioni atmosferiche estreme per salvaguardare la continuità delle forniture e
la sicurezza di persone e cose;
3.1.2 Potenziamento delle reti di distribuzione:
a. Cabine primarie e secondarie;
B. Linee Elettriche Bassa e Media Tensione;
3.1.3 Sviluppo dell'accumulo elettrochimico e della capacità di pompaggio
a. Installazione di sistemi di stoccaggio elettrochimici e
3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e
trasporto regionale e ammodernamento delle reti stesse
finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;
3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti rinnovabili di gas
attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas
per il suo trasporto, stoccaggio e distribuzione;
3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di
3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di
GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione GNL, finalizzati
la riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e
relative modifiche di impianti esistenti;
3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di
GPL di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35
finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ad altri
3.3.1 Interventi per la riconversione di raffinerie esistenti
e nuovi impianti per la produzione dei prodotti energetici risultanti
da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento e
l'aumento della capacità esistente finalizzato anche a
produzione di combustibili rinnovabili non biologici (idrogeno,
e-combustibili), combustibili a carbone riciclato;
3.3.2 Interventi di disattivazione del
coltivazione di idrocarburi e relative infrastrutture. ".
Allegato D - Elenco dei rifiuti.
01 Rifiuti provenienti dalla prospezione, dall'estrazione mineraria o da cave,
così come il trattamento fisico o chimico dei minerali
01 01 Rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti dell'estrazione di minerali metallici
01 01 02 rifiuti dell'estrazione di minerali non metallici
01 03 rifiuti del trattamento chimico e fisico dei minerali
01 03 04 * sterili che possono generare acido da
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli menzionati in 01 03 04 e 01
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose da
trattamenti chimici e fisici dei minerali metallici
01 03 08 polvere e residui simili, diversi da quelli di cui al
01 03 09 fango rosso dalla produzione di allumina,
diversi da quelli di cui al 01 03 10
01 03 10 * fango rosso dalla produzione di allumina
contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui al punto 01
01 04 rifiuti del trattamento chimico e fisico dei minerali
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metallici
01 04 08 rifiuti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli menzionati
01 04 09 sabbia e argilla di scarto
01 04 10 polveri e residui simili, diversi da quelli di cui al
01 04 11 rifiuti della lavorazione del potassio e del salgemma, vari
da quelli citati in 01 04 07
01 04 12 sterili e altri residui di lavaggio e pulizia
minerali diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione di
pietra, diverse da quelle menzionate nell'intestazione
01 05 fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e scarichi di trivellazione per acqua dolce
01 05 05 * fanghi di perforazione e rifiuti di perforazione contenenti petrolio
01 05 06 * fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione
01 05 07 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite,
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 Rifiuti di agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
silvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione del cibo
02 01 rifiuti di agricoltura, orticoltura, acquacoltura,
02 01 01 fanghi di lavaggio e pulizia
02 01 04 rifiuti plastici (escluso imballaggio)
02 01 06 feci animali, urina e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08
02 02 rifiuti della preparazione e lavorazione della carne
pesce e altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione
02 02 04 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
02 03 rifiuti della preparazione e lavorazione della frutta
ortaggi, cereali, oli commestibili, cacao, caffè, tè e tabacco; del
produzione di cibo in scatola; di produzione di lievito ed
estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa
02 03 01 fanghi di lavaggio, pulizia,
02 03 02 rifiuti derivanti dall'uso di conservanti
02 03 03 rifiuti da estrazione con solvente
02 03 04 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione
02 03 05 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
02 04 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 sporco residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
02 05 01 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione
02 05 02 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione
02 06 02 rifiuti derivanti dall'uso di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche
(tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti di lavaggio, pulizia e
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione
02 07 05 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, pasta di legno, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
03 01 01 corteccia e sughero di scarto
03 01 04 * segatura, trucioli, ritagli, legno, tavole
di truciolare e tranciato contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, ritagli, legno, pannelli di
pannelli di truciolato e impiallacciature diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 02 rifiuti da trattamenti di conservazione del legno
