Pnrr: le modifiche al testo unico ambientale con il D.Lgs. n. 77/2021

2021-11-17 07:44:29 By : Ms. Chivas Chiao

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Pnrr: modifiche al testo unico ambientale nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governo del Piano nazionale per il rilancio e la resilienza e prime misure per rafforzare le strutture amministrative e per accelerare e snellire le procedure” (in Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 129).

In particolare, la parte II, al titolo I, contiene una serie di provvedimenti in materia di transizione ecologica e di accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, che modificano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd testo unico dell'ambiente).

Clicca qui per il testo del DL n. 59/2021

Tra le discipline soggette a modifiche:

Altrettanto importante per i possibili effetti positivi per l'ambiente è il Titolo II contenente misure a favore della transizione digitale.

Infine, non mancano le misure legate alla sicurezza:

Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.

nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per il

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure

urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Risanamento

e resilienza e altre misure urgenti di investimento”;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di definire il

strategia nazionale e sistema di governance per l'attuazione di

interventi relativi al Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza e al

Piano nazionale per gli investimenti complementari;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di stampare a

impulso decisivo per snellire le procedure amministrative in

tutti i settori interessati dalle previsioni dei suddetti Piani, per

consentire un'attuazione efficace, tempestiva ed efficiente di

CONSIDERA, in particolare, l'urgenza di introdurre misure connesse

l'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in

transizione ecologica e digitale e appalti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nel

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministri dell'economia e delle finanze, per il pubblico

amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione

digitale, transizione ecologica, cultura e

infrastrutture e mobilità sostenibili;

EMANA

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale

finalizzata a semplificare e facilitare il raggiungimento degli obiettivi

e gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Risanamento e

Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento

Unione Europea e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per

gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59, nonché il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione si assume

l'interesse nazionale per la tempestività e la puntualità è di primaria importanza

attuazione degli interventi previsti dai Piani indicati al comma 1,

nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione

Unione Europea in termini di clima e ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, come

attuazione diretta delle obbligazioni assunte in esecuzione del

regolamento (UE) 2021/241, sono adottati nell'esercizio di

competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti con gli Stati

con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera

a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo

comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali della

servizi in materia di diritti civili e sociali che devono essere

garantito su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) "Sala di comando", organismo con poteri politici,

impulso e coordinamento generale sulla realizzazione degli interventi del

b) «Fondo di rotazione della prossima generazione UE-Italia», il fondo

di cui all'articolo 1, comma 1037 e ss. della legge 30 dicembre

c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti complementari a

PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,

finalizzata ad integrare gli interventi del

d) «PNRR», il Piano nazionale di recupero e resilienza presentato

alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del

e) «Interventi PNRR», investimenti e riforme previste

il Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza;

f) "Regolamento (UE) 2021/241", regolamento del Parlamento

dell'Unione europea e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il

dispositivo per il recupero e la resilienza;

g) “Segreteria Tecnica”, struttura istituita presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno delle attività

la sala regia e il tavolo permanente;

h) "Semestre europeo", il processo definito all'articolo 2 bis

i) «Servizio Centrale per PNRR», struttura di gestione di

livello generale stabilito presso il Ministero dell'Economia e

Finanza - Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato;

l) «amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti in

PNRR », Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei

ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e

m) «Sistema nazionale degli appalti elettronici», il sistema di cui

nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito con modificazioni dal 7 agosto 2012, n. 135.

n) «Sogei SpA», la General Informatics SpA di

di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o) “soggetti attuatori”, soggetti pubblici o privati ​​che

effettuano gli interventi previsti dal PNRR;

p) «Tavolo permanente» il tavolo permanente del partenariato

organismo economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive

in questioni e questioni relative all'attuazione del PNRR;

q) «Unità di audit», struttura che svolge attività di controllo

sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241;

r) “Unità di Missione”, l'Unità di Missione di cui all'Articolo

1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che

svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del

s) "PNIEC", Piano Nazionale Integrato Energia e Clima,

predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del

Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Cabina di regia per il Piano Nazionale di Risanamento e Resilienza,

presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, al quale

alla Presidenza partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato

del Consiglio dei ministri competente in materia

2. La cabina di regia esercita poteri di direzione, impulso e

coordinamento generale sull'attuazione degli interventi PNRR. Il

Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un Ministro o a

un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di

ministra lo svolgimento di specifiche attivita'. La sala di controllo

a) elabora linee guida e linee guida per l'attuazione del

Interventi PNRR, anche con riferimento ai rapporti con altre persone

b) effettua ricognizioni periodiche e puntuali sullo stato del

realizzazione degli interventi, anche attraverso la formulazione di

linee guida specifiche sulle attività di monitoraggio e controllo svolte

dal Servizio Centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria Tecnica di cui

all'articolo 4, le problematiche e i profili di criticità specifici

segnalati dai Ministri competenti in materia e, con riferimento a

materie di competenza regionale o locale dal ministro per

affari e autonomie regionali e dalla Conferenza delle Regioni e

d) svolge, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma

governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono la conformità

regolamenti e relazioni all'Unità per la razionalizzazione e il

miglioramento del regolamento di cui all'articolo 5, se del caso

necessita di interventi normativi idonei a garantire il rispetto delle

e) trasmette semestralmente alle Camere, mediante

del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sul

stato di attuazione del PNRR, contenente le informazioni di cui

nell'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

nonché, anche su richiesta delle commissioni parlamentari, ogni

elemento utile per valutare lo stato di avanzamento degli interventi,

il loro impatto ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato

stato di avanzamento degli interventi PNRR;

g) trasmette, per il tramite del Ministro degli affari

regionali e delle autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera

che precede la Conferenza Unificata, che è costantemente

aggiornato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa

lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e

propone, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione dei poteri

i) assicurare la cooperazione con il partenariato economico,

sociale e territoriale attraverso il tavolo permanente di cui

l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti

con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. I Presidenti di

Regioni e province autonome di Trento e Bolzano quando lo sono

esaminare questioni relative a una singola regione o provincia

autonomo, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e

province autonome, quando vengono esaminate le questioni che le riguardano

più regioni o province autonome; in tali casi partecipa alla seduta

sempre il Ministro per gli affari e le autonomie regionali, che può

lo presiede su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. In

possono essere invitate anche sessioni della control room

dipendenza dal tema trattato, i rappresentanti dei soggetti

attuatori e rispettivi organi associativi e referenti o

rappresentanti del partenariato economico e sociale.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione al digitale di cui

all'articolo 8 del decreto legge 1 marzo 2021 n. 22, convertito con

modifiche dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato

interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo

57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eseguire,

sull'attuazione degli interventi PNRR, in materia di

rispettiva competenza, le funzioni di direzione, impulso e

coordinamento tecnico, tenendo informata la sala di controllo che ha il

diritto di partecipazione tramite delegato. Le amministrazioni

possono presentare le borse che detengono gli interventi previsti nel PNRR

alla sala di controllo l'esame dei problemi che non hanno trovato

soluzione in seno al Comitato interministeriale.

5. Nelle aree in cui la pianificazione statale funziona e

attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano Nazionale

complementari al PNRR richiedono il coordinamento con l'esercizio

dei poteri costituzionalmente attribuiti alle regioni, al

province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, e al

al fine di garantire l'armonizzazione con gli indirizzi della cabina

direzione di cui al comma 2, del Comitato per la transizione ecologica

di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

e il Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale di cui

L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, su

Il ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa al

sessioni della cabina di regia e dei suddetti Comitati e, su iniziativa di

quest'ultimo promuove le conseguenti iniziative anche nel

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e

province autonome di Trento e Bolzano nonché della Conferenza

unificato. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di

soggetti in cui le regioni e le province autonome ne vantano

interesse specifico, il

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 le parole "composto da un rappresentante del

Presidenza del Consiglio dei ministri "sono sostituiti da

seguente: "composto da due rappresentanti della Presidenza del

Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per la

affari regionali e autonomie”.

(Tavola permanente per le attività economiche, sociali e

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

istituito il tavolo permanente del partenariato economico e sociale

e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, of

Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e

Bolzano, gli enti locali e le rispettive associazioni,

delle categorie produttive e sociali, del sistema universitario e

ricerca e società civile. I componenti sono identificati

secondo un criterio di maggiore rappresentatività e allo stesso non

sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altro

2. Il Tavolo Permanente svolge funzioni consultive sulle materie e

per questioni relative all'attuazione del PNRR. La tavola

permanente può riferire in modo collaborativo alla sala di controllo di

di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui

nell'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione

del PNRR anche al fine di facilitare il superamento delle circostanze

ostacoli e facilitare l'attuazione efficace e rapida degli interventi.

(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art

dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

303, è stata costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica

per supportare le attività della sala regia e del tavolo

permanente, la cui durata temporanea è maggiore di quella di

Governo che lo istituisce e prosegue fino al completamento del PNRR

e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria Tecnica opera

in collaborazione con il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo,

il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento del

politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.

2. La Segreteria Tecnica di cui al presente articolo:

a) supporta la sala regia e il tavolo permanente

b) predispone rapporti informativi periodici alla sala controllo

sulla base dei risultati dell'analisi e del monitoraggio

sull'attuazione del PNRR comunicato dal Ministero dell'Economia e

Finanza - Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato;

c) individua e riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri

azioni utili al superamento delle criticità segnalate da

d) acquista dal Servizio Centrale per il PNRR di cui

all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a

livello di ciascun progetto, compresi quelli relativi alla compliance

le tempistiche programmate e le eventuali criticità riscontrate nel

fase realizzativa degli interventi;

e) qualora siano soddisfatte le condizioni all'esito dell'indagine

effettuata, riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da

valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di

f) disciplina le procedure relative all'adozione delle decisioni

finalizzata al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il

spesa di € 200.000 per l'anno 2021 e di € 400.000 per ciascuno

degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi ad eventuali

stanziamenti aggiuntivi che saranno definiti dal bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art

dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n.

303. I relativi oneri sono previsti ai sensi dell'articolo 16.

(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolamentazione

e Ufficio Semplificazione)

1. Uno è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il

2. L'Unità, costituita all'interno della Direzione Aziendale

legale e legislativa, ha una durata temporanea maggiore di quella del

Governo che lo istituisce e prosegue fino al completamento del PNRR

e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un

contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

L'Unità lavora in collaborazione con il gruppo di lavoro sull'analisi

impatto della regolazione (RIA) del Nucleo, istituita presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1

3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

a) individua, sulla base delle segnalazioni inviate da

Cabina di regia di cui all'articolo 2, ostacoli all'attuazione

riforme e investimenti corretti e tempestivi previsti in

PNRR risultante da disposizioni regolamentari e relativi provvedimenti

b) coordina, anche sulla base delle valutazioni di impatto del

regolamento di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,

n. 246, a cura delle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per

superare i malfunzionamenti derivanti dalla normativa vigente e dal

relative misure di attuazione, al fine di garantire una maggiore coerenza e

c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai

finalità di razionalizzazione e revisione normativa;

d) promuove e rafforza iniziative di sperimentazione normativa,

anche attraverso rapporti istituzionali con strutture similari

stabilite in paesi esteri, europei ed extraeuropei, e tenute in

adeguata considerazione delle migliori pratiche di razionalizzazione e

sperimentazione normativa a livello internazionale;

e) riceve e valuta ipotesi e proposte di razionalizzazione e

test normativi formulati da enti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il

spesa di € 200.000 per l'anno 2021 e di € 400.000 per ciascuno

degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi ad eventuali

stanziamenti aggiuntivi che saranno definiti dal bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art

dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

I relativi oneri sono forniti ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la Semplificazione delle Funzioni del Dipartimento

lavori pubblici in collaborazione con l'Unità di cui all'articolo 1, comma

22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con

modifiche, dalla legge n. 233, in corso

a) promozione e coordinamento delle attività di potenziamento

capacità amministrativa nella gestione delle procedure

complessi rilevanti per il PNRR anche attraverso task force

di esperti multidisciplinari da stanziare nel territorio previsto dal

b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione

e reingegnerizzazione delle procedure e predisposizione del

catalogo delle procedure semplificate e standardizzate previste in

c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri per

d) promozione di interventi normativi e organizzativi e

tecnologie di semplificazione anche attraverso un'Agenda per

semplificazione condivisa con le regioni, le province autonome di

Trento e Bolzano ed enti locali;

e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di

(monitoraggio e reporting PNRR)

1. Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento

viene istituito un ufficio della Ragioneria Generale dello Stato

livello di gestione centrale, denominato Servizio

centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo,

monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta

il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi del

dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in conformità con

connessi obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità. Il

Il Servizio Centrale per PNRR è anche responsabile della gestione

del Fondo di Rotazione della Next Generation UE-Italia e società collegate

flussi finanziari, nonché la gestione del sistema di monitoraggio

sull'attuazione delle riforme e degli investimenti PNRR,

garantire il necessario supporto tecnico alle amministrazioni

borse holding interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo

8. Il Servizio Centrale per il PNRR è articolato in sei uffici di

livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio del proprio

compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate del

2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso affidate, il Servizio

centrale per il PNRR si collega con l'Unità di Missione e con il

Ispettorati competenti della Ragioneria Generale dello Stato. Queste

questi ultimi contribuiscono alla vigilanza sui processi amministrativi e alla

anche il monitoraggio finanziario degli interventi PNRR per

aspetti di competenza relativa. A tal fine vengono allestiti presso il

Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni

funzione manageriale a livello non generale di consulenza,

studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

autorizzata la spesa di € 930.000 per l'anno 2021 e €

1.859.000 a partire dall'anno 2022. I relativi oneri sono previsti

(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

1. Presso il Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato -

Ispettorato Generale per le Relazioni Finanziarie con l'Unione Europea

(IGRUE) viene istituito un ufficio di direzione non generale

avere funzioni di audit PNRR ai sensi dell'articolo 22, paragrafo

2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di

di cui al primo periodo, opera in posizione di autonomia funzionale

rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e sì

si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a

linee di intervento attuate a livello territoriale, degli aiuti

delle Ragioni territoriali dello Stato.

2. L'unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, del

legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede, anche in collaborazione con

le amministrazioni di cui all'articolo 8, per predisporre e

attuazione del programma di valutazione in corso ed ex post di

PNRR, garantendo il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento

(UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi e traguardi.

Contribuisce inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati

monitoraggio rilevato dal sistema di cui all'articolo 1, comma

1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di

supporto per la redazione di report e report

attuazione e avanzamento del Piano.

3. L'Unità di Missione è suddivisa in due uffici esecutivi di

non di livello generale. Provvede inoltre a supportare il

attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di

competenza del Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato e a

potenziare il patrimonio informativo relativo alle riforme e

Investimenti PNRR anche attraverso lo sviluppo di

trasparenza e partecipazione rivolta alle istituzioni e al

cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge

30 dicembre 2020, n. 178, le parole "di durata triennale rinnovabile

una volta "sono cancellati.

4. Ai fini dell'articolo 6 e del presente articolo, il

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del

Ragioneria Generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7

incarichi direttivi non generali ai sensi dell'art

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in

deroga ai limiti ivi previsti, e ad annunciare specifiche procedure

fallimento pubblico e di assumere, fermi restando i limiti vigenti

le restanti unità di livello non esecutivo

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, con le modalità di cui

Articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,

n. 400, la ridefinizione si effettua, ai sensi dell'articolo 6

e con questo articolo, i compiti degli uffici esecutivi non sono

generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attesa del

miglioramento della regolamentazione organizzativa dei predetti

Ministero, compreso quello degli uffici di diretta collaborazione,

da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito

con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In primo luogo

domanda, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 6 e

quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche in

nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima

dell'adozione del predetto regolamento organizzativo, ma sono

comunque conforme ai compiti e all'organizzazione del Ministero e

coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del

6. Sogei SpA assicura il supporto delle competenze tecniche e

funzionale all'amministrazione economica e finanziaria per l'attuazione

del PNRR. Per questa attività può avvalersi di Studiare Development

srl, secondo le modalità che verranno definite nello specifico

Convenzione, per la selezione degli esperti cui affidare le attività di

sostegno. Le disposizioni non si applicano alla Società stessa

relative ai vincoli sui contratti di collaborazione

coordinato e continuo e lo stesso determina i processi di

selezione e assunzione del personale in base a criteri generali

rapidità ed efficacia, preferendo metodi di selezione basati su

requisiti curriculari e sui colloqui tecnici, anche in

deroga alle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175. Questo paragrafo è fornito nel contesto di

risorse disponibili in base alla legislazione esistente e non nuove o importanti

oneri di finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo di gestione di cui

all'articolo 3, comma 4, della legge n. 20, effettuando

in particolare valutazioni di costo-efficacia, efficienza ed efficacia

sull'acquisizione e l'utilizzo di risorse finanziarie

dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo informa a

criteri di cooperazione e coordinamento con la Corte dei conti

Unione Europea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 287, comma 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei Conti,

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 20,

riferisce, almeno una volta all'anno, al Parlamento sullo stato di

8. Anche ai fini del rafforzamento delle attività di controllo

finalizzata alla prevenzione e alla lotta alla corruzione, del

frode, nonché evitare conflitti di interesse e il rischio di

doppio finanziamento pubblico degli interventi da parte delle amministrazioni

le banche centrali detentrici degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare

specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuove o

maggiori oneri per le finanze pubbliche.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

autorizzata la spesa di 218.000 euro per l'anno 2021 e di euro

436.000 dall'anno 2022. I relativi oneri sono previsti

1. Ogni amministrazione centrale dispone di interventi

previsto dal PNRR, coordina le relative attività

gestione, nonché il loro monitoraggio, rendicontazione e

dai un'occhiata. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia

struttura organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di

livello di riferimento della direzione generale o stabilisce un

unità speciale di missione del livello di direzione generale fino a

completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026,

articolato fino ad un massimo di tre uffici direzionali

non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo

provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro del

riferimento, d'intesa con il Ministro dell'Economia e

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto

con il Servizio Centrale per il PNRR per il completamento del

obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,

per la presentazione alla Commissione Europea delle richieste di

pagamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2 dello stesso

regolamento. Gli stessi trasmetteranno al predetto Servizio

centrale per i dati sui risultati finanziari e fisici del PNRR e

procedure per gli investimenti e le riforme, nonché i progressi

dei relativi traguardi e traguardi, attraverso le specifiche

funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma

3. La stessa struttura assicura l'adozione dei criteri

selezione di azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del

PNRR e emana linee guida per garantire la correttezza del

procedure di attuazione e rendicontazione, regolarità della spesa

e il raggiungimento di traguardi e obiettivi e qualsiasi altro

adempimenti richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile

al PNRR. Svolge attività di supporto nella definizione,

attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti

cofinanziato o finanziato da enti nazionali, europei e

internazionale, nonché attività di supporto per l'attuazione di

politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione ai bisogni

pianificazione e attuazione del PNRR.

