Risarcimento danni al veicolo straniero responsabile

2021-11-17 10:03:53 By : Mr. Peggy Li

I ricorrenti, rispettivamente terzo trasportato e proprietario del veicolo Dacia Logan, mentre erano a bordo di tale vettura, sono stati investiti dal veicolo straniero assicurato con City Insurance PLC, il quale, impegnando l'incrocio per svoltare a sinistra, in violazione dell'art. 154 CdS non avrebbe dato priorità al veicolo coinvolto.

L'UCI (Ufficio Centrale Italiano), legittimato passivamente ai sensi del D.lgs. 209 del 2005, art. 125 e 126 essendo il veicolo di investimento non italiano.

La causa viene istruita con l'esame di due testimoni indicati dai ricorrenti e mediante l'espletamento di una perizia medico-legale.

L'UCI ha prodotto l'atto sottoscritto dall'attore (proprietario del veicolo Dacia) in data 10.9.2015 per effetto del quale quest'ultimo, nell'accogliere la proposta transattiva di Dekra Italia srl, quest'ultima a sua volta per conto e nell'interesse del Comune Insurance, la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile, ha ricevuto ed accettato l'importo offerto e onnicomprensivo di Euro 3.300,00 "a liquidazione e stralcio di tutti i sinistri, anche futuri, connessi al predetto sinistro, assumendo quindi anche in piena e consapevole del rischio di eventuali danni futuri non ancora manifestati, dichiarando di aver attentamente valutato tale circostanza all'atto dell'accettazione del presente accordo transattivo e di non avere più nulla da pretendere, a nessun titolo, a seguito di tale sinistro rilasciando così ricevuta definitiva” .

Evidentemente, si tratta di un grave atto transattivo al quale l'attore si è limitato ad opporre una scarsa comprensione del significato delle locuzioni utilizzate senza, però, dedurre alcun vizio tale da invalidare la sottoscrizione.

I termini utilizzati nell'accordo sono più che comprensibili e non hanno richiesto l'intervento di un legale per comprendere le conseguenze che sarebbero derivate dalla sottoscrizione, compresa la rinuncia a qualsiasi ulteriore danno materiale e/o consequenziale connesso al sinistro.

Il modulo CAI è generico e vago rispetto alle modalità del sinistro e non riporta la rappresentazione dei percorsi di percorrenza dei due veicoli.

Inoltre, la svolta a sinistra apparentemente effettuata dal veicolo responsabile non corrisponde ai danni subiti rispettivamente da entrambi i veicoli: in particolare, per quanto riguarda l'ubicazione di tali danni, in entrambi i veicoli sono stati segnalati nella parte anteriore, il che sembrerebbe presupporre un fronte di collisione dove, invece, lo schizzo riprodotto nel CAI individua una posizione ortogonale tra i veicoli con apposta una croce, rispetto al veicolo "B", sull'indicazione "svolta a sinistra". Ma, a ben guardare, se fosse stato davvero così, i danni riportati da quest'ultimo veicolo sarebbero stati, almeno in buona parte, rilevati sul lato anteriore sinistro mentre nient'altro si può desumere con sufficiente approssimazione in relazione a questi elementi.

Per questi motivi, la Corte ritiene di ricorrere alla presunzione di pari corresponsabilità dei due conducenti prevista dall'art. 2054 cc, comma 2, nella misura del 50%.

Infine, viene respinta la domanda dell'attore (titolare della Dacia); e il Tribunale accertata e dichiarata la corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, condanna l'UCI a rifondere al terzo trasportato il 50% del danno morale subito a seguito della pretesa liquidata per complessivi € 30.863,99, oltre al pagamento della spese legali liquidate in € 8.040,00.

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