03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti non organici
03 02 02 * prodotti per trattamenti di conservazione del legno
03 02 03 * prodotti per trattamenti di conservazione del legno
03 02 04 * prodotti per trattamenti di conservazione del legno
03 02 05 * altri trattamenti di protezione del legno
03 02 99 trattamenti conservanti diversi dal legno
03 03 rifiuti della produzione e lavorazione della pasta di legno, carta
03 03 01 corteccia e legno di scarto
03 03 02 fanghi di recupero dai bagni di macerazione (liquore verde)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel
03 03 07 separazione meccanica dei rifiuti nella produzione di
polpa da scarti di carta e cartone
03 03 08 rifiuti della cernita di carta e cartone destinati a
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 rifiuti di fibre e fanghi contenenti fibre, cariche e
prodotti di rivestimento generati da processi di separazione
03 03 11 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 03 03 10
04 Rifiuti della lavorazione e dell'industria della pelle e delle pellicce
04 01 scarti della lavorazione della pelle e delle pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 03 * rifiuti sgrassanti contenenti solventi senza
04 01 04 liquido abbronzante contenente cromo
04 01 05 liquido abbronzante non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare da trattamento in loco
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco
degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 pellame conciato da scarto (scarti, cascami, rifiniture,
polveri lucidanti) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di imballaggio e finitura
04 02 09 rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate,
04 02 10 materiale organico da prodotti naturali (es
04 02 14 * scarti di finitura
04 02 15 rifiuti di finitura diversi dai rifiuti di
04 02 16 * coloranti e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 coloranti e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04
04 02 19 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
04 02 20 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli di cui al 04 02 19
04 02 21 rifiuti di fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti di fibre tessili lavorate
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas
trattamento naturale e pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi di dissalazione
05 01 03 * fanghi dal fondo vasca
05 01 04 * fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 06 * fanghi oleosi da manutenzione impianti e
05 01 09 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco
05 01 10 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli di cui al 05 01 09
05 01 11 * rifiuti da depurazione combustibili
05 01 13 fanghi residui dall'acqua di alimentazione della caldaia
05 01 14 rifiuti da torri di raffreddamento
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo dalla desolforazione
05 06 rifiuti del trattamento pirolitico del carbone
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 07 rifiuti da depurazione e trasporto gas
06 Rifiuti da processi chimici inorganici
06 01 rifiuti dalla MFSU del
06 01 01 * acido solforico e acido solforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 02 rifiuti dalla MFSU del
06 02 04 * idrossido di sodio e potassio
06 03 rifiuti dalla MFSU del
sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 05 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
06 05 02 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in sito contenenti
06 05 03 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli di cui al 06 05 02
06 06 rifiuti dalla MFSU del
prodotti chimici contenenti zolfo, processi chimici di zolfo e
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla
06 07 rifiuti dalla MFSU del
prodotti alogeni e processi chimici alogeni
06 07 01 * rifiuti di processi elettrolitici contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfato di bario contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto
06 08 rifiuti dalla MFSU del
silicio e suoi derivati
06 09 rifiuti dalla MFSU del
prodotti del fosforo e processi chimici del fosforo
06 09 03 * rifiuti di reazione a base di calcio contenenti
o contaminato da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti di reazioni a base di calcio diversi da
quelli citati in 06 09 03
06 10 rifiuti dalla MFSU del
prodotti chimici contenenti azoto, processi chimici azotati e
06 11 rifiuti della produzione di pigmenti inorganici e
06 11 01 rifiuti di reazione a base di calcio in
produzione di biossido di titanio
06 13 rifiuti da processi chimici inorganici non specificati
06 13 01 * prodotti fitosanitari, conservanti del legno ed
06 13 04 * rifiuti da processi produttivi
07 Rifiuti da processi chimici organici
07 01 rifiuti dalla MFSU di
prodotti chimici organici di base
07 01 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
07 01 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque
07 01 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati
07 01 08 * altri fondi fermi e residui di reazione
07 01 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti
07 01 10 * altri panelli e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco
07 01 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli citati in 07
07 02 rifiuti dalla MFSU di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
07 02 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque
07 02 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati
07 02 08 * altri fondi fermi e residui di reazione