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità del

procedure e spese e prende tutte le iniziative necessarie a

prevenire, correggere e sanzionare irregolarità e pagamenti indebiti

utilizzo delle risorse. Adottare le misure necessarie per prevenire

frode, conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio

finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i

protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Si

anche responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e

restituzione di risorse utilizzate impropriamente, o oggetto

frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare la realizzazione, anche in cantiere

prospettiva, degli obiettivi e dei traguardi, intermedio e finale del

PNRR, avvisi, avvisi e altri strumenti previsti per il

selezione dei singoli progetti e allocazione delle risorse

prevedere clausole per la riduzione o la cancellazione dei contributi, in caso di

mancato raggiungimento degli obiettivi nei tempi assegnati

previste, e riassegnazione delle somme, fino a concorrenza

delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per il

scorrimento delle graduatorie formate a seguito della presentazione

delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i

rapporti assunti con l'Unione Europea.

6. La spesa è autorizzata per l'attuazione del presente articolo

€ 8.789.000 per l'anno 2021 e € 17.577.000 per ciascuno

degli anni dal 2022 al 2026. I relativi oneri sono previsti ai sensi dell'art

(Attuazione degli interventi PNRR)

1. L'attuazione operativa degli interventi previsti dal PNRR

le amministrazioni centrali, le regioni e le province provvedono

autonomi di Trento e Bolzano e degli enti locali, sulla base del

competenze istituzionali specifiche, o della diversa titolarità

degli interventi definiti nel PNRR, attraverso proprie strutture,

o avvalendosi di attuatori esterni individuati nel

PNRR, o con le modalità previste dalla normativa nazionale e

2. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva attuazione del

interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono

avvalersi del supporto tecnico-operativo previsto per il PNRR da

società a partecipazione pubblica prevalente, rispettivamente,

statali, regionali e locali e da soggetti vigilati.

3. Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dal

amministrazioni per l'attuazione degli interventi PNRR sono

sottoposto ad ordinarie verifiche di liceità e controlli

registrazioni amministrative e contabili previste dalla normativa nazionale

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa

tracciabilità delle operazioni e il mantenimento di una specifica

codifica contabile per l'utilizzo delle risorse del secondo PNRR

le informazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conservano tutti i documenti e la relativa documentazione di supporto

su supporti informatici adeguati e renderli disponibili per

attività di controllo e verifica.

(Misure per accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici)

1. Per supportare la definizione e l'avvio delle procedure

affidare e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici,

in particolare quelli previsti dal PNRR e dai cicli di

programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, la

le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono

avvalersi del supporto tecnico-operativo di società interne

qualificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di

definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi

e comprende azioni per rafforzare la capacità amministrativa,

anche attraverso la messa a disposizione di esperti in particolare

3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n.

50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta

ha riguardo all'oggetto e al valore del servizio e al

la motivazione dell'affidamento rende conto dei vantaggi,

rispetto al ricorso al mercato, derivante dal risparmio di tempo e

risorse economiche, confrontando gli standard di

riferimento di Consip SpA e delle centrali di committenza

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, il

Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti

locale, attraverso le amministrazioni centrali dello Stato,

potrà avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di

di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti

sviluppo territoriale finanziato da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per il

imprese statali in house, i contenuti minimi degli accordi per

l'attuazione delle disposizioni del comma 4. I relativi oneri

Le amministrazioni mettono a disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili, un

normativa vigente. Ove ammissibili, tali spese possono essere

posti a scapito delle risorse previste per l'attuazione del

Interventi PNRR, o risorse per l'assistenza tecnica

previsti nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di sostegno

6. Ai fini dello svolgimento delle attività di supporto di cui all'al

questo articolo, le aziende interessate possono fornire con il

risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a

competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul

mercato, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni

1. Aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di

appalti e garantire una rapida attuazione di

pianificazione del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati,

compresi i programmi cofinanziati dall'Unione Europea per la

periodo 2021/2027, Consip SpA mette a disposizione del pubblico

amministrazioni specifiche contratti, accordi quadro e servizi di

supporto tecnico. Con le stesse finalità Consip SpA realizza

un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione

delle specifiche procedure di acquisto e pianificazione per

l'evoluzione del Sistema nazionale degli appalti elettronici e la

rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica del

amministrazioni pubbliche. Consip SpA si coordina con le borse

di committente regionale per le attivita' degli enti territoriali di

2. Si applicano anche le disposizioni del presente articolo

per l'acquisizione di beni e servizi informatici e connettività

realizzato da Sogei SpA, per la realizzazione e realizzazione

dei servizi delle pubbliche amministrazioni in

rispetto di specifiche disposizioni legislative o regolamentari,

nonche' per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo

33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure

di linee di credito sono poste in essere da Consip SpA ai sensi dell'art

dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il

Ministero dell'Economia e delle Finanze stipula con Consip SpA a

disciplinare specifico, nel limite di spesa complessiva di 40 milioni

di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine, il

spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai

i relativi oneri sono previsti ai sensi dell'articolo 16.

(Commissione tecnica VIA per progetti PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'articolo 8

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione

responsabilità ambientale dello stato dei progetti inseriti nel PNRR, di

quelli finanziati dal fondo complementare nonché dal

Progetti di attuazione della PNIEC individuati nell'allegato I-bis del

presente decreto, viene istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,

posto sotto la dipendenza funzionale del Ministero della Transizione

ecologico, e formato da un numero massimo di quaranta unità, in

possesso di laurea triennale o magistrale, con almeno cinque

anni di esperienza professionale e con competenze adeguate a

valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica di quanto sopra

progetti, individuati tra il personale permanente delle amministrazioni

statale e regionale, del CNR, del sistema di rete nazionale per

tutela dell'ambiente ai sensi della legge n. 132,

dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo

periodo, escluso l'insegnamento, l'istruzione,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni educative.

Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'art

dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127, in

posizione di fuori ufficio, comando, distacco, congedo o altro

analoga posizione, secondo le rispettive normative. I componenti

nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono questa attività

a tempo pieno e non può far parte della Commissione di cui al

comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei soci è garantito

rispetto dell'equilibrio di genere. I membri della Commissione

I tecnici PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro del

transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in

forza di questa disposizione. I membri della Commissione

La tecnica PNRR-PNIEC dura in carica cinque anni e sono rinnovabili

per una volta soltanto. Partecipa alle riunioni della commissione, con

diritto di voto, compreso un rappresentante del Ministero della Cultura.

Per lo svolgimento delle indagini tecniche, la Commissione provvederà

si avvale, attraverso specifici protocolli d'intesa, del Sistema Nazionale a

rete per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge del 28 giugno

2016, n. 132, e altri enti pubblici di ricerca. Per il

procedure per le quali è riconosciuto da specifiche disposizioni

o compreso un interesse regionale concorrente, nell'attività

un esperto designato da

Regioni e Province autonome interessate, individuate tra le

soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza in

area della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto

ambientale. La Commissione opera secondo le modalità previste

24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In

disbrigo delle procedure di sua competenza ai sensi dell'art

normativa vigente, la Commissione di cui al presente paragrafo nonché la

Commissione di cui al comma 2-bis, privilegia i progetti che abbiano

un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro o

una ricaduta in termini di occupazione attesa superiore a

quindici dipendenti, nonché i relativi progetti

scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con un termine perentorio

per legge o comunque da parte di terzi, ed a progetti relativi a

impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici

c) al comma 5 le parole “Commissione Tecnica PNIEC” ovunque

ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica

PNRR-PNIEC "e le parole" e in ragione dei compiti di istruzione

effettivamente effettuati, "sono sostituiti dai seguenti:",

unicamente in ragione degli effettivi compiti di insegnamento

effettuato e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"

(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Le opere,

i sistemi e le infrastrutture necessarie per la realizzazione del

progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi

nel Piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR) e al

raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano nazionale integrato

per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del

Regolamento (UE) 2018/1999, come individuato nell'allegato I-bis, e

le opere ad esse connesse costituiscono interventi pubblici

2) è abrogato il comma 2-ter;

b) dopo l'allegato I della parte seconda, è inserito l'allegato

I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

(Disposizioni relative alla procedura di verifica del

VIA e consultazione preventiva)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita da

2) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In

stesso termine, l'autorità competente può chiedere chiarimenti e

integrazioni al proponente finalizzate al non assoggettamento del

progetto alla procedura VIA. In tal caso il proponente può

chiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per a

periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione del

integrazioni e chiarimenti richiesti. Se il proponente non

inviare la documentazione richiesta entro il termine stabilito, il

la domanda si considera respinta e l'autorità è obbligata

3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Ai fini di cui al primo periodo, l'autorità competente decide

su richiesta di condizioni ambientali fatta dal proponente

entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva di

negativo, escludendo ogni ulteriore interlocuzione o proposta di

b) all'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"entro trenta giorni dalla presentazione della proposta

le disposizioni di questo articolo si applicano anche a

progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis. ".

(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e

disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'articolo 25, i

i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. In caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di

quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente,

entro sessanta giorni dalla conclusione del

consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento VIA

dopo aver ottenuto il consenso del direttore generale competente

del Ministero della Cultura entro trenta giorni. Nel

casi di cui al periodo precedente, se è necessario procedere

alle indagini e alle indagini di particolare complessità, l'autorità

competente, con atto motivato, ordina la proroga del

valutazione fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, dando

comunicando tempestivamente per via telematica al proponente del

motivi che giustificano la proroga e il termine entro il quale sarà

emanato il provvedimento. In caso di consultazioni transfrontaliere

il provvedimento VIA è proposto per l'adozione da parte del Ministro da

il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, il

Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, è espressa da

termine di trenta giorni dalla conclusione della fase

consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di

centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione

di cui all'articolo 23 predisponendo il progetto di provvedimento di

STRADA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale della

Il Ministero della Transizione Ecologica adotta il provvedimento VIA,

dopo aver ottenuto il consenso del direttore generale competente

del Ministero della Cultura entro venti giorni. In

in caso di consultazioni transfrontaliere, la disposizione VIA è

adottata entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del

procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, n

sono rispettati e automaticamente rimborsati al proponente il

cinquanta per cento dei diritti di indagine di cui all'articolo

33, utilizzando le risorse inserite in apposito

capitolo istituito a tal fine nella stima del Ministero

della transizione ecologica con uno stanziamento di € 840.000 per

l'anno 2021, di Euro 1.640.000 per l'anno 2022 e di Euro 1.260.000 per

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da

parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, on

titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2

della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, se competente

la commissione di cui all'articolo 8 non ha espresso il suo parere

dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione

dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia

nella conclusione della procedura da parte del direttore generale

del ministero della transizione ecologica o in caso di ritardo

nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente

del Ministero della Cultura, titolare del potere sostitutivo,

nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990,

prevede il rilascio degli atti di relativa competenza entro i

2-quinquies. Il concerto del direttore generale competente del

Ministero della cultura include la cui autorizzazione

all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dove

i documenti di progettazione sono sviluppati a un livello che consente

la stesura ultimata della relazione paesaggistica. ".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, comma 2-ter, pari a

€ 840.000 per l'anno 2021, € 1.640.000 per l'anno 2022 e € 1.260.000

per l'anno 2023, è erogato mediante una corrispondente riduzione del

destinazione del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito dei «Fondi

riserva e speciale ", della missione" Fondi da distribuire "di

stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze per

2021, a tal fine utilizzando parzialmente il provvedimento

relative al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del mare. Il Ministero della Transizione Ecologica prevede la

monitorare il rispetto del limite di spesa e comunicare i risultati

di tale attività al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora

il suddetto monitoraggio rivela anche il verificarsi di scostamenti

prospetticamente, rispetto al suddetto limite di spesa, ciò si fa

ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre

(Avvio procedura VIA e consultazione pubblica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono

sostituiti dai seguenti "quindici giorni", nel secondo periodo sono

premesse le parole "entro lo stesso termine", nonché dopo la terza

è aggiunto il seguente periodo: "I termini di cui al presente paragrafo

2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto

il Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis,

comma 2-bis "sono sostituiti dai seguenti" Per i progetti di cui

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine

sessanta giorni, o trenta giorni per i progetti citati

Articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al

pubblico di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse può assumere

visione, sul sito, del progetto e della relativa documentazione e

presentare le proprie osservazioni anche all'autorità competente

fornendo nuovi o ulteriori elementi cognitivi e valutativi. Entro

stesso termine le opinioni del

Amministrazioni ed enti pubblici che hanno ricevuto il

comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro quindici

giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi

precedente, il proponente ha il diritto di sottomettersi all'autorità

competenti controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Qualora l'esito

consultazione o presentazione di controargomentazioni

da parte del proponente la modifica si rende necessaria o

l'integrazione di disegni di progettazione o documentazione

acquisito, l'autorità competente, entro i successivi venti giorni,

o entro i successivi dieci giorni per i progetti citati

L'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire a

termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,

in formato elettronico, degli atti di progetto o del

documentazione modificata o integrata. Su richiesta motivata del

proponente, l'autorità competente può concedere, per una sola volta,

la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione

suppletiva per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso

in cui il proponente non ottempera alla richiesta entro il termine

stabilito perentoriamente, la domanda si considera respinta ed è fatta

obbligo per l'autorità competente di procedere all'archiviazione. ";

3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, il

pubblicare immediatamente sul proprio sito web e, attraverso il proprio

avviso specifico, avvia una nuova consultazione pubblica. ",

nonché alla seconda frase dopo le parole "il termine di

trenta giorni "sono inseriti i seguenti" o quindici giorni per

i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis”.

(Nuove norme sul provvedimento unico ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «di ogni autorizzazione, intesa, parere,

accordo, autorizzazione o atto di consenso in materia ambientale,

obbligatori "sono sostituiti dai seguenti:" delle autorizzazioni

requisiti ambientali tra quelli elencati nel paragrafo 2 "e le parole" di

qualsiasi autorizzazione, accordo, parere, concerto, autorizzazione o atto di

consenso ambientale richiesto "sono sostituiti da

di seguito: “delle autorizzazioni di cui al comma 2”;

b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente:

"Il proponente ha facoltà di chiedere l'esclusione dal presente

procedura per l'acquisizione di autorizzazioni, accordi,

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi in ogni caso

denominati, se la normativa di settore di riferimento

richiedere, per consentire un'indagine completata

tecnico amministrativo, un livello di progettazione esecutiva. ";

c) al comma 4, le parole "e soggetti potenzialmente interessati e

comunque competente in materia ambientale "sono sostituiti da

seguente: "responsabile del rilascio delle autorizzazioni ambientali per

di cui al comma 2 su richiesta del proponente”;

d) al comma 6, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente:

"dieci" e le parole ", l'autorità competente annuncia la conferenza di

servizi decisionali di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto

1990, n. 241 che opera secondo quanto previsto dal comma 8.

e) al comma 7, dopo le parole "l'autorità competente" sono:

inserire il seguente: "indicizzare la conferenza dei servizi decisionali del

di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera

secondo quanto previsto al comma 8. Simultaneamente”;

1) nel terzo periodo, le parole «Per i progetti di cui

L'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituiti dai seguenti:

"Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";

2) nel sesto periodo, le parole "per i progetti citati

L'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituiti dai seguenti:

"per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

Capo II Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

(Fase preliminare al provvedimento di autorizzazione unica regionale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26

(Fase preliminare al provvedimento di autorizzazione unica regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di

competenza regionale, il proponente può chiedere, prima del

presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di a

fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da

inserire nello studio di impatto ambientale il relativo livello di

dettaglio e le metodologie da adottare per la preparazione

dello stesso nonché la definizione delle condizioni per l'ottenimento

autorizzazioni, accordi, concessioni, licenze, pareri, concerti,

autorizzazione e consenso, comunque denominati, necessari per la

realizzazione e funzionamento del progetto. Il proponente sostiene

all'autorità competente, in formato elettronico, quanto segue

a) studio ambientale preliminare o relazione che, al

sulla base degli impatti ambientali previsti, illustra il piano di lavoro per

l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto con un livello di dettaglio equivalente a

progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23 del

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui

al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, in modo da

garantire la tutela della riservatezza di qualsiasi informazione

industriale o commerciale indicato dal proponente, sul sito

dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutti

le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati e comunque

competenti ad esprimersi sull'attuazione e l'esercizio del

progetto, la pubblicazione di successo. Allo stesso tempo, l'autorità

competente organizza una conferenza di servizi preliminari ai sensi dell'art

della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le stesse amministrazioni e

3. La conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14,

comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con il

le modalità di cui all'articolo 14-bis della stessa legge e i termini

sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai

ai sensi del comma 2 sono espressi in conferenza, sulla base

della documentazione prodotta dal proponente, relativa al

definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare

ambiente, il relativo livello di dettaglio, il rispetto di

requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbana e

delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio

nonché la definizione delle condizioni per ottenere gli atti di

consenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione e

esercitare lo stesso progetto. Entro cinque giorni dalla scadenza

degli atti della conferenza preliminare, l'autorità competente

trasmette le decisioni acquisite al proponente.

4. L'autorità competente, d'intesa con tutte le amministrazioni

e soggetti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sul

attuazione ed esercizio del progetto, può stabilire a

riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7

dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse nel

conferenza preliminare può essere modificata con giustificazione o

integrati solo in presenza di elementi nuovi, tali da coinvolgere

significative ripercussioni negative sugli interessi in gioco emerse nel

successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni del

interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Il

amministrazioni ed enti che non si esprimono nella conferenza di

i servizi preliminari non possono porre condizioni, formulare

osservazioni o evidenziando impedimenti all'attuazione

intervento durante la procedura di cui all'articolo

27-bis, salvo in presenza di elementi nuovi, tali da coinvolgere

significative ripercussioni negative sugli interessi in gioco emerse nel

corso di questa procedura anche a seguito delle osservazioni del

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo n

devono sorgere nuovi o maggiori oneri finanziari

pubblico. Le amministrazioni interessate prevedono il

realizzazione delle attività attraverso l'impiego di risorse umane,

strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole "adeguatezza e" sono soppresse, ed è

aggiunto alla fine la frase seguente: "Nei casi in cui è richiesto

anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di

di cui al primo periodo, l'amministrazione competente effettua la

verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità. ";

b) al comma 4, le parole "riguardo alla valutazione d'impatto

ambientale e, ove necessario, la valutazione di impatto e

l'autorizzazione integrata ambientale "sono aboliti, e dopo

terza frase è aggiunto il seguente: "Laddove il progetto preveda la

variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico

interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, il

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può

chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche riguardanti i

qualifiche previste dal provvedimento di autorizzazione unica,

come indicato dagli organi e dalle amministrazioni ad essi competenti

liberazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Sopra

richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può

concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per il

presentazione di documentazione integrativa per un periodo non

più di centottanta giorni. Se entro il termine stabilito il

il proponente non deposita la documentazione integrativa, la domanda lo fa

intende ritirarsi e l'autorità competente è obbligata a

procedere con l'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la

documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e,

mediante apposito avviso, avvia una nuova consultazione del

pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella del

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando il rispetto dei termini di cui all'articolo 32

in caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni

dalla scadenza del termine per la richiesta di integrazioni ai sensi dell'art

comma 5 o dalla data di ricezione di eventuali integrazioni

documenti, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi

cui partecipano il proponente e tutte le amministrazioni

competente o comunque potenzialmente interessato a rilasciare il

Disposizione VIA e qualifiche necessarie per

realizzazione ed esercizio del progetto richiesto dal proponente.

La conferenza di servizio è convocata in modalità sincrona e sì

svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.

241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di

novanta giorni dalla data di convocazione dei lavori. Là

determinazione motivata della conclusione della conferenza di servizio

costituisce il provvedimento di autorizzazione regionale unica e

comprende, con l'esplicita indicazione, il provvedimento VIA

e le qualifiche rilasciate per la costruzione e l'esercizio

del progetto. In caso di rilascio di titoli

settoriale rientra nel campo di applicazione di un'unica autorizzazione, il

le amministrazioni competenti per i singoli atti di consenso partecipano

alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento

7-bis. Se in base alla normativa di settore per il rilascio di

sono richieste una o più qualifiche a livello progettuale

esecutivo, o dove la messa in servizio dell'impianto o

l'inizio dell'attività richiede controlli, revisioni o autorizzazioni

a seguito del completamento dei lavori stessi, l'amministrazione

competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo

un calendario stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio

del titolo finale. Le condizioni indicate dalla conferenza

possono essere modificati o integrati per motivi solo in presenza

di elementi significativi emersi nel corso della prossima

procedura per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Qualora uno o più titoli inclusi nella determinazione

motivato dalla conclusione della conferenza di cui al comma 7

attribuire il carattere di pubblica utilità, indifferibile e

urgenza, costituiscono una variante degli strumenti urbanistici e un vincolo

preordinato per l'espropriazione, la determinazione finale del

(Determinazione dell'autorità VIA competente e

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In caso di opere o interventi caratterizzati da più

elementi di design corrispondenti a diversi tipi soggetti a

VIA o verifica di assoggettamento a VIA rientrante in parte

nella competenza statale ed in parte in quella regionale, il

proponente, con riferimento agli elementi elencati negli allegati II,

II-bis, III e IV alla seconda parte del presente decreto, inviare in

formato elettronico al Ministero della Transizione Ecologica e al

Regione o Provincia Autonoma interessata da una comunicazione

a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;

b) tipologia di progetto individuata come principale;

c) altri tipi di progetti coinvolti;

d) autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli

si identifica come competente ad espletare la procedura di VIA o

verifica dell'assoggettamento a VIA.

4-ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della

comunicazione, la Regione o la Provincia Autonoma ha facoltà di

trasmettere le valutazioni di competenza al Ministero, dando

contestualmente comunicazione al proponente. Non più tardi di me

decorsi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,

II-bis, III e IV alla seconda parte del presente decreto, il

competente ufficio del Ministero comunica al proponente e al

Regione o Provincia autonoma la determinazione in materia

all'autorità competente, alla quale il proponente stesso deve

presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Tale corso

termine, il consenso del Ministero sulla

posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis

Procedimento VIA sotto la giurisdizione statale l'autorità competente

coincide con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di

l'impatto ambientale è rilasciato dall'autorità competente

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai

procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché

all'articolo 28, non si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis

(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "in accordo con

proponente "sono sostituite dalle seguenti:" sentito il proponente";

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero del

transizione ecologica tra soggetti estranei alla somministrazione del

Ministero e dotato di significativa competenza e professionalità per

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006

n. 152, è inserito il seguente:

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le

province, città metropolitane, comuni, associazioni di

categoria rappresentata nel Consiglio Economico Nazionale e nel

lavoro, associazioni di protezione ambientale nel carattere

nazionali e quelli presenti in almeno cinque regioni o province

autonomi di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della

transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, le istanze di

ordine generale sull'applicazione della legislazione statale pertinente

ambientale. Le informazioni fornite nelle risposte alle richieste di cui

in questo paragrafo costituiscono criteri interpretativi per

l'esercizio dell'attivita' di competenza del pubblico

amministrazioni in materia ambientale, previa rettifica del

soluzione interpretativa dell'amministrazione con valore

limitato ai futuri comportamenti dell'istante. L'obbligo rimane inalterato

ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti

dalla normativa vigente. Nel caso in cui la richiesta sia formulata da

più argomenti e riguarda lo stesso problema o problemi simili tra

loro, il Ministero della Transizione Ecologica può fornire un unico

2. Il Ministero della Transizione Ecologica, secondo

Articolo 3-sexies del presente decreto e del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite

alle richieste di cui al presente articolo nell'ambito della sezione

“Informazioni ambientali” del proprio sito istituzionale di cui

L'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, precedente

oscuramento di dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle domande di cui al comma 1 non ha effetto

sulle scadenze fissate dalle norme ambientali, né sulla data di entrata in vigore

dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione

(Modifica della normativa in materia di valutazione ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il

1) al comma 1, le parole "o, in casi particolari

difficoltà tecniche, anche sulla carta "sono

soppressa e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti:

2) al comma 2, le parole "atto preliminare" sono

sostituito dal seguente: "relazione preliminare di ammissibilità

3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo il

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente,

individua i soggetti ambientali competenti da consultare e

invia loro la relazione preliminare per acquisire i contributi. IL

i contributi sono inviati all'autorità competente e al

procedere entro trenta giorni dall'inizio della consultazione. ";

2) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità

procedimento trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

a) il piano o programma proposto;

c) la sintesi non tecnica;

d) informazioni su eventuali impatti transfrontalieri

del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati

f) copia della ricevuta di pagamento del contributo

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La

la documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa disponibile

accessibile sul sito web dell'autorità competente e

procedere. Il piano o programma proposto e il rapporto ambientale

sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti

ambiente e del pubblico interessato in modo che abbiano

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

1. L'avviso pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera

a) il nome del piano o programma proposto, il

b) la data di presentazione della domanda SEA e

l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del programma e della sua

d) l'indirizzo web e le modalità di consultazione del

documentazione e atti predisposti dal proponente o

dall'autorità procedente nella loro interezza;

e) i termini e le modalità specifiche per la partecipazione del

f) l'eventuale necessità di una valutazione d'impatto a norma di legge

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione

dell'avviso di cui al comma 1 chiunque può prendere visione del

piano o programma proposto e relativo rapporto ambientale e

inviare i propri commenti per iscritto, in

elettronica, anche fornendo informazioni nuove o aggiuntive e

3. In attuazione dei principi di economia e semplificazione,

le eventuali procedure di deposito, pubblicità e partecipazione

previsti dalle vigenti disposizioni, anche regionali, per specifiche

piani e programmi, sono coordinati con quelli di cui alla presente

articolo, al fine di evitare duplicazioni e garantire la conformità

dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1

dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità hanno luogo del

comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4,

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i

risultati del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure

misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i),

dell'allegato VI alla seconda parte.

2-ter. L'autorità competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dal

risultati del monitoraggio ambientale e delle eventuali misure

correttivi adottati dall'autorità procedente. ";

2) al comma 3, le parole "e degli Enti interessati" sono

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorità

responsabile verifica lo stato di attuazione del piano o del programma, il

effetti prodotti e il contributo degli stessi al raggiungimento di

obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di

sviluppo sostenibile nazionale e regionale di cui all'articolo 34.”.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo n

devono sorgere nuovi o maggiori oneri finanziari

(Soprintendenza Speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per

1. Al fine di garantire l'attuazione più efficace e tempestiva

degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura e

istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello

direttore generale straordinario operativo fino al 31 dicembre

2. La Soprintendenza Speciale svolge le funzioni di tutela dei beni

culturale e paesaggistico nei casi in cui si tratta di tali beni

dagli interventi previsti dal PNRR oggetto di VIA presso la sede dello Stato

o ricadono nella competenza territoriale di almeno due uffici

periferiche del Ministero. Opera anche la Soprintendenza Speciale

avvalendosi delle Soprintendenze per le indagini preliminari

archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per

garantire la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza

speciale può esercitare, in merito ad ulteriori interventi

aspetti strategici del PNRR, i poteri di invocazione e sostituzione in

confronti con le Soprintendenze per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza Speciale sono

realizzato dal direttore della Direzione generale per l'archeologia, le belle arti

e paesaggistico del Ministero, che ha diritto alla retribuzione prevista

dalla contrattazione collettiva nazionale per gli uffici

4. Viene istituita una segreteria presso la Soprintendenza Speciale

tecnica composta, oltre che da personale stabile del Ministero, da

un contingente di esperti con comprovate qualifiche professionali

ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, per una durata massima di trentasei mesi, per un importo

massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro

limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000

euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, è previsto l'importo di 1,550.000

per l'anno 2021 mediante una corrispondente riduzione della dotazione

del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennio 2021 - 2023, nell'ambito della «Riserva fondi e

speciale", della missione "Fondi da distribuire" dello stato di

previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno

2021, a tal fine utilizzando parzialmente il relativo provvedimento

al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, quanto a

1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, tramite un corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

(Operazioni localizzate in zone limitrofe)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali di

efficienza energetica contenuta nel PNIEC e nel PNRR, con particolare

per quanto riguarda l'aumento dell'uso delle fonti di produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili, nell'articolo 12 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 il

"3-bis. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali partecipa al procedimento unico

ai sensi del presente articolo in relazione a progetti aventi ad

oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati in aree

sottoposto a tutela, anche continuativa, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle zone limitrofe a

beni oggetto di tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ".

2. Nei procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di

energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, situata in

aree adiacenti a quelle soggette a tutela paesaggistica, il

Ministero della cultura si è espresso nell'ambito della conferenza di

servizi con parere obbligatorio non vincolante. Corri invano

il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero del

cultura, l'amministrazione competente provvede in ogni caso sulla domanda

autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il

rappresentante del Ministero della Cultura non può attivare i rimedi

per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies

(Semplificazione per accumulo e impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono

a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: “2-quinquies.

Gli impianti di stoccaggio elettrochimico di tipo "stand-alone" e i

connessi alla rete elettrica di cui al comma 2-quater

lettere a), b) ed) non sono soggetti alle procedure di accertamento

di impatto ambientale e verifica di assoggettamento ai sensi dell'al

152 del 3 aprile 2006, fatta eccezione per i lavori di

connessione non rientrano nelle procedure di cui sopra. ";

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Nel caso

mancata definizione dell'accordo con la regione o le regioni

interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1

entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, sì

applicare le disposizioni dell'articolo 1-sexies, comma 4-bis,

del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

emendamenti, dalla legge n. 290. ".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo

comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti

potenza fotovoltaica fino a 10 MW allacciata alla rete elettrica di

media tensione e situato in una zona industriale,

produttivo o commerciale, le disposizioni del

questo paragrafo. Le soglie di cui all'allegato IV, punto 2, lettera

b), alla seconda parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

per la procedura di verifica dell'ammissibilità alla valutazione di

impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sì

intendono per questa tipologia di impianti elevati a 10 MW a condizione che il

il proponente allegare alla dichiarazione di cui al comma 2 a

autodichiarazione che l'impianto non è situato all'interno di aree comprese tra

quelli specificatamente elencati ed individuati nell'Allegato 3, lettera

f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre

2010. È possibile procedere seguendo la procedura sopra indicata con

realizzazione diretta di impianti fotovoltaici anche se il

la pianificazione urbana richiede piani di attuazione per

3. Per realizzare il rilancio delle attività produttive

nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro della Transizione Ecologica, d'intesa con il Ministro

dello sviluppo economico e il Ministro delle Infrastrutture e

si individuano mobilità sostenibile, opere e infrastrutture

necessario eliminare gradualmente l'uso del carbone sull'isola. ".

4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.

120, le parole «individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del

presente decreto, "sono sostituiti dai seguenti:" di cui

Articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27, dopo

comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che

adottare soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in

per non compromettere la continuità delle attività di

coltivazioni agricole, da realizzarsi contestualmente a sistemi di

monitoraggio per verificare l'impatto sulle colture. ".

6. Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, comma 2), il

punto seguente: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia

energia elettrica con una potenza totale superiore a 10 MW. ".

7. Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003,

n. 387 è sostituito dalla tabella di cui all'allegato II della presente

(Semplificazione per accumulo e impianti fotovoltaici e

individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono

a) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non

sono considerati sostanziali e sono soggetti alla disciplina di cui

all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e

su impianti fotovoltaici e idroelettrici che, anche se

consistente nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,

non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi,

il volume delle strutture e dell'area destinata ad ospitare

gli impianti stessi, né delle opere connesse indipendentemente dal

potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Loro rimangono

ove previsto, le procedure di verifica di

assoggettamento e valutazione di impatto ambientale di cui all'al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati

sostanziale e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 6,

comma 11, gli interventi da realizzare su progetti e impianti

turbine eoliche, nonché sulle opere connesse, che a prescindere

dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati

nello stesso sito del parco eolico e che comportano una riduzione

numero minimo di turbine eoliche rispetto a quelle già

esistente o autorizzato. Le nuove turbine eoliche, rispetto ad a

aumento del loro diametro, devono avere un'altezza massima,

intesa come l'altezza da terra raggiungibile dall'estremità del

lame, non eccedendo l'altezza massima da terra raggiungibile da

moltiplicata l'estremità delle pale della turbina eolica già esistente

per il rapporto tra il diametro del rotore della nuova turbina eolica e

il diametro della turbina eolica esistente. ";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis". Sito dell'impianto eolico "significa:

a) nel caso di impianti su un'unica linea, quella nuova

l'impianto è costruito sullo stesso percorso con una deviazione

massimo di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più uno

tolleranza del 15 percento della lunghezza dell'impianto

autorizzato, calcolato tra gli assi delle due turbine eoliche estreme;

b) nel caso di impianti dislocati su più linee, il

la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è interna

dell'area autorizzata, definita dal perimetro individuato,

planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli

convesso, i punti corrispondenti agli assi delle turbine eoliche

autorizzato all'esterno, con una tolleranza complessiva di 15 per

3-ter. Per "riduzione minima del numero di turbine eoliche" sì

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati

hanno un diametro d1 minore o uguale a 70 metri, il numero di

le nuove turbine eoliche non devono superare il minore di n1 * 2/3 e

b) nel caso in cui turbine eoliche esistenti o autorizzate

avere un diametro d1 maggiore di 70 metri, il numero di nuovi

le turbine eoliche non devono superare n1 * d1 / d2 arrotondato per eccesso

1) d1: diametro rotore esistente o autorizzato;

2) n1: numero di aerogeneratori esistenti o autorizzati;

4) h1: altezza raggiungibile dall'estremità delle lame

rispetto al suolo (TIP) della turbina eolica già esistente o

3.quater. Per "altezza massima delle nuove turbine eoliche" h2

raggiungibile dall'estremità delle lame, significa doppio

dell'altezza massima da terra h1 raggiungibile dall'estremità

delle pale della turbina eolica già esistente. ".

(Misure di semplificazione sugli incentivi all'efficienza

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Questa tariffa vale anche per gli interventi previsti

dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui all'art

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

anche se fatto a favore di persone di età superiore a

sessantacinque anni e a condizione che siano eseguiti congiuntamente

ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non

sono già richieste ai sensi del comma 2 della presente lettera

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui all'art

questo articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è

moltiplicato per il rapporto tra l'area totale

dell'edificio oggetto degli interventi di efficientamento energetico,

per il miglioramento o l'adeguamento antisismico di cui ai commi 1, 2,

3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e l'area media di un'unità

edilizia abitativa, come ricavato dal Rapporto Immobiliare

pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia

dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma

9, lettera d-bis), che possiedono i seguenti requisiti:

a) svolgere attività di erogazione di servizi socio-sanitari

e del benessere, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non

ricevere alcun compenso o indennità per la carica;

b) sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie

catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà,

usufrutto o comodato d'uso. Il titolo di comodato d'uso

libero e' idoneo ad accedere alle detrazioni di cui al presente

articolo, a condizione che il contratto sia debitamente registrato

in una certa data precedente alla data di entrata in vigore della presente lettera

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione

di quelli relativi alla demolizione e ricostruzione del

edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili

mediante comunicazione giurata di inizio lavori (CILA). Nel CILA

gli estremi della qualifica che ha previsto il

costruzione dell'immobile oggetto di intervento o messa a disposizione

che ne ha consentito la legittimità o si certifica che il

la costruzione è stata completata prima del 1 settembre

1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione di

stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per il

interventi di cui al presente comma, la decadenza dal beneficio

imposta prevista dall'articolo 49 del decreto del Presidente del

Repubblica nf. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi effettuati in deroga alla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza alla veridicità delle certificazioni ai sensi dell'art

comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione di legittimità

2. In ogni caso, gli oneri di

3. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307, aumentato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3

milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno

per gli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri di cui al comma 1, lettere a) eb), valutati in

0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno

2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per

l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a 3,9

milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,

0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3

milioni di euro per l'anno 2032, sono previsti 0,1 milioni

euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1.2

milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,

0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno

per gli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032,

attraverso i maggiori ricavi derivanti dallo stesso comma 1, lettera

a) eb), e, per 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni

euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni

euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

emendamenti, dalla legge n. 307.