07 02 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti
07 02 10 * altri panelli e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
07 02 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 07 02 11
07 02 14 * rifiuti di additivi contenenti sostanze
07 02 15 rifiuti di additivi diversi da quelli menzionati
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui al
07 02 17 * rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli menzionati
07 03 rifiuti dalla MFSU di
coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
07 03 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque
07 03 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati
07 03 08 * altri fondi fermi e residui di reazione
07 03 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti
07 03 10 * altri panelli e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
07 03 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 07 03 11
07 04 rifiuti dalla MFSU di
prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti
preservanti del legno (tranne 03 02) e altri biocidi, organici
07 04 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
07 04 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque
07 04 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati
07 04 08 * altri fondi fermi e residui di reazione
07 04 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti
07 04 10 * altri panelli e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
07 04 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 rifiuti dalla MFSU di
07 05 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
07 05 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque
07 05 07 * fondi distillatori alogenati e residui di reazione
07 05 08 * altri fondi fermi e residui di reazione
07 05 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti
07 05 10 * altri panelli e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco
07 05 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06 rifiuti dalla MFSU del
grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
07 06 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque
07 06 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati
07 06 08 * altri fondi di quiete e residui di reazione
07 06 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti
07 06 10 * altri panelli e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
07 06 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 07 06 11
07 07 rifiuti dalla MFSU di
chimica fine e prodotti chimici non specificati
07 07 01 * liquidi di lavaggio ed acque madri acquose
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
07 07 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque
07 07 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati
07 07 08 * altri fondi fermi e residui di reazione
07 07 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti
07 07 10 * altri panelli e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco,
07 07 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 07 07 11
08 Rifiuti dalla MFSU di
rivestimenti (pitture, vernici e smalti satinati), adesivi, sigillanti
08 01 rifiuti della fabbricazione, formulazione, fornitura e uso
nonche' della rimozione di pitture e pitture
08 01 11 * pitture e vernici di scarto contenenti solventi
sostanze organiche o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui al
08 01 13 * fanghi di pitture e vernici contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi di pitture e vernici, diversi dai fanghi di
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da
quelli citati in 08 01 15
08 01 17 * fanghi da sverniciatura e sverniciatura
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi di rimozione di pitture e vernici,
diversi da quelli menzionati in 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, altre
da quelli citati in 08 01 19
08 01 21 * residui di vernice o svernicianti
08 02 rifiuti dalla MFSU di
altri rivestimenti (compresi i materiali ceramici)
08 02 01 polvere da rivestimenti di scarto
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 rifiuti dalla MFSU di
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * inchiostro di scarto contenente sostanze pericolose
08 03 13 inchiostri di scarto diversi da quelli menzionati in
08 03 14 * fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui al
08 03 16 * residui di soluzioni di attacco
08 03 17 * toner di stampa di scarto contenenti sostanze
08 03 18 toner di stampa di scarto, diversi da quelli specificati in
08 04 rifiuti dalla MFSU di
adesivi e sigillanti (compresi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi
sostanze organiche o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli menzionati
08 04 11 * fanghi adesivi e sigillanti contenenti solventi
sostanze organiche o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti diversi da quelli menzionati
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti diversi da
quelli citati in 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti
contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,
diversi da quelli menzionati in 08 04 15
08 05 rifiuti non altrimenti specificati in 08
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivazione di soluzioni basate
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base d'acqua
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni stop-fix
09 01 06 * rifiuti di trattamento contenenti argento
09 01 07 pellicole e carte fotografiche contenenti argento o
09 01 08 pellicole e carta fotografica, non contenenti argento o
09 01 10 fotocamere monouso senza batterie