(Determinazione della qualifica di rifiuto)

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «uguale»

procedure di autorizzazione "sono inseriti i seguenti:" previo parere

obbligatoria e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per il

b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) sono abrogati i commi 3-quater e 3-quinquies.

(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la

migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale

recupero e resilienza, anche al fine di promuovere l'attivita' di

recupero nella gestione dei rifiuti in ottica economica

circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per

l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) nella parte IV, titolo I, le parole "e simili", ovunque

si ripetono, sono soppresse e nell'articolo 258, comma 7, le parole "e

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunti in fine:

parole: ", cenere vulcanica, dove riutilizzato in sostituzione

di materie prime all'interno dei cicli produttivi, attraverso processi o

metodi che non danneggino l'ambiente o mettano in pericolo la

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunti in fine:

le parole: ", ad eccezione dei rifiuti di" articoli pirotecnici ",

intendendo i rifiuti prodotti dall'accensione di fuochi pirotecnici di

tutte le specie e gli articoli pirotecnici che sono cessati il

periodo di validità, in disuso o meno

più idonei ad essere utilizzati per il loro scopo originario”;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Rifiuti di articoli pirotecnici dismessi

sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art

34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e,

in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto della

disposizioni vigenti in materia di sicurezza pubblica per il

attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dei

luogo di deposito preliminare ai magazzini intermedi o allo stabilimento

trattamento, secondo le normative vigenti sul trasporto dei materiali

esplosivi; il trattamento e il recupero o/e la distruzione da parte di

incenerimento sono effettuati in impianti autorizzati a tal fine secondo la

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di

tutela dell'ambiente secondo le migliori tecniche disponibili,

ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è

richiesto per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici per

provvedere, individualmente o collettivamente, alla gestione di

rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale,

secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 della presente

c) all'articolo 188, comma 5, le parole "attestazione di

smaltimento "sono sostituiti dai seguenti:

"un certificato di avvio per il recupero o lo smaltimento";

d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole

"dell'avvenuto recupero" sono sostituiti dai seguenti: "dell'inizio

e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole: «fornisce assistenza

sanitaria "sono inseriti i seguenti:" effettuati al di fuori del

strutture sanitarie di riferimento e assistenza”;

f) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono

1) alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole:

"anche attraverso audit dei sistemi di gestione di

rifiuti di cui ai titoli I, II e III della quarta parte del presente documento

2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e

specifico "a" quadro "sono sostituiti dai seguenti:

"periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e

smaltimento rifiuti di qualità “a”; "sono sostituiti da

seguente: "qualità e riciclabilità, al fine di promuovere

diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili

per la prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, i

sistemi di restituzione, raccolta differenziata, riciclaggio e così via

3) lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e

g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione del

rifiuti di cui al titolo II e al titolo III della quarta parte del

presente decreto, verificando le misure adottate e la loro attuazione

degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione Europea e

dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare la

rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte del

produttori e importatori di merci;

d) prevede il riconoscimento dei regimi autonomi di cui al Titolo

II e nel Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art

accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e li monitora

f) verifica l'attuazione del programma generale di prevenzione del

di cui all'articolo 225 e, se il Consorzio Nazionale Imballaggi non lo fa

provvede nei termini prescritti, predispone lo stesso;

g) vigila sull'attuazione del Programma Nazionale

prevenzione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi dell'art

artt. 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti

dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento di

rifiuti fissati dall'Unione Europea. ";

4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e

dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le seguenti:

", e dei sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter";

h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole ", mediante

segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi

dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. "sono sostituiti

dalle seguenti: ", dopo la verifica e il controllo del

adempimenti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati da

province o città metropolitane territorialmente

competente, secondo le modalità indicate nell'articolo 216. I risultati

delle procedure semplificate avviate per l'avvio delle operazioni

preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità

competente al Ministero della Transizione Ecologica. Le modalità e

la conservazione dell'interessato delle predette comunicazioni è definita

nel decreto di cui al comma 2.”;

i) l'articolo 216-ter è sostituito dal seguente:

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui

Articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e loro eventuale

le revisioni sostanziali sono comunicate al Ministero della Transizione

ecologico, utilizzando il formato adottato nella comunità, per

la successiva trasmissione alla Commissione Europea.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica comunica al

Commissione Europea, per ogni anno solare, i relativi dati

all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e

comunicata elettronicamente entro diciotto mesi dalla fine

dell'anno cui si riferiscono, secondo il formato di cui al

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. La prima

il periodo di riferimento inizia nel primo anno solare completo successivo

l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica al

Commissione Europea, per ogni anno solare, i relativi dati

all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati

telematicamente entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il

che sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di

esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 sul riutilizzo

e decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019

sullo spreco alimentare. Inizia il primo periodo di comunicazione

il primo anno solare completo dopo l'adozione di quanto sopra

4. Il Ministero della Transizione Ecologica comunica al

Commissione Europea, per ogni anno solare, i dati relativi agli oli

industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato

nonche' sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono

comunicata elettronicamente entro diciotto mesi dalla fine

dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il cui formato

Allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7

Giugno 2019. Il primo periodo di riferimento inizia il primo

l'intero anno solare successivo all'adozione della suddetta decisione

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono accompagnati da una relazione

controllo di qualità secondo il formato per la comunicazione

stabiliti dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione,

nonché una relazione sulle misure adottate per raggiungerlo

delle finalità di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende

informazioni dettagliate sui tassi medi di rifiuto. Tali informazioni

sono comunicati secondo il formato di comunicazione stabilito

dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché le disposizioni

relativi alla gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione

l) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema

sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della transizione

ecologica e CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma

6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di

rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione

relative all'anno solare successivo, sono incluse nel programma

prevenzione e gestione generale di cui all'articolo 225.”;

m) Allegato D - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti,

della parte quarta è sostituito dall'allegato III del presente

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con

CSS-combustibile conforme ai requisiti dell'articolo 13 del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare 14 febbraio 2013, n. 22, già in impianti o installazioni

autorizzati ad effettuare operazioni R1, che non comportano

un aumento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto

dei limiti di emissione per il coincenerimento dei rifiuti, non

costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5,

comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del

Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante

sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis,

214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e

richiedono solo la comunicazione della modifica da

avanti, unitamente alla presentazione della documentazione

tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. In

nel caso in cui quest'ultimo non si esprima entro quarantacinque giorni

dalla comunicazione, il proponente può procedere all'avviamento

della modifica. L'autorità competente, se constata che la modifica

divulgato è un cambiamento sostanziale che richiede il rilascio di

un titolo di autorizzazione, entro trenta giorni successivi al

comunicazione stessa, ordina al gestore di presentare domanda

appena autorizzato. La modifica comunicata non può essere

fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con

CSS-combustibile conforme ai requisiti dell'articolo 13 del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare nf. 22 del 2013 in impianti o installazioni abusive

eseguire operazioni R1, che non comportano a

aumento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono

una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera

l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e articolo 2,

comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n.

59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli artt. 208,

commi 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo

n. 152 del 2006 e richiedono solo l'aggiornamento del titolo

autorizzazione, nel rispetto dei limiti di emissione per

coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente

quarantacinque giorni prima dell'inizio del cambiamento. Nel caso in

che quest'ultimo non esprime entro quarantacinque giorni dal

comunicazione, il proponente può avviare il

modifica. L'autorità competente se rileva che la modifica è stata comunicata

è una modifica sostanziale che richiede il rilascio di un titolo

autorizzazione, entro trenta giorni dalla comunicazione

stesso, ordina al gestore di presentare domanda per una nuova

autorizzazione. La modifica comunicata non potrà essere effettuata fino al

al momento del rilascio della nuova autorizzazione.

4. Il Ministero della transizione ecologica garantisce l'attuazione

delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,

strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

1. Le attività di manutenzione straordinaria e restauro del

opere forestali idrauliche in zone montane e collinari

ad alto rischio idrogeologico e da frana, sono esenti da autorizzazione

idraulica di cui al regio decreto

25 luglio 1904 n. 523, recante il “Testo unico delle disposizioni del

legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie", e

dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui alla regione

decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, su "Riordino e riforma

della legislazione sulle foreste e sui terreni montani", e

successive norme regionali di recepimento.

2. Nei boschi e foreste indicati nell'articolo 142, comma 1,

lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non lo è

autorizzazione paesaggistica necessaria per gli interventi di

manutenzione e ripristino di opere idrauliche

selvicoltura in zone montuose e collinari ad alto rischio idrogeologico e

frane, che non alterano lo stato dei luoghi e sono condotte

secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

3. Sono soggetti alla procedura di autorizzazione paesaggistica

semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree riservate ai sensi dell'art

dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e

in ottemperanza a quanto previsto dal Piano d'Indirizzo Forestale

Piani o strumenti di gestione forestale e territoriale

equivalenti di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2018 n. 34,

ove adottati, i seguenti interventi e opere di minore rilevanza:

a) interventi selvicolturali per la prevenzione dei rischi secondo a

b) ricostituzione e ripristino di aree forestali degradate o

colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di

c) interventi per migliorare le caratteristiche di

resistenza delle foreste e resilienza ai cambiamenti climatici.

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

1. Al fine di velocizzare le procedure di bonifica del sito

contaminati e la riconversione di siti industriali da utilizzare

l'attuazione dei progetti individuati nel PNRR e ammissibili al finanziamento

con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte quarta, titolo V, sono

a) all'articolo 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nel caso di aree ad uso agricolo secondo

strumenti urbanistici ma non utilizzati, alla data di entrata in

vigore della presente disposizione, per almeno dieci anni, per il

produzione agricola e allevamento, le procedure del

questo Titolo e le concentrazioni soglia di contaminazione

previsto nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, identificato

tenendo conto delle attività effettivamente svolte all'interno

delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali, sì

colonna A. Si applicano le disposizioni del presente titolo

si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non si applica

il regolamento di cui al comma 1.”;

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicante

anche ogni provvedimento necessario per l'esecuzione del

opere "sono inserite le seguenti:", le verifiche intermedie per il

valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e del

attivita' di verifica in corso di lavoro necessaria per la

attestazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri da pagare

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Se gli obiettivi individuati per la bonifica del

si raggiungono suolo, sottosuolo e materiali di discarica

in anticipo rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile

procedere con la certificazione di avvenuta bonifica di cui

Articolo 248 limitato alle suddette matrici ambientali,

anche in stralcio in relazione alle singole aree catastali

individuato, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti

obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da

contaminazione. In questo caso è necessario dimostrare e garantire nel

tempo che esistono ancora contaminazioni nelle acque sotterranee

fino alla loro completa rimozione non rappresentano un rischio per i

utenti dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da

portare ad un peggioramento della qualità ambientale per gli altri

matrici secondo la specifica destinazione d'uso. Le garanzie

le attività finanziarie di cui al comma 7 sono comunque interamente prestate

intervento e vengono rilasciati solo al raggiungimento di tutti

3) al comma 13 sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «può essere

realizzato "si aggiungono:" i piani del Piano

ripresa nazionale e resilienza,";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Si applicano anche le disposizioni del presente articolo

per la realizzazione di opere che non comportano scavi ma coinvolgono

occupazione permanente del suolo, a condizione che il sito coperto da

la bonifica è già caratterizzata ai sensi dell'articolo 242.”;

3) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono aggiunte

le parole “e comma 1-bis”;

4) al comma 3, dopo le parole "identificate al comma 1" sono:

aggiunte le parole "e comma 1-bis";

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini

della definizione dei valori di fondo naturale il

procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente del

1) al comma 6 dopo le parole "Trattamento acque

rilasciato "sono aggiunti i seguenti:", da effettuarsi anche in caso di

utilizzo nei cicli produttivi in ​​esercizio sul sito,";

2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine

per garantire la tempestività degli interventi di sicurezza

di emergenza e prevenzione, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati. ";

e) all'articolo 245, comma 2, dopo il secondo periodo è

ha aggiunto quanto segue: "La procedura è interrotta se il

soggetto non responsabile della contaminazione eseguire volontariamente

il piano di caratterizzazione entro il termine perentorio di sei mesi

dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma

4. In tal caso, la procedura per l'identificazione del

responsabile della contaminazione deve terminare entro il termine

perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli esiti del

caratterizzazione convalidata dall'agenzia di protezione regionale

1) al comma 1, dopo le parole: "sull'osservanza del

interventi ai progetti approvati "si aggiungono:" e su

rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7”;

2) al comma 2 è aggiunta la frase seguente: "Se il

La Provincia non rilascia questa certificazione entro trenta

giorni dal ricevimento della relazione tecnica, in

decorsi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad ottemperare

entro trenta giorni. ";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Se gli obiettivi individuati per la bonifica del

si raggiungono suolo, sottosuolo e materiali di discarica

in anticipo rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile

procedere con la certificazione di avvenuta bonifica limitatamente a

predette matrici ambientali, a seguito dell'esito delle verifiche di cui all'art

procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, il

la certificazione dell'avvenuta bonifica deve includere anche un piano

monitoraggio con l'obiettivo di verificarne l'evoluzione nel tempo

la contaminazione rilevata nelle acque sotterranee. ";

g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per facilitare l'accelerazione degli interventi per la messa in servizio

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province

enti autonomi e locali individuati come beneficiari e/o

attuatori, previa stipula di specifiche convenzioni sottoscritte con il

Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 del

legge 7 agosto 1990, n. 241, può avvalersi, con risorse umane,

strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di

proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle

società in house dello stesso Ministero. ";

1) al comma 3 è aggiunta la frase seguente: "Valori

intervento site specific di matrici ambientali in aree marine,

che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali

devono essere previste misure di intervento funzionale

aree legittime e proporzionate all'entità del

contaminazione, sono individuati per decreto di non natura

regolamento del Ministero della transizione ecologica su proposta

dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero

delle attività produttive "sono sostituite dalle seguenti:" ascoltato

il Ministero dello Sviluppo Economico”;

3) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A

purché siano rispettate le norme tecniche di cui al comma

9-quinquies, si può realizzare il piano di caratterizzazione

decorsi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inizio dell'attività al

Sistema di rete nazionale per la protezione dell'ambiente. Se la

Sistema di rete nazionale per la protezione dell'ambiente accertare il

mancato rispetto delle norme tecniche di cui al periodo precedente,

dispone, con provvedimento motivato, il divieto di avviare o di

prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non fornisca a

ottemperare entro il termine e secondo i requisiti stabiliti dal

4) è abrogato il comma 4-quater;

5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti abilitati"

pubblici o privati ​​"sono aggiunti i seguenti:", anche coordinati

6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" è

7) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali

a tal fine, il proponente allega la documentazione e il

documenti di progetto richiesti dalla normativa di settore per

consentire il completamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a

al rilascio di tutti gli atti di consenso, comunque denominati

necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto stesso e

indicate puntualmente in un apposito elenco con l'indicazione anche

9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di

interesse nazionale, l'applicazione su scala pilota, sul campo, di

tecnologie innovative di bonifica, anche finalizzate

identificazione dei parametri di progetto necessari per

l'applicazione su vasta scala non è soggetta a prevenzione

approvato dal Ministero della Transizione Ecologica e può essere

eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di

sicurezza per quanto riguarda i rischi per la salute e per l'ambiente. Rispetto

delle suddette condizioni è valutata dal sistema di rete nazionale

per la tutela dell'ambiente e dall'Istituto Superiore di Sanità

che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione

la domanda corredata della necessaria documentazione tecnica. ";

10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

"9-quater. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministero

della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per

l'avvio del procedimento di cui al comma 4 e il contenuto minimo del

9-quinquies. Con decreto del Ministero della Transizione Ecologica

sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del

il piano di caratterizzazione è sottoposto a un avviso di inizio

attività di cui al comma 4.”;

1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti

dal seguente: "Alla conferenza dei servizi partecipano anche i

enti pubblici firmatari dell'accordo di programma. applico

2. Il Ministero della transizione ecologica garantisce l'attuazione

delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane,

strumenti strumentali e finanziari disponibili ai sensi della normativa vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali di

pubbliche amministrazioni e digital divide)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5, il seguente "5-bis. Ai

destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo

e-mail non certificata, un numero di telefono o altro indirizzo simile

digitali diversi da quelli di cui al comma 5, il responsabile del

la piattaforma invia anche un avviso di cortesia in

computer contenente le stesse informazioni dell'avviso di completamento

ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile anche tramite

il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal

ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche la comunicazione di

cortesia di cui al comma 5-bis, ove ne ricorrano i presupposti

1) nel primo periodo, le parole «e con applicazione del

gli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge "sono sostituiti dai seguenti:

"e con l'applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutto

casi in cui la legge consente la notifica per posta con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica dell'avviso

di ricevimento avviene senza indugio, in formato cartaceo e in

busta sigillata, per posta direttamente dal responsabile del

piattaforma, inviando una raccomandata con avviso di

ricevuta. Dove all'indirizzo indicato non è possibile consegnare

del pacco contenente l'avviso di ricevimento a vario titolo

dalla temporanea assenza o rifiuto del destinatario o di altri

persone a cui il pacco può essere consegnato, l'incaricato di

indirizzo postale effettua ogni opportuna indagine in loco per accertare

l'indirizzo del domicilio, dell'ufficio o della sede del destinatario

irrintracciabile. Le indagini svolte e il relativo esito sono

registrati e comunicati al gestore della piattaforma. dove darlo?