09 01 11 * fotocamere monouso contenenti batterie
09 01 12 fotocamere monouso diverse da quelle menzionate
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi da recupero in loco
argento diverso da quelli menzionati in 09 01 06
10 Rifiuti da processi termici
10 01 rifiuti da centrali termiche e altri impianti
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne
polveri di caldaia di cui al 10 01 04)
10 01 03 cenere volante di torba e legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polvere di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi da reazioni a base di calcio in moli
processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 fanghi da reazioni a base di calcio in moli
processi di desolforazione dei fumi
10 01 13 * ceneri leggere di idrocarburi emulsionati usati
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da
coincenerimento diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere da coincenerimento contenenti
10 01 17 ceneri leggere da coincenerimento, diverse da
quelli citati in 10 01 16
10 01 18 * rifiuti della depurazione dei gas contenenti
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi diversi da
quelli di cui ai punti 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
10 01 21 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da pulizia caldaia
10 01 23 fanghi acquosi da pulizia caldaie,
diversi da quelli di cui al 10 01 22
10 01 24 sabbie da reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti provenienti dallo stoccaggio e dalla preparazione di
combustibile da centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti del trattamento delle acque di
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 07 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas
10 02 08 rifiuti solidi del trattamento dei gas, altri
da quelli citati in 10 02 07
10 02 11 * rifiuti del trattamento delle acque
10 02 12 rifiuti dal trattamento delle acque
raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e panelli da trattamento
fumi contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e panelli da trattamento
fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e panelli
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 08 * scorie saline di produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere da produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che si liberano per contatto
con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 scremature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti catramati della produzione di
10 03 18 rifiuti di produzione contenenti carbonio
anodi diversi da quelli menzionati in 10 03 17
10 03 19 * sostanze contenenti polveri di fumi
10 03 20 polveri di fumi diverse da quelle menzionate
10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli provenienti da
mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da
mulini a palle) diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi del trattamento dei gas
10 03 24 rifiuti solidi del trattamento dei gas, altri
da quelli citati in 10 03 23
10 03 25 * fanghi e panelli da trattamento
fumi contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e panelli da trattamento
fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti del trattamento delle acque
10 03 28 rifiuti del trattamento delle acque di
raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti del trattamento delle scorie saline e
scorie nere contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti del trattamento del sale e delle scorie
neri diversi da quelli menzionati in 10 03 29
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie di produzione primaria e secondaria
10 04 02 * scorie e scremature da produzione primaria e
10 04 04 * polvere dei fumi
10 04 06 * rifiuti solidi del trattamento dei gas
10 04 07 * fanghi e panelli da trattamento
10 04 09 * rifiuti del trattamento delle acque
10 04 10 rifiuti dal trattamento delle acque di
raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie di produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polvere dei fumi
10 05 05 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas
10 05 06 * fanghi e panelli da trattamento
10 05 08 * rifiuti dal trattamento delle acque
10 05 09 rifiuti del trattamento delle acque di
raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o emettenti, al
contatto con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11 scorie e scremature diverse da quelle di cui al punto 10
10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie di produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e scremature da produzione primaria e
10 06 03 * polvere dei fumi
10 06 06 * rifiuti solidi del trattamento dei gas
10 06 07 * fanghi e panelli da trattamento
10 06 09 * rifiuti del trattamento delle acque
10 06 10 rifiuti dal trattamento delle acque di
raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 07 rifiuti della metallurgia termica dell'argento, dell'oro e del platino
10 07 01 scorie di produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e scremature da produzione primaria e
10 07 03 rifiuti solidi dal trattamento dei fumi
10 07 05 fanghi e panelli da trattamento
10 07 07 * rifiuti dal trattamento delle acque
10 07 08 rifiuti del trattamento delle acque di
raffreddamento diversi da quelli menzionati in 10 07 07
10 08 rifiuti di altra metallurgia termica minerale
10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o emettenti, al
contatto con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 scorie e scremature diverse da quelle di cui al punto 10