controlli effettuati dall'addetto al recapito postale o da

consultazione dell'anagrafe della popolazione residente

o dal registro delle imprese è possibile identificare un indirizzo

del destinatario diverso da quello al quale il

consegna precedente, il gestore della piattaforma invia a quello

un diverso indirizzo per la notifica di ricevimento; altrimenti,

deposita l'avviso di ricevimento sulla piattaforma e lo restituisce

quindi a disposizione del destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso

acquisire copia dell'avviso di ricevimento tramite il

fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità stabilite dal

decreto di cui al comma 15. Notifica dell'avviso di ultimazione

la ricezione si completa il decimo giorno successivo a quello del

stoccaggio in piattaforma. Il destinatario che subisce la decadenza

e dimostri di non aver ricevuto la notifica a causa di essa non

imputabile può essere messo in termine. ";

d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982,

n. 890", sono sostituite dalle seguenti:" effettuate secondo le modalità

1) alla lettera h), le parole "al comma 7" sono sostituite

dai seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7";

2) alla lettera i), dopo le parole "notificabile"

sono inseriti i seguenti: "o, nei casi previsti dal comma 7, sesto

termine, dell'avviso di ricevimento”;

3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) sono

disciplinano le modalità con cui il personale addetto alla consegna

servizio postale comunica al gestore della piattaforma l'esito della

valutazioni di cui al comma 7, quarto periodo. ";

f) al comma 20, le parole "l'invio dell'avviso di perfezionamento"

2. Al fine di semplificare e facilitare l'uso della casa

identità digitale e digitale e l'effettivo esercizio del

diritto all'uso delle nuove tecnologie, al d.lgs. 7

marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1-ter, le parole “1 e 1-bis” sono sostituite da

2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «si può rendere

disponibili "sono sostituiti dai seguenti:" è assegnato ";

3) al comma 4-bis, le parole «firmato con firma autografa

sostituito da una stampa predisposta secondo le cui disposizioni

articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "sono

sostituito dal seguente: "su cui il

marchio di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a

carta stampata del dirigente pro tempore in luogo della firma

autografato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12

4) al comma 4-ter, dopo le parole "è stato predisposto" sono

inserire quanto segue: "come documento digitale nativo" e le parole

"in conformità con le Linee guida" sono soppressi;

5) al comma 4-quater, le parole «Le modalità di

predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter

soddisfare "sono sostituiti dai seguenti:" La copia analogica con

l'indicazione a stampa del responsabile in luogo del

firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12

6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito da

seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale

per determinati atti, procedimenti o affari. ";

b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole “AgID provvede”

sono aggiunti i seguenti: "in costante aggiornamento e";

c) dopo l'articolo 64-bis, è aggiunto il seguente:

1. Il sistema di gestione delle deleghe (SGD) è istituito, affidato

alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio

dei ministri responsabili dell'innovazione tecnologica e del

2. Il DGS consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più

servizi a un titolare dell'identità digitale di cui

Articolo 64, comma 2-quater, con almeno un livello di sicurezza

significativo. La presentazione della delega avviene tramite a

delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero al

succursali di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,

presente sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono

ha disciplinato le procedure per l'acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, viene generata

un attributo qualificato associato all'identità digitale del

delegare, secondo le modalità stabilite dall'AgID con linee guida.

Questo attributo può essere utilizzato anche per la fornitura di

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a

5. Per l'attuazione, la gestione e il mantenimento del SGD e per

l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del

Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e il

la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e di Mint

dello Stato SpA Rapporti tra la struttura di cui al precedente

periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA sono

disciplinato, anche ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri

competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è

titolare del trattamento dei dati personali, fermo restando l'art

ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il disciplinare

responsabilità dell'Istituto statale di stampa e zecca

SpA e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo

64, comma 2-sexies, relativo alle procedure di accreditamento

dei responsabili degli attributi qualificati, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro

internamente, sentita AgID, il Garante per la protezione dei dati personali

personale e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le caratteristiche sono definite

tecniche, architettura generale, requisiti di sicurezza,

procedure per l'acquisizione della delega e il funzionamento del DGS.

Inoltre, con lo stesso decreto, le modalità di

accesso al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di

trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità

e procedure per garantire il rispetto dell'articolo 5 del

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente documento

si provvede con le risorse a disposizione della normativa

d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, il

le parole "in assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le

le parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter"

sono sostituite dalle seguenti: "speciale, ai sensi dell'art

3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui spetta

ha fatto riferimento alla richiesta o alla dichiarazione”.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), di cui

gli oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione del

progetti inclusi nel PNRR, rimane soggetto alla finale

approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, dopo le parole “registri dello stato civile”

detenute dai comuni, “sono inseriti i seguenti” che garantiscono la

stessi, anche progressivamente, i servizi necessari per la fruizione del

lo stesso "e le parole" con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui

è inoltre stabilito un programma di integrazione da completare entro

al 31 dicembre 2018 ", sono sostituiti dai seguenti" con uno o più

decreti di cui al comma 6-bis”;

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o

oltre ai decreti di cui al comma 6bis, le modalità di

integrazione in ANPR delle liste elettorali e relativi dati

iscrizione negli elenchi delle sezioni di cui al decreto

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.";

c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio

2014", sono aggiunti i seguenti:", esenti da imposta di bollo

limitatamente all'anno 2021" e, nel quinto periodo, dopo le parole

"può anche consentire", è aggiunto il seguente: "dal

piattaforma di cui all'articolo 50-ter o”;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente "6-bis. Con uno o

ulteriori decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il

Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il

Ministro della Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed

autonomie locali, è assicurato l'aggiornamento dei servizi resi

a disposizione dell'ANPR per le pubbliche amministrazioni e gli enti

che forniscono servizi pubblici e ai privati, nonché adattamento e

l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del

2. Al fine di favorire la condivisione e la fruizione dei beni

informativa al pubblico per l'esercizio delle finalità istituzionali e del

semplificazione degli oneri per cittadini e imprese, al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si fa quanto segue

1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "del pubblico

amministrazioni e gestori di servizi pubblici, attraverso il

predisposizione di accordi quadro” sono sostituiti dai seguenti:

"dei soggetti che hanno diritto di accedervi" e, nel secondo periodo,

le parole "Con gli stessi accordi, le" sono sostituite dalle

2) al comma 3-bis, dopo le parole "non cambia la proprietà

dei dati "sono aggiunti i seguenti:" e del trattamento, ditta

restando di competenza delle amministrazioni destinatarie di e

trattare i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento”;

3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;

1) al comma 1, dopo l'aggiunta delle parole: "accedervi allo scopo"

le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e al

gli accordi quadro di cui all'articolo 50” sono soppressi;

2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema

informazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) di cui agli articoli 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, con l'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui

all'articolo 62 "sono sostituiti dai seguenti:" le banche dati di

interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis”;

3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole: "nonché il

processo di accreditamento e utilizzo del catalogo API "sono

aggiunto quanto segue: "con i limiti e le condizioni di accesso volti

garantire il corretto trattamento dei dati personali ai sensi dell'art

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis

Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro delegato per

innovazione tecnologica e transizione digitale, test completati

e le prove tecniche del corretto funzionamento della piattaforma,

stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,

comma 2, sono tenuti ad essere accreditati presso la stessa, per sviluppare il

interfacce di cui al comma 2 e di mettere a disposizione le loro basi

c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono

"f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe

patente di guida nazionale ai sensi degli articoli 225 e 226

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore del

situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

f-sexies) il registro nazionale dei numeri civici e delle strade

urbano (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali di

persone fisiche, professionisti e altre persone giuridiche

privato, non soggetto a iscrizione in albi, elenchi o albi

professionale o nel registro delle imprese di cui all'articolo

d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole «comunità,

identifica "sono aggiunti:", aggiornamento "e, infine, sono

aggiunto quanto segue: ", oltre a quelli individuati in

priorità dal comma 3-bis”.

3. Ad eccezione della lettera c) del comma 1, l'efficacia del

disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse

previsto per l'attuazione dei progetti inclusi nel PNRR, rimane

subordinatamente all'approvazione finale del PNRR da parte del

4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e della predisposizione

degli accordi quadro di cui all'articolo 58 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), è efficace

dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente

decreto. Fino alla suddetta data rimane assicurata

l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso accordi quadro, accordi di

7. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), valutati in 22,8

milioni di euro per l'anno 2021 è fornito tramite un corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

(Semplificazioni della procedura autorizzativa per

l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e

facilitazione per l'infrastruttura digitale di edifici e strutture

1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "sei mesi" sono sostituite da

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in

rispetto della procedura di autorizzazione semplificata di cui all'art

2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, è sostituita la parola "denuncia"

dalle seguenti: "segnalazione" e, in fine, sono aggiunte le seguenti

periodi: "La domanda ha il valore di una domanda unica fatta per tutti

i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o

soggetti comunque coinvolti nel procedimento. Il richiedente dà

notizia della presentazione della domanda a tutte le amministrazioni o

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata

l'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri,

accordi, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,

autorizzazione o consenso, comunque denominato, compreso il

autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, da adottarsi al termine di distinti procedimenti di competenza

di diverse amministrazioni o entità, compresi i gestori di patrimoni o

servizi pubblici, il responsabile del procedimento chiama, entro

cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, uno

conferenza di servizio, in cui tutti

amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici

interessati all'installazione, nonché un rappresentante del

soggetti incaricati dei controlli di cui all'articolo 14 della legge 22

7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad

ad ogni effetto tutte le misure, determinazioni, opinioni, intese,

concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o

consenso, comunque denominato, necessario per l'installazione del

infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutti

amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici

interessati e vale anche come dichiarazione di pubblica utilità,

mancato rinvio e urgenza dei lavori. Della convocazione e

il Ministero è comunque informato dell'esito della conferenza.

8. Il

disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento

dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al predetto

articolo 14-quinquies, fermo restando l'obbligo di osservanza delle

termine perentorio ultimo per la conclusione del presente procedimento

9. Le domande di autorizzazione si considerano accolte se,

entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della

progetto e la relativa applicazione, a

ordine di rifiuto o parere negativo dell'ente

competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 del

legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non è stato espresso alcun dissenso,

adeguatamente motivato, da un'Amministrazione incaricata di

tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico-territoriale o culturale.

Nei predetti casi di dissenso adeguatamente motivato, in caso contrario

la decisione finale è stata adottata entro il termine di cui

al primo periodo si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7

agosto 1990 n. 241. Le autorità locali possono prevedere termini più lunghi

abbreviazione di conclusione del relativo o ulteriore procedimento

forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto del

disposizioni stabilite dal presente comma. Dopo quanto detto

termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine

perentorio di sette giorni, il certificato di occorrenza

autorizzazione, dopo la quale è sufficiente l'autocertificazione

del richiedente. I casi in cui le disposizioni del

Il diritto dell'Unione europea richiede l'adozione di misure

3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il

richiedente comunica a tutti la presentazione della domanda

amministrazioni o enti coinvolti nella procedura. ";

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Quando si installa l'infrastruttura di comunicazione

elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più

provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, autorizzazioni o

altri atti di concessione, autorizzazione o consenso, comunque

denominati, comprese le autorizzazioni previste dal decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione del

procedimenti separati di competenza di diverse amministrazioni o

soggetti, compresi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione

procedimento che ha ricevuto la richiesta, citazione, entro cinque giorni

a partire dalla presentazione della domanda, una conferenza di

servizi, in cui tutte le amministrazioni, enti e

gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'impianto.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad

ad ogni effetto tutte le misure, determinazioni, opinioni, intese,

concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o

consenso, comunque denominato, necessario per l'installazione

infrastrutture, di competenza di tutte le amministrazioni, delle

enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e validi

anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibile ed

5. Il

disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento

dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui

Articolo 14-quinquies, fatto salvo quanto previsto dal comma 7

e l'obbligo di rispettare il termine ultimo finale

della presente procedura indicata al comma 9.”;

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in esso

compreso il sedime ferroviario e autostradale. Dopo quanto detto

termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine

perentorio di sette giorni, il certificato di occorrenza

autorizzazione, dopo la quale è sufficiente l'autocertificazione

d) il comma 7-bis è abrogato;

e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: "9. Nonostante

quanto previsto dal comma 7, la conferenza di servizi deve terminare

entro il termine massimo perentorio di novanta giorni dalla data del

presentazione della domanda. Salvo i casi in cui disposizioni

del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di

disposizioni espresse, mancata comunicazione della determinazione

decisione della conferenza entro il predetto termine perentorio

equivale all'accettazione della domanda, a meno che non sia stata

espresso un dissenso, adeguatamente motivato, da

un'Amministrazione preposta alla protezione dell'ambiente,

patrimonio paesaggistico-territoriale o culturale. Nei suddetti casi di

dissenso congruentemente motivato, se

decisione finale entro il termine di cui al primo periodo,

L'articolo 2, comma 9-ter, della legge n.

241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce gli atti a tutti gli effetti

di assenso, comunque denominato e necessario per l'attuazione del

scavi ed eventuali opere civili indicate nel progetto, of

competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di patrimoni o

servizi pubblici interessati ed è valida anche come dichiarazione di

pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, anche al

ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La convocazione e l'esito

il Ministero è tempestivamente informato della conferenza.

Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione

procedimento comunica, entro il termine perentorio di sette giorni,

il certificato di autorizzazione, dopo il quale è

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento del

obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE)

2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021

e regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, fermo restando il

articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,

nonché i regolamenti adottati dalle autorità locali, se esistenti

tecnicamente fattibile per l'operatore, l'installazione di

l'infrastruttura a banda ultralarga è realizzata con il

metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo

e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a

4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino ad un massimo di 35 cm), in

aree urbane ed extraurbane, anche in prossimità del ciglio stradale

o sul marciapiede. Per i suddetti interventi di installazione di

infrastruttura a banda ultralarga realizzata con la metodologia

del microtrench, nonché per quelli realizzati con tecnologie di

scavi a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono necessari

le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42, e le disposizioni dell'articolo 7, commi

2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

L'operatore di rete si limita a comunicare, con preavviso di

almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori presso la sovrintendenza

competente, allegando la documentazione cartografica prodotta

dall'operatore stesso in relazione al proprio percorso e, in

se l'installazione prevede spazi aperti in centri storici, a

scheda tecnica che dà conto delle modalità di riordino

degli spazi oggetto degli interventi. Il proprietario o il gestore del

strada o autostrada, fatte salve le caratteristiche di larghezza e

profondità proposta dall'operatore in base alle esigenze di

installazione dell'infrastruttura a banda ultralarga, può concordare con

l'operatore stesso si occupa del posizionamento

infrastrutture al fine di garantire le condizioni di

5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento del

obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE)

2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021

e regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui

agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto 2003,

n. 259, sono effettuate all'atto dell'avviso di inizio lavori

all'amministrazione comunale, accompagnata da un'autocertificazione

descrittivo degli interventi e delle caratteristiche tecniche del

gli impianti e le autorizzazioni di cui al decreto non sono necessarie

legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino incrementi di

altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti di superficie di

sagoma non superiore a 1,5 mq. Le piante sono

attivabile se, entro trenta giorni dalla richiesta di

attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 del

legge 22 febbraio 2001, n. 36, non è stato comunicato dallo stesso

(Violazione degli obblighi di transizione al digitale)

1. Al fine di garantire l'attuazione dell'Agenda Digitale italiana

ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, pubblica

amministrazioni e imprese, con specifico riferimento a

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Risanamento

o resilienza, oltre a garantire il coordinamento delle informazioni

statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,

regionali e locali e la tutela dei livelli essenziali di

servizi riguardanti i diritti civili e sociali nel loro complesso

territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,

lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, il

(Violazione degli obblighi di transizione al digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e

vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e del

ogni altra norma relativa all'innovazione tecnologica e

digitalizzazione della pubblica amministrazione, comprese quelle

contenuti nelle Linee Guida e nel Piano triennale per l'informatica

nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio o su

segnalazione del difensore civico digitale, alla valutazione di

relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,

comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo

e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce dai soggetti di cui

nell'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione

strumentale e necessario. Il mancato rispetto della richiesta di

dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo o al

la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è

punito ai sensi del comma 5, con l'applicazione della sanzione ivi prevista

2. L'AgID, quando gli elementi acquisiti dimostrano di essere stati

commesso una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,

procede al contenzioso nei confronti dell'autore del reato,

assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e

documentazione e chiedere di essere ascoltato.

3. L'AgID, se accerta la sussistenza delle presunte violazioni,

assegna al trasgressore un termine congruo, perentorio, proporzionato

rispetto al tipo e alla gravità della violazione, al rispetto delle

condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando

violazioni all'ufficio competente per il procedimento disciplinare

di ciascuna amministrazione, nonché agli organi competenti

valutazione indipendente. L'AgID pubblica i suddetti rapporti

nell'apposita area del proprio sito istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID sono rilevanti ai fini della

misurazione e valutazione delle prestazioni individuali di

manager responsabili e responsabili della gestione e

disciplina ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165. Restano ferme le disposizioni degli articoli

13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e

dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancato rispetto della richiesta di dati,

documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, o di

trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché

di violazione degli obblighi di cui agli articoli 5, 50, comma

3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,

dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,

n. 217 e articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma

2, non ottemperi all'obbligo di osservare la condotta entro il termine di

di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria

nel minimo di € 10.000 e nel massimo di € 100.000. si applica,

per quanto non espressamente previsto in questo articolo, il

disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi della

le sanzioni sono versate in uno specifico capitolo di reddito del bilancio

dello Stato da riassegnare al bilancio del

spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore del 50

per cento dell'AgID e il resto al Fondo di cui

nell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 77.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di

violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di

violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, dell'AgID

segnala la violazione della struttura della Presidenza del Consiglio

dei ministri responsabili dell'innovazione tecnologica e del

transizione digitale, al ricevimento della segnalazione, avverte ulteriormente

la persona responsabile di conformare la propria condotta al

obblighi previsti dalla normativa vigente entro un termine ragionevole

perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione,

avvisandolo che, in caso di inadempienza, possono essere

esercitato i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio di

ministri o il ministro delegato. Trascorso invano il termine, il

Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro delegato per

innovazione tecnologica e transizione digitale, ha valutato il

gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta

incaricato di provvedere alla sostituzione. Il commissario non ha diritto a

risarcimento, indennizzo o rimborso. In caso di inerzia o ritardi

concernenti le amministrazioni locali, l'esercizio del

potere sostitutivo ai sensi degli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,

della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di

contestazione, valutazione, rendicontazione e applicazione del

sanzioni per le violazioni di cui al presente provvedimento.

8. L'attuazione della presente disposizione è effettuata con il

risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa

2. All'articolo 33-septies del decreto-legge n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con

lo stesso regolamento individua i termini e le modalità con

cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui all'ai

b) dopo il comma 4-quater, è aggiunto il seguente:

"4-quinquies. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente

articolo è accertato dall'AgID ed è punito ai sensi dell'art

18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ".

3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il

Difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza del

relazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per

l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis”; il quarto, il

il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

(Attuazione della piattaforma nazionale per il rilascio e

convalida delle certificazioni green COVID-19)

1. La piattaforma nazionale DGC per l'emissione, l'emissione e

verifica delle certificazioni interoperabili COVID-19 a livello

nazionali ed europee, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si realizza, attraverso

l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, da Sogei SpA, e

dallo stesso gestito per conto del Ministero della Salute, titolare

il trattamento dei dati generati dalla piattaforma stessa.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del

decreto legge 22 n. 52 del 2021, sono messi a disposizione

all'interessato, nonché inserendolo nel fascicolo

assistenza sanitaria elettronica (FSE) e attraverso l'accesso attraverso

autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma

1, anche attraverso il punto di accesso elettronico di cui all'articolo

64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come attraverso

l'istanza di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile

2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno

2020, n. 70, con le modalità individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 9,

comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano

trasmettere alla piattaforma di cui al comma 1 i recapiti di

coloro che hanno somministrato almeno una dose del vaccino per

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire il

comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli/le consenta

acquisire le sue certificazioni verdi COVID-19 dai canali di

accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Per le finalità di cui al primo

periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni

e delle province autonome accade, per coloro che hanno ricevuto

almeno una dose di vaccino prima della data di efficacia del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art

di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021,

attraverso il sistema della tessera sanitaria e per coloro ai quali

una o più dosi del vaccino verranno somministrate successivamente

all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, tramite il Registro nazionale

Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute del 17 settembre

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n.

4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per

la consegna dei codici di cui al comma 3 è autorizzata per l'anno

2021, la spesa di 3.318.400 euro, che è coperta

mediante corrispondente utilizzo della cui quota corrente

nell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196,

iscritto nel bilancio delle spese del Ministero del

(Disposizioni urgenti su digitalizzazione e servizi

Dipartimento IT del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione

amministrativo e favorire la sinergia tra i processi istituzionali

aree affini afferenti, favorendo la digitalizzazione dei servizi e

dei processi attraverso interventi di consolidamento del

infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e

l'interoperabilità tra banche dati, anche al fine di conseguire la

obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del regolamento (UE) 2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché

quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero della

infrastrutture e mobilità sostenibile possono trarre vantaggio da

Sogei SpA, per i servizi informatici strumentali alla realizzazione

dei suoi obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per il

attuazione di programmi e progetti da realizzare attraverso

Piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30

dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.

229 concernente il monitoraggio dello stato di attuazione del

lavori pubblici. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000

euro all'anno a partire dall'anno 2021, è erogato tramite

corrispondente riduzione della dotazione del Fondo Speciale di

quota corrente rilevata, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,

nell'ambito del programma "Riserve e fondi speciali", del

missione "Fondi da distribuire" del preventivo del Ministero

economia e finanza per l'anno 2021, a tal fine

avvalendosi in parte del provvedimento relativo al Ministero del

(Semplificazioni procedurali in materia di lavori pubblici a cura di

particolare complessità o impatto significativo)

1. Ai fini dell'esecuzione degli interventi indicati

nell'allegato IV al presente decreto, prima della cui approvazione

nell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su

progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23,

commi 5 e 6 del medesimo decreto è trasmessa dalla stazione

contraente, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per

l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del

questo decreto. Il Comitato Speciale del Consiglio Superiore di

lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici

giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità tecnica

-economico, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o

sostanziali, compresi quelli relativi agli aspetti ambientali,

paesaggistico e culturale, tali da non consentire l'espressione di

parere e, in tal caso, lo restituirà immediatamente a

stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni

o qualsiasi modifica necessaria ai fini dell'espressione

del parere favorevole. La stazione appaltante procede a

emendamenti e integrazioni richiesti dal Comitato Speciale, da

e non oltre quindici giorni dalla data di rientro

del progetto. Il Comitato Speciale esprime il proprio parere entro il termine

massimo di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità

tecnico ed economico o entro il termine massimo di venti giorni

dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto

previsto in questo paragrafo. Trascorsi questi termini, il parere si

intende in senso favorevole.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di

di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in poi

progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a

gli interventi di cui all'allegato IV al presente decreto sono trasmessi

dalla stazione appaltante alla sovrintendenza competente nel corso del tempo

quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio Superiore dei lavori

pubblico del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove

questo non è stato restituito ai sensi della seconda frase di

comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al predetto Consiglio

del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il

termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del

decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque

giorni. I risultati della verifica preventiva sono acquisiti in

svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 4.

3. In relazione agli interventi di cui all'allegato IV della presente

decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è

inviato all'autorità competente al fine di esprimere la

valutazione dell'impatto ambientale di cui alla parte seconda del

decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, insieme a

documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto

legislativo 3 agosto 2006, n. 152, dalla stazione appaltante

sono trascorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio Superiore del

opere pubbliche del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove

questo non è stato restituito ai sensi della seconda frase di

comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al predetto Consiglio

del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. I risultati

della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati

dall'autorità competente alle altre amministrazioni partecipanti

alla conferenza dei servizi di cui al comma 4. Se ha avuto luogo

il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso

all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto

4. In relazione agli interventi di cui all'allegato IV della presente

decreto, quindici giorni dopo la sua trasmissione al Consiglio

superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed

economico, se non è stato restituito ai sensi del secondo periodo

del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al predetto

Consiglio di progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,

l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi per

l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del

decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza dei servizi è

effettuata in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis del

legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso della stessa, fermo restando il

prerogative dell'autorità VIA competente sono

acquisite e valutate eventuali prescrizioni e direttive adottate

dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del secondo

periodo di cui al comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e del

osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 47,

della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della

valutazione di impatto ambientale. La determinazione finale del

la conferenza approva il progetto e tiene pareri, nulla osta e

autorizzazioni necessarie ai fini della localizzazione dell'opera,

della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della

risoluzione delle interferenze e relative opere di mitigazione e

compensativo. La determinazione finale della conferenza

perfeziona, per ogni scopo urbanistico ed edilizio, l'accordo tra lo Stato

e regione o provincia autonoma, in termini di ubicazione

dell'opera, ha l'effetto di una variante degli strumenti urbanistici

in vigore e comprende il provvedimento VIA e le qualifiche

rilasciato per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recante

indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla

determinazione conclusiva della conferenza, comporta

l'assoggettamento dell'area a un vincolo preordinato per l'espropriazione

ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8

giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui

all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 hanno luogo

della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Enti locali

forniscono le necessarie misure di salvaguardia per le aree

interessati e le relative fasce di rispetto e non possono

autorizzare interventi edilizi incompatibili con l'ubicazione

5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza

di servizi sulla base delle posizioni prevalenti o se sono

sono stati espressi disaccordi qualificati ai sensi dell'art

14quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il

interrogazione è sottoposta all'esame della Commissione Speciale del Consiglio

superiore dei lavori pubblici e definito, anche in deroga al

disposizioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo il

modalità di cui al comma 6.

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di

servizi di cui al comma 4, il progetto è inviato unitamente al

determinazione finale della conferenza e relativi

documentazione alla Commissione Speciale del Consiglio Superiore del

lavori pubblici, integrati, nei casi previsti dal comma 5, con il

partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno

espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno

partecipato alla conferenza. Fatte salve le disposizioni del quarto

termine, non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato

speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio

all'amministrazione aggiudicatrice, con la quale individua eventuali

integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnica

-economica resa necessaria dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti

presso i servizi congressuali. Nei casi previsti dal comma 5 e

fermo restando quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, il

determinazione motivata del Comitato Speciale individua anche il

integrazioni e modifiche necessarie per giungere, in attuazione del

principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e

sostituisce, con gli stessi effetti di cui al comma 4, quello di

servizi congressuali. In relazione ad eventuali integrazioni

o modifiche richieste dal Comitato Speciale viene acquisito, ove

necessario, il parere dell'autorità che ha emesso il

Provvedimento VIA, che si esprime entro venti giorni dal

richiesta e, in tal caso, il Comitato Speciale adotta il

determinazione motivata entro i prossimi dieci. In presenza di

dissenso qualificato ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e

2, della stessa legge n. 241 del 1990 e se ciò non fosse possibile

raggiungere una soluzione condivisa per l'adozione del

determinazione motivata, la Commissione Speciale, entro tre giorni dal

scadenza del termine di cui al secondo o quarto periodo,

inviare una relazione alla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 4

illustrando l'esito della conferenza dei servizi,

le ragioni del dissenso e le proposte formulate dallo stesso

per il superamento del dissenso, compatibilmente con i preminenti

requisiti dell'appalto dell'opera e della sua realizzazione entro

i termini previsti dal PNRR o, in relazione agli interventi

finanziato con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 del

articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 Il Segretariato

tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, mediante

quindici giorni dal ricevimento della relazione di cui al terzo

termine, per sottoporre la questione all'esame del Consiglio di

ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri

si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, adottando se del caso

una nuova determinazione definitiva ai sensi del primo periodo del

comma 6 del citato articolo 14-quinquies della legge n. 241 di

1990 con gli stessi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto

periodo di questo articolo. Alle riunioni del Consiglio di

I ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti della

regioni o province autonome interessate. Il

attribuzioni e prerogative riconosciute alle regioni statutarie

speciali e alle province autonome di Trento e Bolzano per statuti

autonomia speciale e relative regole di attuazione. Il

le decisioni del Consiglio dei ministri hanno efficacia immediata,

non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità del

Corte dei Conti di cui all'articolo 3 della legge n.

20, e sono pubblicati, per stralcio, entro cinque giorni dalla data

di adozione, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 di

2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo

condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato decreto

accerta inoltre il rispetto delle prescrizioni impartite in loco

di servizi congressuali e VIA, nonché quelli impartiti al

ai sensi del comma 6 e all'esito dello stesso, la stazione appaltante

procede direttamente con l'approvazione del progetto definitivo o

8. L'amministrazione aggiudicatrice avvierà la procedura per

lodo entro e non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione

della motivata determinazione del Comitato Speciale ai sensi dell'art

comma 6 o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma

6, dandone contestuale comunicazione alla sala di controllo di cui

all'articolo 3, tramite la Segreteria Tecnica di cui

Articolo 4, e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

sostenibile. In caso di inosservanza del termine di cui al primo

periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le

(Modifiche al regolamento sui subappalti)

2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le

stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo

30, previa adeguata motivazione nella determinazione a contrarre,

eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,

indicare la prestazione o il lavoro nei documenti di gara

oggetto del contratto di appalto che deve essere eseguito da

dell'aggiudicatario per le specifiche caratteristiche

del contratto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 89, comma 11,

la necessità, tenuto conto della natura o della complessità del

prestazioni o lavori da svolgere, per rafforzare la

controllo delle attività di cantiere e più in generale dei cantieri

di lavoro e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di

lavoro e la salute e sicurezza dei lavoratori o per prevenire

il rischio di infiltrazioni criminali, salvo subappaltatori

sono iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e

esecutori delle opere di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6

novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori testamentari

stabilito dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge n.

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di accelerare l'attuazione dei relativi interventi

di istruzione inclusa nel PNRR e garantendone l'organicità, sono

adottato le seguenti misure di semplificazione:

a) per interventi di nuova costruzione, riqualificazione e

messa in sicurezza degli edifici pubblici ad uso scolastico

ed educativo da svolgere all'interno del PNRR:

1) il Ministero della Pubblica Istruzione predispone linee guida tecniche

suddivisi in base alle principali tipologie di interventi autorizzati

con cui individua anche i termini che gli enti locali rispettano

per la progettazione, assegnazione, esecuzione e collaudo di

opere, tenendo conto delle norme di monitoraggio e del

tempistiche definite dalle normative europee di riferimento;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari

nello svolgimento delle procedure per la progettazione e per

l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività connesse

l'esecuzione ed il collaudo degli interventi, rilevati a seguito di

attività di monitoraggio, al fine di rispettare le scadenze e le

condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto

per studiare in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il

le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31

4) gli enti locali che sono nell'operazione provvisoria di

bilancio è autorizzato, per gli esercizi dal 2021 al 2026, a

di iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per

edificio scolastico all'interno del PNRR mediante uno specifico

variazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 163 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e allegato 4/2 al decreto

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativo agli interventi di

edifici scolastici autorizzati ai sensi del PNRR, viene ceduto

dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dal

richiesta, anche tramite conferenza di servizio. L'opinione del

soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è restituito entro trenta giorni;

c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia

di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche e in

materiale delle opere e delle altre attività di competenza

autorità territoriale del sistema portuale e degli aeroporti,

lavori per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree

attività economiche speciali (SEZ) da parte di enti pubblici e privati

sono di pubblica utilità, non differibili e urgenti.

2. Progetti relativi ad attività economiche o

all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche

all'interno delle ZES, non soggetti a rendicontazione certificata da

l'inizio dell'attività, sono soggetti ad un'unica autorizzazione, nel rispetto

della normativa vigente in materia di valutazione d'impatto

ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessaria, costituisce

variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e di pianificazione territoriale,

ad eccezione del Piano paesaggistico regionale.

3. L'autorizzazione unica, in cui tutte le

atti di autorizzazione, consenso e nulla osta, comunque denominati,

previsti dalla normativa vigente in relazione ai lavori di

da realizzare, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere,

è rilasciato dal Commissario Straordinario della ZES, di cui

nell'articolo 4, comma 6, a seguito di apposita conferenza di servizi,

in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.

4. Tutti i servizi sono chiamati alla conferenza

amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,

patrimonio paesaggistico-territoriale, culturale, demaniale,

prevenzione incendi, salute dei cittadini e dei responsabili della disciplina

5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce qualsiasi

altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominate e

permette la realizzazione di tutte le opere, servizi e attività

6. Si applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5

ai lavori e alle altre attività all'interno delle ZES e rientranti nelle

competenza territoriale delle Autorità di Sistema Portuale e, in tal senso

caso, viene rilasciata l'autorizzazione unica prevista nei commi precedenti

2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuarsi con

le risorse previste per la realizzazione dei progetti compresi nel

PNRR, resta soggetta all'approvazione finale del PNRR da parte di

parte del Consiglio dell'Unione europea.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a), numero 3, pari a

€ 4,4 milioni per il 2023 e € 8,8 milioni per ciascuno

per gli anni dal 2024 al 2034, è fornito tramite un corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma

4. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numero 4, accertati

in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sì

provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo di Sviluppo

e il periodo di programmazione per la coesione 2021-2027, of

di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130,

vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Fermare i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti

proprietari e soggetti di gestione della sicurezza, l'Agenzia

promuove e garantisce la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del

sistema ferroviario nazionale e infrastrutture stradali e

autostradale, direttamente sulla base del programma annuale del

attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle forme e secondo il

modalità indicate nei commi da 3 a 5.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture

stradale e autostradale e fatti salvi i compiti e le

responsabilità dei gestori, l'Agenzia, avvalendosi anche di

di altri enti pubblici operanti nel campo della sicurezza

a) effettua ispezioni finalizzate alla verifica

dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori, dai relativi

risultati e la corretta organizzazione dei processi

manutenzione, nonche 'l'attivita' ispettiva e di verifica a campione

sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili

uso sicuro degli stessi, per attuare le necessarie

misure di controllo dei rischi, nonché l'esecuzione di quelle necessarie

misure di sicurezza, dandone comunicazione al Ministero

di infrastrutture e mobilità sostenibili e per

Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre

b) promuove l'adozione da parte dei gestori della rete stradale

e sistemi di gestione della sicurezza autostradale per

attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificate

da organismi terzi riconosciuti dall'Agenzia;

c) propone al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

adozione sostenibile, previa consultazione con il Consiglio superiore dei lavori

pubblico, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto

d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti

e documenti che costituiscono la valutazione dell'impatto sulla sicurezza

strada per i progetti infrastrutturali di cui all'articolo 3 del

citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

e) mantiene l'elenco dei soggetti che possono

effettuare le verifiche di cui all'articolo 4 del citato decreto

35 del 2011 nonché le relative attivita' di

formazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del

f) prevede la classificazione dei tratti di alto grado

concentrazione di incidenti, nonché la classificazione di

sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo

5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di

definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per

l'applicazione delle misure di sicurezza previste dallo stesso

g) svolge, in attuazione del programma annuale di attività

di cui al comma 5-bis e comunque ogni volta che lo ritenga

l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate da

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile o del

altre amministrazioni pubbliche, le previste ispezioni di sicurezza

dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche

effettuare verifiche sulle attività di controllo già svolte da

gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in loco;

h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare a

tratti della rete stradale interessati da lavori stradali, fissando il

procedure per lo svolgimento delle ispezioni volte a garantire la

i) sovrintende alla gestione dei dati come richiesto

dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

l) propone al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità

aggiornamento sostenibile delle tariffe previste dall'articolo 10

del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in

sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. L'Agenzia

nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture

strade e autostrade adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno,

il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia su

condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,

da effettuarsi nell'anno successivo, dandone avviso

al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e

alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5

ottobre 2006, n. 264. Per quanto riguarda le attività dell'anno 2021, il

il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto

2021. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Agenzia trasmette a

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e al

commissioni parlamentari competenti una relazione sulle attività

previste dai commi da 3 a 5 ed effettuate nel corso dell'anno

- Opere, impianti e infrastrutture necessarie per realizzare il

obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1.1 Infrastrutture per l'eliminazione graduale della produzione di energia elettrica

1.1.1 Conversione e/o dismissione di centrali elettriche a

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati a gas

naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con

funzione prevalente di adeguatezza, regolazione e relativa riserva

alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura del

1.1.3 Infrastrutture per ricarico, trasporto via nave, stoccaggio

e rigassificazione necessarie per consentire l'eliminazione graduale del

generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori

energia da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché

ammodernamento, ricostruzioni complete, riconversione e incremento

della capacità esistente, in relazione a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: centrali idroelettriche,

geotermico, eolico e fotovoltaico (a terra e in mare), solare a

concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di

bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: sistemi geotermici, solare

termica e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide,

bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di combustibili sostenibili: biocarburanti e

biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compresi

riqualificazione del biogas e produzione di BioLNG da biometano),

syngas, combustibili rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuel),

combustibili a carbone riciclato.