10 08 12 * rifiuti catramati di produzione
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio dalla produzione di anodi
diversi da quelli menzionati in 10 08 12
10 08 15 * sostanze contenenti polveri di fumi
10 08 16 polveri di fumi diverse da quelle menzionate
10 08 17 * fanghi e panelli da trattamento
fumi contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e panelli da trattamento
fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti del trattamento delle acque
10 08 20 rifiuti dal trattamento delle acque di
raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09 rifiuti da colata di materiali ferrosi
10 09 05 * forme e anime da fonderia, non utilizzate, contenenti
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
10 09 09 * polvere di gas di combustione contenente sostanze
10 09 10 polveri di fumi diverse da quelle menzionate
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09
10 09 13 * raccoglitori di rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 raccoglitori di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09
10 09 15 * rilevatore di crepe rifiuti contenenti sostanze
10 09 16 Rifiuti provenienti da rilevatori di crepe diversi da quelli menzionati
10 10 rifiuti da colata di materiali non ferrosi
10 10 05 * forme e anime da fonderia, non utilizzate, contenenti
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di
10 10 09 * sostanze contenenti polveri di fumi
10 10 10 polveri dei fumi, diverse da quelle sopra menzionate
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10
10 10 13 * raccoglitori di rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 raccoglitori di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10
10 10 15 * rilevatore di crepe rifiuti contenenti sostanze
10 10 16 Rifiuti di rilevatori di crepe, diversi da quelli menzionati
10 11 rifiuti della fabbricazione di vetro e prodotti in vetro
10 11 03 materiali di scarto in fibra di vetro
10 11 09 * non sottoposto a residui di miscela di preparazione
trattamento termico, contenente sostanze pericolose
10 11 10 residui della miscela di preparazione non sottoposta a
trattamenti termici diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in particolato e polvere
vetro contenente metalli pesanti (ad esempio da tubi a
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11
10 11 13 * fanghi di lucidatura e molatura
vetro contenente sostanze pericolose
10 11 14 fanghi di lucidatura e molatura
vetro diverso da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi del trattamento dei gas,
10 11 16 rifiuti del trattamento dei fumi, diversi da
quelli di cui al punto 10 11 15
10 11 17 * fanghi e panelli da trattamento
di fumi contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e panelli prodotti dal trattamento
di fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi dal trattamento in loco di
10 11 20 rifiuti solidi dal trattamento in loco di
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti ceramici, laterizi,
piastrelle e materiali da costruzione
10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 05 fanghi e panelli da trattamento
10 12 08 rifiuti di ceramica, mattoni, piastrelle e materiali provenienti da
costruzione (sottoposta a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas
10 12 10 rifiuti solidi da trattamento fumi, vari
da quelli citati in 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura contenenti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli
10 12 13 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco
10 13 rifiuti della produzione di cemento, calce e gesso e
10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e idratazione della calce
10 13 06 polvere e particolato (eccetto quelli di 10 13 12
10 13 07 fanghi e panelli da trattamento
10 13 09 * rifiuti della produzione di cemento-amianto
10 13 10 rifiuti della produzione di cemento-amianto diversi da
quelli citati in 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi del trattamento dei gas,
10 13 13 rifiuti solidi del trattamento dei fumi, vari
da quelli di cui al punto 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 14 rifiuti prodotti da forni crematori
10 14 01 * rifiuti della depurazione dei fumi contenenti
11 Rifiuti da trattamenti chimici superficiali e da
rivestimento di metalli e altri materiali; non idrometallurgia
11 01 rifiuti da trattamento chimico superficiale e
rivestimento dei metalli (es. processi di galvanica, zincatura,
decapaggio, pulizia elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con
11 01 09 * fanghi e panelli contenenti sostanze
11 01 10 fanghi e panelli diversi da quelli menzionati
11 01 11 * liquidi di lavaggio acquosi contenenti sostanze
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle menzionate
11 01 13 * rifiuti sgrassanti contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui al
11 01 15 * eluati e fanghi da sistemi a membrana o sistemi a
scambio ionico, contenente sostanze pericolose
11 01 16 * resine scambiatrici di ioni sature o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 rifiuti della lavorazione idrometallurgica di
11 02 02 * fanghi da idrometallurgia di zinco
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi di processo
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame
diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 03 rifiuti solidi e fanghi da processi di rinvenimento
11 05 rifiuti da processi di zincatura a caldo
11 05 03 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas
12 Rifiuti di lavorazione e trattamento fisico e