1.3 Infrastrutture e impianti di produzione, trasporto e

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.3 Infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno;

1.3.4 Infrastruttura di stoccaggio dell'idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento carburante

alternativa (per il trasporto stradale, aereo e marittimo), nonché

ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti compreso

B. Rifornimento di idrogeno (da utilizzare con celle a combustibile, motori

vettori endotermici e derivati, come l'ammoniaca);

C. Rifornimento di gas naturale compresso/gas naturale compresso

D. Gas naturale liquefatto/Rifornimento di gas naturale

E. Gas di petrolio liquefatto/Fornitura di gas di petrolio

1.4.2 Impianti di conversione del ciclo produttivo finalizzato

ridurre le emissioni del settore industriale, compreso

la cattura, il trasporto, l'utilizzo e/o lo stoccaggio di CO2.

2.1 Riqualificazione energetica profonda di aree industriali o

aree produttive, portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di recupero del calore residuo.

3.1.1 Sviluppo della rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e

B. linee elettriche e opere funzionali per il collegamento tra aree di

mercato nazionale e la riduzione della congestione intrazonale e

dei vincoli di capacità produttiva;

C. opere funzionali per aumentare l'adeguatezza e

sicurezza del sistema e regolazione dei parametri di frequenza,

tensione e potenza di cortocircuito;

D. aumento della resilienza delle reti anche nei confronti dei fenomeni

condizioni atmosferiche estreme per salvaguardare la continuità delle forniture e

la sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Potenziamento delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

B. Linee Elettriche Bassa e Media Tensione;

3.1.3 Sviluppo dell'accumulo elettrochimico e della capacità di pompaggio

a. Installazione di sistemi di stoccaggio elettrochimici e

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e

trasporto regionale e ammodernamento delle reti stesse

finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti rinnovabili di gas

attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas

per il suo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di

GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre

2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione GNL, finalizzati

la riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e

relative modifiche di impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di

GPL di cui all'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.

5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35

finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ad altri

3.3.1 Interventi per la riconversione di raffinerie esistenti

e nuovi impianti per la produzione dei prodotti energetici risultanti

da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento e

l'aumento della capacità esistente finalizzato anche a

produzione di combustibili rinnovabili non biologici (idrogeno,

e-combustibili), combustibili a carbone riciclato;

3.3.2 Interventi di disattivazione del

coltivazione di idrocarburi e relative infrastrutture. ".

Allegato D - Elenco dei rifiuti.

01 Rifiuti provenienti dalla prospezione, dall'estrazione mineraria o da cave,

così come il trattamento fisico o chimico dei minerali

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti dell'estrazione di minerali metallici

01 01 02 rifiuti dell'estrazione di minerali non metallici

01 03 rifiuti del trattamento chimico e fisico dei minerali

01 03 04 * sterili che possono generare acido da

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli menzionati in 01 03 04 e 01

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose da

trattamenti chimici e fisici dei minerali metallici

01 03 08 polvere e residui simili, diversi da quelli di cui al

01 03 09 fango rosso dalla produzione di allumina,

diversi da quelli di cui al 01 03 10

01 03 10 * fango rosso dalla produzione di allumina

contenenti sostanze pericolose diverse da quelle di cui al punto 01

01 04 rifiuti del trattamento chimico e fisico dei minerali

01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose da

trattamenti chimici e fisici di minerali non metallici

01 04 08 rifiuti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli menzionati

01 04 09 sabbia e argilla di scarto

01 04 10 polveri e residui simili, diversi da quelli di cui al

01 04 11 rifiuti della lavorazione del potassio e del salgemma, vari

da quelli citati in 01 04 07

01 04 12 sterili e altri residui di lavaggio e pulizia

minerali diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione di

pietra, diverse da quelle menzionate nell'intestazione

01 05 fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e scarichi di trivellazione per acqua dolce

01 05 05 * fanghi di perforazione e rifiuti di perforazione contenenti petrolio

01 05 06 * fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione

01 05 07 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite,

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

02 Rifiuti di agricoltura, orticoltura, acquacoltura,

silvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione del cibo

02 01 rifiuti di agricoltura, orticoltura, acquacoltura,

02 01 01 fanghi di lavaggio e pulizia

02 01 04 rifiuti plastici (escluso imballaggio)

02 01 06 feci animali, urina e letame (comprese le lettiere usate),

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08

02 02 rifiuti della preparazione e lavorazione della carne

pesce e altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 03 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione

02 02 04 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

02 03 rifiuti della preparazione e lavorazione della frutta

ortaggi, cereali, oli commestibili, cacao, caffè, tè e tabacco; del

produzione di cibo in scatola; di produzione di lievito ed

estratto di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa

02 03 01 fanghi di lavaggio, pulizia,

02 03 02 rifiuti derivanti dall'uso di conservanti

02 03 03 rifiuti da estrazione con solvente

02 03 04 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione

02 03 05 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

02 04 rifiuti della raffinazione dello zucchero

02 04 01 sporco residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

02 05 01 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione

02 05 02 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione

02 06 02 rifiuti derivanti dall'uso di conservanti

02 06 03 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche

(tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti di lavaggio, pulizia e

02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici

02 07 04 materiali non idonei al consumo o alla lavorazione

02 07 05 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di

pannelli, mobili, pasta di legno, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di

03 01 01 corteccia e sughero di scarto

03 01 04 * segatura, trucioli, ritagli, legno, tavole

di truciolare e tranciato contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, ritagli, legno, pannelli di

pannelli di truciolato e impiallacciature diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 02 rifiuti da trattamenti di conservazione del legno

03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti non organici

03 02 02 * prodotti per trattamenti di conservazione del legno

03 02 03 * prodotti per trattamenti di conservazione del legno

03 02 04 * prodotti per trattamenti di conservazione del legno

03 02 05 * altri trattamenti di protezione del legno

03 02 99 trattamenti conservanti diversi dal legno

03 03 rifiuti della produzione e lavorazione della pasta di legno, carta

03 03 01 corteccia e legno di scarto

03 03 02 fanghi di recupero dai bagni di macerazione (liquore verde)

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel

03 03 07 separazione meccanica dei rifiuti nella produzione di

polpa da scarti di carta e cartone

03 03 08 rifiuti della cernita di carta e cartone destinati a

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 rifiuti di fibre e fanghi contenenti fibre, cariche e

prodotti di rivestimento generati da processi di separazione

03 03 11 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 03 03 10

04 Rifiuti della lavorazione e dell'industria della pelle e delle pellicce

04 01 scarti della lavorazione della pelle e delle pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 03 * rifiuti sgrassanti contenenti solventi senza

04 01 04 liquido abbronzante contenente cromo

04 01 05 liquido abbronzante non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare da trattamento in loco

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco

degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 pellame conciato da scarto (scarti, cascami, rifiniture,

polveri lucidanti) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di imballaggio e finitura

04 02 09 rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate,

04 02 10 materiale organico da prodotti naturali (es

04 02 14 * scarti di finitura

04 02 15 rifiuti di finitura diversi dai rifiuti di

04 02 16 * coloranti e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17 coloranti e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04

04 02 19 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

04 02 20 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli di cui al 04 02 19

04 02 21 rifiuti di fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti di fibre tessili lavorate

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas

trattamento naturale e pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 * fanghi di dissalazione

05 01 03 * fanghi dal fondo vasca

05 01 04 * fanghi acidi da processi di alchilazione

05 01 06 * fanghi oleosi da manutenzione impianti e

05 01 09 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco

05 01 10 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli di cui al 05 01 09

05 01 11 * rifiuti da depurazione combustibili

05 01 13 fanghi residui dall'acqua di alimentazione della caldaia

05 01 14 rifiuti da torri di raffreddamento

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo dalla desolforazione

05 06 rifiuti del trattamento pirolitico del carbone

05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento

05 07 rifiuti da depurazione e trasporto gas

06 Rifiuti da processi chimici inorganici

06 01 rifiuti dalla MFSU del

06 01 01 * acido solforico e acido solforoso

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

06 02 rifiuti dalla MFSU del

06 02 04 * idrossido di sodio e potassio

06 03 rifiuti dalla MFSU del

sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni contenenti cianuri

06 03 13 * sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci

06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla

06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 05 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

06 05 02 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in sito contenenti

06 05 03 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli di cui al 06 05 02

06 06 rifiuti dalla MFSU del

prodotti chimici contenenti zolfo, processi chimici di zolfo e

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla

06 07 rifiuti dalla MFSU del

prodotti alogeni e processi chimici alogeni

06 07 01 * rifiuti di processi elettrolitici contenenti amianto

06 07 02 * carbone attivo dalla produzione di cloro

06 07 03 * fanghi di solfato di bario contenenti mercurio

06 07 04 * soluzioni e acidi, ad esempio acido di contatto

06 08 rifiuti dalla MFSU del

silicio e suoi derivati

06 09 rifiuti dalla MFSU del

prodotti del fosforo e processi chimici del fosforo

06 09 03 * rifiuti di reazione a base di calcio contenenti

o contaminato da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti di reazioni a base di calcio diversi da

quelli citati in 06 09 03

06 10 rifiuti dalla MFSU del

prodotti chimici contenenti azoto, processi chimici azotati e

06 11 rifiuti della produzione di pigmenti inorganici e

06 11 01 rifiuti di reazione a base di calcio in

produzione di biossido di titanio

06 13 rifiuti da processi chimici inorganici non specificati

06 13 01 * prodotti fitosanitari, conservanti del legno ed

06 13 04 * rifiuti da processi produttivi

07 Rifiuti da processi chimici organici

07 01 rifiuti dalla MFSU di

prodotti chimici organici di base

07 01 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed

07 01 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque

07 01 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati

07 01 08 * altri fondi fermi e residui di reazione

07 01 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti

07 01 10 * altri panelli e assorbenti esauriti

07 01 11 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco

07 01 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli citati in 07

07 02 rifiuti dalla MFSU di

plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri

07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed

07 02 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque

07 02 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati

07 02 08 * altri fondi fermi e residui di reazione

07 02 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti

07 02 10 * altri panelli e assorbenti esauriti

07 02 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

07 02 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 07 02 11

07 02 14 * rifiuti di additivi contenenti sostanze

07 02 15 rifiuti di additivi diversi da quelli menzionati

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui al

07 02 17 * rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli menzionati

07 03 rifiuti dalla MFSU di

coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri

07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed

07 03 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque

07 03 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati

07 03 08 * altri fondi fermi e residui di reazione

07 03 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti

07 03 10 * altri panelli e assorbenti esauriti

07 03 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

07 03 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 07 03 11

07 04 rifiuti dalla MFSU di

prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti

preservanti del legno (tranne 03 02) e altri biocidi, organici

07 04 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri

07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed

07 04 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque

07 04 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati

07 04 08 * altri fondi fermi e residui di reazione

07 04 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti

07 04 10 * altri panelli e assorbenti esauriti

07 04 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

07 04 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 07 04 11

07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 rifiuti dalla MFSU di

07 05 01 * liquidi di lavaggio acquosi e acque madri

07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed

07 05 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque

07 05 07 * fondi distillatori alogenati e residui di reazione

07 05 08 * altri fondi fermi e residui di reazione

07 05 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti

07 05 10 * altri panelli e assorbenti esauriti

07 05 11 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco

07 05 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 07 05 11

07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 06 rifiuti dalla MFSU del

grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed

07 06 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque

07 06 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati

07 06 08 * altri fondi di quiete e residui di reazione

07 06 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti

07 06 10 * altri panelli e assorbenti esauriti

07 06 11 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

07 06 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 07 06 11

07 07 rifiuti dalla MFSU di

chimica fine e prodotti chimici non specificati

07 07 01 * liquidi di lavaggio ed acque madri acquose

07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed

07 07 04 * altri solventi organici, liquidi di lavaggio e acque

07 07 07 * fondi distillatori e residui di reazione alogenati

07 07 08 * altri fondi fermi e residui di reazione

07 07 09 * panelli alogenati e assorbenti esauriti

07 07 10 * altri panelli e assorbenti esauriti

07 07 11 * fanghi provenienti dal trattamento degli effluenti in loco,

07 07 12 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 07 07 11

08 Rifiuti dalla MFSU di

rivestimenti (pitture, vernici e smalti satinati), adesivi, sigillanti

08 01 rifiuti della fabbricazione, formulazione, fornitura e uso

nonche' della rimozione di pitture e pitture

08 01 11 * pitture e vernici di scarto contenenti solventi

sostanze organiche o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto diverse da quelle di cui al

08 01 13 * fanghi di pitture e vernici contenenti

solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi di pitture e vernici, diversi dai fanghi di

08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti

solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da

quelli citati in 08 01 15

08 01 17 * fanghi da sverniciatura e sverniciatura

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi di rimozione di pitture e vernici,

diversi da quelli menzionati in 08 01 17

08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, altre

da quelli citati in 08 01 19

08 01 21 * residui di vernice o svernicianti

08 02 rifiuti dalla MFSU di

altri rivestimenti (compresi i materiali ceramici)

08 02 01 polvere da rivestimenti di scarto

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 03 rifiuti dalla MFSU di

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 * inchiostro di scarto contenente sostanze pericolose

08 03 13 inchiostri di scarto diversi da quelli menzionati in

08 03 14 * fanghi di inchiostro contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro diversi da quelli di cui al

08 03 16 * residui di soluzioni di attacco

08 03 17 * toner di stampa di scarto contenenti sostanze

08 03 18 toner di stampa di scarto, diversi da quelli specificati in

08 04 rifiuti dalla MFSU di

adesivi e sigillanti (compresi prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi

sostanze organiche o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli menzionati

08 04 11 * fanghi adesivi e sigillanti contenenti solventi

sostanze organiche o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti diversi da quelli menzionati

08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti diversi da

quelli citati in 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,

diversi da quelli menzionati in 08 04 15

08 05 rifiuti non altrimenti specificati in 08

09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivazione di soluzioni basate

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base d'acqua

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni stop-fix

09 01 06 * rifiuti di trattamento contenenti argento

09 01 07 pellicole e carte fotografiche contenenti argento o

09 01 08 pellicole e carta fotografica, non contenenti argento o

09 01 10 fotocamere monouso senza batterie

09 01 11 * fotocamere monouso contenenti batterie

09 01 12 fotocamere monouso diverse da quelle menzionate

09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi da recupero in loco

argento diverso da quelli menzionati in 09 01 06

10 Rifiuti da processi termici

10 01 rifiuti da centrali termiche e altri impianti

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne

polveri di caldaia di cui al 10 01 04)

10 01 03 cenere volante di torba e legno non trattato

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polvere di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi da reazioni a base di calcio in moli

processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 fanghi da reazioni a base di calcio in moli

processi di desolforazione dei fumi

10 01 13 * ceneri leggere di idrocarburi emulsionati usati

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia da

coincenerimento diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16 * ceneri leggere da coincenerimento contenenti

10 01 17 ceneri leggere da coincenerimento, diverse da

quelli citati in 10 01 16

10 01 18 * rifiuti della depurazione dei gas contenenti

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi diversi da

quelli di cui ai punti 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

10 01 21 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 10 01 20

10 01 22 * ​​fanghi acquosi da pulizia caldaia

10 01 23 fanghi acquosi da pulizia caldaie,

diversi da quelli di cui al 10 01 22

10 01 24 sabbie da reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti provenienti dallo stoccaggio e dalla preparazione di

combustibile da centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti del trattamento delle acque di

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 07 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas

10 02 08 rifiuti solidi del trattamento dei gas, altri

da quelli citati in 10 02 07

10 02 11 * rifiuti del trattamento delle acque

10 02 12 rifiuti dal trattamento delle acque

raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 * fanghi e panelli da trattamento

fumi contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e panelli da trattamento

fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e panelli

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 08 * scorie saline di produzione secondaria

10 03 09 * scorie nere da produzione secondaria

10 03 15 * schiumature infiammabili o che si liberano per contatto

con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16 scremature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 * rifiuti catramati della produzione di

10 03 18 rifiuti di produzione contenenti carbonio

anodi diversi da quelli menzionati in 10 03 17

10 03 19 * sostanze contenenti polveri di fumi

10 03 20 polveri di fumi diverse da quelle menzionate

10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli provenienti da

mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da

mulini a palle) diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 * rifiuti solidi del trattamento dei gas

10 03 24 rifiuti solidi del trattamento dei gas, altri

da quelli citati in 10 03 23

10 03 25 * fanghi e panelli da trattamento

fumi contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e panelli da trattamento

fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27 * rifiuti del trattamento delle acque

10 03 28 rifiuti del trattamento delle acque di

raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 * rifiuti del trattamento delle scorie saline e

scorie nere contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti del trattamento del sale e delle scorie

neri diversi da quelli menzionati in 10 03 29

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 * scorie di produzione primaria e secondaria

10 04 02 * scorie e scremature da produzione primaria e

10 04 04 * polvere dei fumi

10 04 06 * rifiuti solidi del trattamento dei gas

10 04 07 * fanghi e panelli da trattamento

10 04 09 * rifiuti del trattamento delle acque

10 04 10 rifiuti dal trattamento delle acque di

raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie di produzione primaria e secondaria

10 05 03 * polvere dei fumi

10 05 05 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas

10 05 06 * fanghi e panelli da trattamento

10 05 08 * rifiuti dal trattamento delle acque

10 05 09 rifiuti del trattamento delle acque di

raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o emettenti, al

contatto con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11 scorie e scremature diverse da quelle di cui al punto 10

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie di produzione primaria e secondaria

10 06 02 scorie e scremature da produzione primaria e

10 06 03 * polvere dei fumi

10 06 06 * rifiuti solidi del trattamento dei gas

10 06 07 * fanghi e panelli da trattamento

10 06 09 * rifiuti del trattamento delle acque

10 06 10 rifiuti dal trattamento delle acque di

raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 07 rifiuti della metallurgia termica dell'argento, dell'oro e del platino

10 07 01 scorie di produzione primaria e secondaria

10 07 02 scorie e scremature da produzione primaria e

10 07 03 rifiuti solidi dal trattamento dei fumi

10 07 05 fanghi e panelli da trattamento

10 07 07 * rifiuti dal trattamento delle acque

10 07 08 rifiuti del trattamento delle acque di

raffreddamento diversi da quelli menzionati in 10 07 07

10 08 rifiuti di altra metallurgia termica minerale

10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o emettenti, al

contatto con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11 scorie e scremature diverse da quelle di cui al punto 10

10 08 12 * rifiuti catramati di produzione

10 08 13 rifiuti contenenti carbonio dalla produzione di anodi

diversi da quelli menzionati in 10 08 12

10 08 15 * sostanze contenenti polveri di fumi

10 08 16 polveri di fumi diverse da quelle menzionate

10 08 17 * fanghi e panelli da trattamento

fumi contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e panelli da trattamento

fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19 * rifiuti del trattamento delle acque

10 08 20 rifiuti dal trattamento delle acque di

raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 09 rifiuti da colata di materiali ferrosi

10 09 05 * forme e anime da fonderia, non utilizzate, contenenti

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle

10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di

10 09 09 * polvere di gas di combustione contenente sostanze

10 09 10 polveri di fumi diverse da quelle menzionate

10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09

10 09 13 * raccoglitori di rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 raccoglitori di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09

10 09 15 * rilevatore di crepe rifiuti contenenti sostanze

10 09 16 Rifiuti provenienti da rilevatori di crepe diversi da quelli menzionati

10 10 rifiuti da colata di materiali non ferrosi

10 10 05 * forme e anime da fonderia, non utilizzate, contenenti

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle

10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di

10 10 09 * sostanze contenenti polveri di fumi

10 10 10 polveri dei fumi, diverse da quelle sopra menzionate

10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10

10 10 13 * raccoglitori di rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 raccoglitori di rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10

10 10 15 * rilevatore di crepe rifiuti contenenti sostanze

10 10 16 Rifiuti di rilevatori di crepe, diversi da quelli menzionati

10 11 rifiuti della fabbricazione di vetro e prodotti in vetro

10 11 03 materiali di scarto in fibra di vetro

10 11 09 * non sottoposto a residui di miscela di preparazione

trattamento termico, contenente sostanze pericolose

10 11 10 residui della miscela di preparazione non sottoposta a

trattamenti termici diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 * rifiuti di vetro in particolato e polvere

vetro contenente metalli pesanti (ad esempio da tubi a

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11

10 11 13 * fanghi di lucidatura e molatura

vetro contenente sostanze pericolose

10 11 14 fanghi di lucidatura e molatura

vetro diverso da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15 * rifiuti solidi del trattamento dei gas,

10 11 16 rifiuti del trattamento dei fumi, diversi da

quelli di cui al punto 10 11 15

10 11 17 * fanghi e panelli da trattamento

di fumi contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e panelli prodotti dal trattamento

di fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 * rifiuti solidi dal trattamento in loco di

10 11 20 rifiuti solidi dal trattamento in loco di

effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti ceramici, laterizi,

piastrelle e materiali da costruzione

10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 12 05 fanghi e panelli da trattamento

10 12 08 rifiuti di ceramica, mattoni, piastrelle e materiali provenienti da

costruzione (sottoposta a trattamento termico)

10 12 09 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas

10 12 10 rifiuti solidi da trattamento fumi, vari

da quelli citati in 10 12 09

10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura contenenti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli

10 12 13 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco

10 13 rifiuti della produzione di cemento, calce e gesso e

10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e idratazione della calce

10 13 06 polvere e particolato (eccetto quelli di 10 13 12

10 13 07 fanghi e panelli da trattamento

10 13 09 * rifiuti della produzione di cemento-amianto

10 13 10 rifiuti della produzione di cemento-amianto diversi da

quelli citati in 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di

cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 * rifiuti solidi del trattamento dei gas,

10 13 13 rifiuti solidi del trattamento dei fumi, vari

da quelli di cui al punto 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 14 rifiuti prodotti da forni crematori

10 14 01 * rifiuti della depurazione dei fumi contenenti

11 Rifiuti da trattamenti chimici superficiali e da

rivestimento di metalli e altri materiali; non idrometallurgia

11 01 rifiuti da trattamento chimico superficiale e

rivestimento dei metalli (es. processi di galvanica, zincatura,

decapaggio, pulizia elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con

11 01 09 * fanghi e panelli contenenti sostanze

11 01 10 fanghi e panelli diversi da quelli menzionati

11 01 11 * liquidi di lavaggio acquosi contenenti sostanze

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio diverse da quelle menzionate

11 01 13 * rifiuti sgrassanti contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui al

11 01 15 * eluati e fanghi da sistemi a membrana o sistemi a

scambio ionico, contenente sostanze pericolose

11 01 16 * resine scambiatrici di ioni sature o esaurite

11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 rifiuti della lavorazione idrometallurgica di

11 02 02 * fanghi da idrometallurgia di zinco

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi di processo

11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame

diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 03 rifiuti solidi e fanghi da processi di rinvenimento

11 05 rifiuti da processi di zincatura a caldo

11 05 03 * rifiuti solidi dal trattamento dei gas

12 Rifiuti di lavorazione e trattamento fisico e

superficie meccanica di metalli e plastiche

12 01 rifiuti da lavorazione fisica e trattamento e

superficie meccanica di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02 polvere di metalli ferrosi e particolato

12 01 03 limature e trucioli di metalli non ferrosi

12 01 04 polvere e particolato di metalli non ferrosi

12 01 05 limature e trucioli di materie plastiche

12 01 06 * oli minerali per macchine contenenti alogeni (tranne

12 01 07 * oli minerali per macchine, senza alogeni

12 01 08 * emulsioni per macchine e soluzioni contenenti alogeni

12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchine, non contenenti

12 01 14 * fanghi di lavorazione contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione diversi da quelli di cui al

12 01 16 * residui di materiale da sabbiatura contenenti sostanze

12 01 17 residui di materiale da sabbiatura, diversi da quelli di

12 01 18 * fanghi metallici (macinazione, affilatura e

12 01 19 * oli per macchine facilmente biodegradabili

12 01 20 * corpi abrasivi e materiali abrasivi esauriti

12 01 21 corpi di macinazione esauriti e materiali di macinazione,

diversi da quelli di cui al 12 01 20

12 03 rifiuti da processi di sgrassaggio ad acqua e vapore

12 03 02 * rifiuti da processi di sgrassaggio a vapore

13 Oli esausti e residui di combustibili liquidi (esclusi oli

edibili e oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 oli idraulici usati

13 01 01 * oli idraulici, contenenti PCB

13 01 09 * oli idraulici clorurati a base minerale

13 01 10 * oli idraulici minerali non clorurati

13 01 11 * oli idraulici sintetici

13 01 12 * oli idraulici facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli idraulici

13 02 olio motore di scarto, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificanti

13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificanti

13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificanti

13 02 07 * motore, cambio e oli lubrificanti facilmente

13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti

13 03 oli usati isolanti e termoconduttori

13 03 01 * oli isolanti o termovettori contenenti PCB

13 03 06 * oli minerali clorurati isolanti e termoconduttori

diversi da quelli di cui al 13 03 01

13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 * oli sintetici isolanti e termovettori

13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente

13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori

13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna

13 04 02 * oli di sentina dalle fogne del molo

13 04 03 * oli di sentina di altro tipo di navigazione

13 05 prodotti per la separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi da camere di sabbia e prodotti di

13 05 02 * fanghi da separatori olio/acqua

13 05 06 * oli da separatori olio/acqua

13 05 07 * acque oleose da separatori olio/acqua

13 05 08 * miscele di rifiuti da camere di sabbia e

13 07 01 * olio combustibile e gasolio

13 07 03 * altri combustibili (comprese le miscele)

13 08 oli usati non altrimenti specificati

13 08 01 * fanghi ed emulsioni di desalinizzazione

14 Rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti (eccetto

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di

14 06 02 * altri solventi alogenati e miscele di solventi

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti

e indumenti protettivi (non diversamente specificato)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti di imballaggio urbano oggetto

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose

pericolosi (es. amianto), compresi i recipienti a pressione

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (compresi i filtri

olio non altrimenti specificato), stracci e indumenti

protettivo, contaminato da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti

materiali protettivi diversi da quelli menzionati in 15 02 02

16 Rifiuti non altrimenti specificati nell'elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diverse modalità di trasporto

(comprese le macchine mobili non stradali) e i rifiuti prodotti dal

smantellamento dei veicoli fuori uso e manutenzione dei veicoli

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altri

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "airbag")

16 01 11 * pastiglie freno contenenti amianto

16 01 12 pastiglie freno diverse da quelle menzionate in 16

16 01 14 * fluidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 fluidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli menzionati nelle voci

16 02 rifiuti da apparecchiature elettriche ed

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 * apparecchiature scartate contenenti o contenenti PCB

contaminati diversi da quelli menzionati in 16 02 09

16 02 12 * apparecchiature dismesse contenenti fibre di amianto

16 02 13 * apparecchiature scartate contenenti componenti

pericolosi (1) diversi da quelli menzionati in 16 02 09 e 16 02 12

(1) Tra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche e

l'elettronica può cadere all'interno degli accumulatori e delle batterie di

di cui al 16 06, contrassegnato come pericoloso; interruttori a

mercurio, vetro a tubo catodico e altro vetro radioattivo

16 02 14 apparecchiature dismesse, diverse da quelle di cui al

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi dall'apparecchiatura esterna

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature scartate diverse da

quelli citati in 16 02 15

16 03 lotti fuori specifica e prodotti non utilizzati

16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16

16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03

16 05 gas in contenitori a pressione e rifiuti chimici

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon)

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli menzionati

16 05 06 * prodotti chimici di laboratorio, contenenti o costituiti da

da sostanze pericolose, comprese miscele di prodotti chimici

16 05 07 * rifiuti chimici inorganici contenenti o

16 05 08 * rifiuti organici chimici contenenti o

16 05 09 prodotti chimici di scarto diversi da quelli menzionati in

16 06 06 * elettroliti da batterie e accumulatori

16 07 rifiuti da pulizia cisterne e fusti e

16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio,

rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione

composti di metalli di transizione pericolosi o pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o

composti di metalli di transizione, non altrimenti specificati

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per cracking catalitico

16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 * liquidi esauriti utilizzati come catalizzatori

16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze

16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, di

16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido di idrogeno

16 09 04 * sostanze ossidanti, non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati al trattamento esterno

16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla

16 10 03 * concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16

16 11 rifiuti da rivestimenti e refrattari

16 11 01 * rivestimenti e refrattari a base di carbonio

da processi metallurgici contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e refrattari a base di carbonio

provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli citati

16 11 03 * altri rivestimenti e refrattari da

processi metallurgici contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e refrattari da

lavorazioni metallurgiche diverse da quelle di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 * rivestimenti e refrattari da

processi non metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e refrattari da

processi non metallurgici diversi da quelli di cui al punto 16

17 Rifiuti da costruzione e demolizione (compresi

suolo prelevato da siti contaminati

17 01 cemento, mattoni, piastrelle e ceramica

17 01 06 * miscele o frazioni separate di calcestruzzo, mattoni,

piastrelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscele di calcestruzzo, mattoni, piastrelle e ceramica,

diversi da quelli menzionati nell'articolo

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti catramati

17 04 metalli (comprese le loro leghe)

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 * cavi impregnati di olio, catrame di carbone o

17 04 11 cavi diversi da quelli menzionati in 17 04 10

17 05 suolo (compreso quello proveniente da siti contaminati),

rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 * terre e rocce contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose

17 05 06 materiale di dragaggio diverso da quello di cui al

17 05 07 * pietrisco per rilevati ferroviari, contenente

17 05 08 pietrisco per rilevati ferroviari, diversi da quelli

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti

17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da

quelli citati in 17 08 01

17 09 altri rifiuti da costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti da costruzione e demolizione,

17 09 02 * rifiuti da costruzione e demolizione

contenenti PCB (ad es. sigillanti contenenti PCB, pavimenti

PCB contenenti resine, elementi in vetro sigillati contenenti

17 09 03 * altri rifiuti edili e

demolizioni (compresi i rifiuti indifferenziati) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da

attività di ricerca correlate (ad eccezione dei rifiuti di cucina e

ristorazione non direttamente originata da cure terapeutiche)

18 01 rifiuti dei reparti maternità e rifiuti relativi a

diagnosi, cura e prevenzione delle malattie nell'uomo

18 01 02 parti anatomiche e organi comprese le sacche di plasma

e riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti mediante richiesta

precauzioni speciali per evitare infezioni

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti

l'applicazione di precauzioni speciali per evitare infezioni (ad es. bende,

calchi, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 * sostanze chimiche costituite o contenenti sostanze

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 * rifiuti di amalgama provenienti da procedure odontoiatriche

18 02 Rifiuti relativi a ricerca, diagnosi,

trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti mediante richiesta

precauzioni speciali per evitare infezioni

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti

applicare precauzioni speciali per evitare infezioni

18 02 05 * sostanze chimiche costituite o contenenti sostanze

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti,

impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dal

depurazione dell'acqua e sua preparazione all'uso

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti dalle ceneri pesanti

19 01 05 * panelli da trattamento gas

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi del trattamento di

fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 * rifiuti solidi del trattamento dei gas

19 01 10 * carbone attivo esaurito da trattamento di

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla

19 01 13 * ceneri leggere contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce 19 01

19 01 15 * polvere di caldaia contenente sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia diverse da quelle di cui alla voce 19

19 01 17 * rifiuti di pirolisi contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla

19 01 19 sabbie da reattori a letto fluido

19 02 Rifiuti prodotti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti

19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti

19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto

19 02 05 * fanghi da trattamento fisico-chimico

19 02 06 fanghi da trattamenti fisico-chimici, diversi da

quelli citati in 19 02 05

19 02 07 * oli e concentrati da processi di separazione

19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze

19 02 09 * rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze

19 02 10 rifiuti combustibili diversi da quelli di cui alla

19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 03 04 * rifiuti contrassegnati come parzialmente pericolosi

prodotti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 08

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19

19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti da vetrificazione

19 04 02 * ceneri leggere e altri rifiuti del trattamento dei gas

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra dei rifiuti

19 05 rifiuti del trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte non compostata dei rifiuti urbani e assimilati

19 05 02 parte non compostata di rifiuti animali e vegetali

19 06 Rifiuti da trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi da trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 05 liquidi da trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti

di origine animale o vegetale

19 07 02 * percolato di discarica contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui al

19 08 Rifiuti prodotti da impianti per il trattamento di

acque reflue, non diversamente specificato

19 08 05 fanghi da trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 * resine scambiatrici di ioni sature o esaurite

19 08 07 * soluzioni e fanghi da rigenerazione scambiatori

19 08 08 * rifiuti da sistemi a membrana contenenti

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte per separazione

olio/acqua, contenente solo oli e grassi commestibili

19 08 10 * miscele di oli e grassi derivanti dalla separazione

olio/acqua diversi da quelli menzionati in 19 08 09

19 08 11 * fanghi da trattamento biologico delle acque

rifiuti industriali contenenti sostanze pericolose

19 08 12 fanghi da trattamento biologico delle acque

rifiuti industriali diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da terzi

trattamento delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi da altri trattamenti di acque reflue

industriali, diversi da quelli di cui alla 19 08 13

19 09 Rifiuti dalla depurazione delle acque o da

la sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi da processi di filtrazione e

19 09 02 fanghi da processi di chiarificazione delle acque

19 09 03 fanghi da processi di decarbonatazione

19 09 05 resine scambiatrici di ioni sature o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi da rigenerazione di resine scambiatrici

19 10 Rifiuti derivanti da operazioni di frantumazione dei rifiuti

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di

19 10 05 * altre frazioni contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10

19 11 Rifiuti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 04 * rifiuti dalla depurazione del carburante

19 11 05 * fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

19 11 06 fanghi dal trattamento degli effluenti in loco,

diversi da quelli menzionati in 19 11 05

19 11 07 * rifiuti da depurazione gas

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad

esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet)

19 12 07 legno diverso da quello menzionato in 19 12 06

19 12 09 minerali (es. sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 11 * altri rifiuti (compresi i materiali misti) provenienti da

trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti (compresi i materiali misti) provenienti da

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce

19 13 Rifiuti da operazioni di bonifica e

bonifica delle acque sotterranee

19 13 01 * rifiuti solidi provenienti dalla bonifica di

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalla bonifica del

terreni diversi da quelli menzionati in 19 13 01

19 13 03 * fanghi da operazioni di bonifica

19 13 04 fanghi da operazioni di bonifica,

diversi da quelli menzionati in 19 13 03

19 13 05 * fanghi da operazioni di bonifica

acque sotterranee contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi provenienti dalle operazioni di bonifica del

acque sotterranee diverse da quelle menzionate in 19 13 05

19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi

prodotto dalle operazioni di bonifica delle acque sotterranee,

19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti acquosi concentrati

prodotto dalle operazioni di bonifica delle acque sotterranee,

diversi da quelli menzionati in 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da

attività commerciali, industriali e istituzioni)

compresi i rifiuti da raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 21 * tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature scartate contenenti clorofluorocarburi

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27 * contenenti vernici, inchiostri, adesivi e resine

20 01 28 pitture, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 * pile e accumulatori menzionati in 16 06 01, 16 06

02 e 16 06 03, nonché pile e accumulatori non selezionati

20 01 34 pile e accumulatori diversi da quelli di cui al

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse,

diversi da quelli di cui al punto 20

(2) Tra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche e

l'elettronica può cadere all'interno degli accumulatori e delle batterie di

di cui al 16 06, contrassegnato come pericoloso; interruttori a

mercurio, vetro a tubo catodico e altro vetro radioattivo

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse,

diversi da quelli di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 41 rifiuti della pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non altrimenti specificate

20 02 Rifiuti di giardini e parchi (compresi i rifiuti

20 03 06 rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque reflue

20 03 99 rifiuti urbani non altrimenti specificati. ".

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