superficie meccanica di metalli e plastiche
12 01 rifiuti da lavorazione fisica e trattamento e
superficie meccanica di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polvere di metalli ferrosi e particolato
12 01 03 limature e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04 polvere e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limature e trucioli di materie plastiche
12 01 06 * oli minerali per macchine contenenti alogeni (tranne
12 01 07 * oli minerali per macchine, senza alogeni
12 01 08 * emulsioni per macchine e soluzioni contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchine, non contenenti
12 01 14 * fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui al
12 01 16 * residui di materiale da sabbiatura contenenti sostanze
12 01 17 residui di materiale da sabbiatura, diversi da quelli di
12 01 18 * fanghi metallici (macinazione, affilatura e
12 01 19 * oli per macchine facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi abrasivi e materiali abrasivi esauriti
12 01 21 corpi di macinazione esauriti e materiali di macinazione,
diversi da quelli di cui al 12 01 20
12 03 rifiuti da processi di sgrassaggio ad acqua e vapore
12 03 02 * rifiuti da processi di sgrassaggio a vapore
13 Oli esausti e residui di combustibili liquidi (esclusi oli
edibili e oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 oli idraulici usati
13 01 01 * oli idraulici, contenenti PCB
13 01 09 * oli idraulici clorurati a base minerale
13 01 10 * oli idraulici minerali non clorurati
13 01 11 * oli idraulici sintetici
13 01 12 * oli idraulici facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli idraulici
13 02 olio motore di scarto, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificanti
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificanti
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificanti
13 02 07 * motore, cambio e oli lubrificanti facilmente
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti
13 03 oli usati isolanti e termoconduttori
13 03 01 * oli isolanti o termovettori contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali clorurati isolanti e termoconduttori
diversi da quelli di cui al 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e termovettori
13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente
13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina dalle fogne del molo
13 04 03 * oli di sentina di altro tipo di navigazione
13 05 prodotti per la separazione olio/acqua
13 05 01 * rifiuti solidi da camere di sabbia e prodotti di
13 05 02 * fanghi da separatori olio/acqua
13 05 06 * oli da separatori olio/acqua
13 05 07 * acque oleose da separatori olio/acqua
13 05 08 * miscele di rifiuti da camere di sabbia e
13 07 01 * olio combustibile e gasolio
13 07 03 * altri combustibili (comprese le miscele)
13 08 oli usati non altrimenti specificati
13 08 01 * fanghi ed emulsioni di desalinizzazione
14 Rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti (eccetto
14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di
14 06 02 * altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti
e indumenti protettivi (non diversamente specificato)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti di imballaggio urbano oggetto
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose
pericolosi (es. amianto), compresi i recipienti a pressione
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (compresi i filtri
olio non altrimenti specificato), stracci e indumenti
protettivo, contaminato da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti
materiali protettivi diversi da quelli menzionati in 15 02 02
16 Rifiuti non altrimenti specificati nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diverse modalità di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e i rifiuti prodotti dal
smantellamento dei veicoli fuori uso e manutenzione dei veicoli
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altri
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "airbag")
16 01 11 * pastiglie freno contenenti amianto
16 01 12 pastiglie freno diverse da quelle menzionate in 16
16 01 14 * fluidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 fluidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli menzionati nelle voci
16 02 rifiuti da apparecchiature elettriche ed
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature scartate contenenti o contenenti PCB
contaminati diversi da quelli menzionati in 16 02 09
16 02 12 * apparecchiature dismesse contenenti fibre di amianto
16 02 13 * apparecchiature scartate contenenti componenti
pericolosi (1) diversi da quelli menzionati in 16 02 09 e 16 02 12
(1) Tra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche e
l'elettronica può cadere all'interno degli accumulatori e delle batterie di
di cui al 16 06, contrassegnato come pericoloso; interruttori a
mercurio, vetro a tubo catodico e altro vetro radioattivo
16 02 14 apparecchiature dismesse, diverse da quelle di cui al
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi dall'apparecchiatura esterna
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature scartate diverse da
quelli citati in 16 02 15
16 03 lotti fuori specifica e prodotti non utilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16
16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03
16 05 gas in contenitori a pressione e rifiuti chimici
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon)
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli menzionati
16 05 06 * prodotti chimici di laboratorio, contenenti o costituiti da
da sostanze pericolose, comprese miscele di prodotti chimici
16 05 07 * rifiuti chimici inorganici contenenti o
16 05 08 * rifiuti organici chimici contenenti o
16 05 09 prodotti chimici di scarto diversi da quelli menzionati in
16 06 06 * elettroliti da batterie e accumulatori
16 07 rifiuti da pulizia cisterne e fusti e
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,
rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione
composti di metalli di transizione pericolosi o pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o
composti di metalli di transizione, non altrimenti specificati
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per cracking catalitico
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti utilizzati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, di
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido di idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti, non specificate altrimenti
16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati al trattamento esterno
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla
16 10 03 * concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16
16 11 rifiuti da rivestimenti e refrattari
16 11 01 * rivestimenti e refrattari a base di carbonio
da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e refrattari a base di carbonio
provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli citati
16 11 03 * altri rivestimenti e refrattari da
processi metallurgici contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e refrattari da
lavorazioni metallurgiche diverse da quelle di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e refrattari da
processi non metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e refrattari da
processi non metallurgici diversi da quelli di cui al punto 16
17 Rifiuti da costruzione e demolizione (compresi
suolo prelevato da siti contaminati
17 01 cemento, mattoni, piastrelle e ceramica
17 01 06 * miscele o frazioni separate di calcestruzzo, mattoni,
piastrelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscele di calcestruzzo, mattoni, piastrelle e ceramica,
diversi da quelli menzionati nell'articolo
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o
17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti catramati
17 04 metalli (comprese le loro leghe)
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, catrame di carbone o
17 04 11 cavi diversi da quelli menzionati in 17 04 10
17 05 suolo (compreso quello proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio
17 05 03 * terre e rocce contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio diverso da quello di cui al
17 05 07 * pietrisco per rilevati ferroviari, contenente
17 05 08 pietrisco per rilevati ferroviari, diversi da quelli
17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da
quelli citati in 17 08 01
17 09 altri rifiuti da costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti da costruzione e demolizione,
17 09 02 * rifiuti da costruzione e demolizione
contenenti PCB (ad es. sigillanti contenenti PCB, pavimenti
PCB contenenti resine, elementi in vetro sigillati contenenti
17 09 03 * altri rifiuti edili e
demolizioni (compresi i rifiuti indifferenziati) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da
attività di ricerca correlate (ad eccezione dei rifiuti di cucina e
ristorazione non direttamente originata da cure terapeutiche)
18 01 rifiuti dei reparti maternità e rifiuti relativi a
diagnosi, cura e prevenzione delle malattie nell'uomo
18 01 02 parti anatomiche e organi comprese le sacche di plasma
e riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti mediante richiesta
precauzioni speciali per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
l'applicazione di precauzioni speciali per evitare infezioni (ad es. bende,
calchi, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche costituite o contenenti sostanze
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama provenienti da procedure odontoiatriche
18 02 Rifiuti relativi a ricerca, diagnosi,
trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti mediante richiesta
precauzioni speciali per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicare precauzioni speciali per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche costituite o contenenti sostanze
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
19 Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti,
impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dal
depurazione dell'acqua e sua preparazione all'uso
19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti dalle ceneri pesanti
19 01 05 * panelli da trattamento gas
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi del trattamento di
fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi del trattamento dei gas
19 01 10 * carbone attivo esaurito da trattamento di
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla
19 01 13 * ceneri leggere contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce 19 01
19 01 15 * polvere di caldaia contenente sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia diverse da quelle di cui alla voce 19
19 01 17 * rifiuti di pirolisi contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla
19 01 19 sabbie da reattori a letto fluido
19 02 Rifiuti prodotti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto
19 02 05 * fanghi da trattamento fisico-chimico
19 02 06 fanghi da trattamenti fisico-chimici, diversi da
quelli citati in 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze
19 02 10 rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alla
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come parzialmente pericolosi
prodotti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19
19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti da vetrificazione
19 04 02 * ceneri leggere e altri rifiuti del trattamento dei gas
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra dei rifiuti
19 05 rifiuti del trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte non compostata dei rifiuti urbani e assimilati
19 05 02 parte non compostata di rifiuti animali e vegetali
19 06 Rifiuti da trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi da trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 05 liquidi da trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti
di origine animale o vegetale
19 07 02 * percolato di discarica contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui al
19 08 Rifiuti prodotti da impianti per il trattamento di
acque reflue, non diversamente specificato
19 08 05 fanghi da trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine scambiatrici di ioni sature o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi da rigenerazione scambiatori
19 08 08 * rifiuti da sistemi a membrana contenenti
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte per separazione
olio/acqua, contenente solo oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi derivanti dalla separazione
olio/acqua diversi da quelli menzionati in 19 08 09
19 08 11 * fanghi da trattamento biologico delle acque
rifiuti industriali contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi da trattamento biologico delle acque
rifiuti industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da terzi
trattamento delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi da altri trattamenti di acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui alla 19 08 13
19 09 Rifiuti dalla depurazione delle acque o da
la sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi da processi di filtrazione e
19 09 02 fanghi da processi di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi da processi di decarbonatazione
19 09 05 resine scambiatrici di ioni sature o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi da rigenerazione di resine scambiatrici
19 10 Rifiuti derivanti da operazioni di frantumazione dei rifiuti
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di
19 10 05 * altre frazioni contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10
19 11 Rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 04 * rifiuti dalla depurazione del carburante
19 11 05 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
19 11 06 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,
diversi da quelli menzionati in 19 11 05
19 11 07 * rifiuti da depurazione gas
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet)
19 12 07 legno diverso da quello menzionato in 19 12 06
19 12 09 minerali (es. sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi i materiali misti) provenienti da
trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi i materiali misti) provenienti da
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 13 Rifiuti da operazioni di bonifica e
bonifica delle acque sotterranee
19 13 01 * rifiuti solidi provenienti dalla bonifica di
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalla bonifica del
terreni diversi da quelli menzionati in 19 13 01
19 13 03 * fanghi da operazioni di bonifica
19 13 04 fanghi da operazioni di bonifica,
diversi da quelli menzionati in 19 13 03
19 13 05 * fanghi da operazioni di bonifica
acque sotterranee contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi provenienti dalle operazioni di bonifica del
acque sotterranee diverse da quelle menzionate in 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi
prodotto dalle operazioni di bonifica delle acque sotterranee,
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti acquosi concentrati
prodotto dalle operazioni di bonifica delle acque sotterranee,
diversi da quelli menzionati in 19 13 07
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da
attività commerciali, industriali e istituzioni)
compresi i rifiuti da raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 21 * tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature scartate contenenti clorofluorocarburi
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * contenenti vernici, inchiostri, adesivi e resine
20 01 28 pitture, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * pile e accumulatori menzionati in 16 06 01, 16 06
02 e 16 06 03, nonché pile e accumulatori non selezionati
20 01 34 pile e accumulatori diversi da quelli di cui al
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse,
diversi da quelli di cui al punto 20
(2) Tra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche e
l'elettronica può cadere all'interno degli accumulatori e delle batterie di
di cui al 16 06, contrassegnato come pericoloso; interruttori a
mercurio, vetro a tubo catodico e altro vetro radioattivo
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse,
diversi da quelli di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 41 rifiuti della pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non altrimenti specificate
20 02 Rifiuti di giardini e parchi (compresi i rifiuti
20 03 06 rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque reflue
20 03 99 rifiuti urbani non altrimenti specificati. ".
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