CCNL Mestieri edili: livelli, mansioni e inquadramento del personale

2021-11-17 07:21:22 By : Ms. Mandy ONNT

Il CCNL costruzioni e artigianato contiene una classificazione del personale basata su sette livelli, dal primo al settimo, più la figura dei quadri. Si tratta del contratto collettivo per i dipendenti delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 443 e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigianali costituiti anche in forma cooperativa, che operano nel settore dell'edilizia e delle relative costruzioni.

La classificazione del personale è disciplinata dall'art. 77 del CCNL dell'artigianato edile, mentre per il Quadri vi è un articolo specifico, l'art. 78.

In questi articoli il CCNL spiega per ogni livello quali sono le caratteristiche dei lavoratori e procede a fare un elenco delle figure inquadrate in quello specifico livello. Ogni livello ha diritto a una retribuzione specifica indicata nelle tabelle degli stipendi.

Vediamo cosa prevede il CCNL artigianato edile in merito alla classificazione del personale, come orientarsi tra i vari livelli, quali mansioni sono previste per ogni livello e quali stipendi spettano per ogni livello.

L'arte. 77 parte III del CCNL costruzioni e artigianato stabilisce che la classificazione dei lavoratori del settore è effettuata secondo i seguenti livelli:

Dopo tale elenco, l'art. 77 del CCNL Edilizia e Artigianato stabilisce che “La suddetta classificazione determina livelli comuni esclusivamente per le retribuzioni minime contrattuali e quindi non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti normativi ed economici che sono rispettivamente previsti , per gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge, dagli accordi interconfederali e dai contratti e accordi collettivi nazionali e territoriali”.

Prima di procedere alla presentazione di tutti i livelli di inquadramento del personale, nonché alla dichiarazione per ogni livello, riportiamo le tabelle salariali attualmente in vigore per il contratto di costruzione e artigianato.

Le tabelle salariali in vigore dal 1 marzo 2021 e attualmente ancora in vigore per i dipendenti (operai e impiegati) delle imprese che applicano il CCNL per l'edilizia e l'artigianato sono le seguenti:

Le tabelle salariali in vigore dal 1 febbraio 2020 al 28 febbraio 2021 per i dipendenti (operai e impiegati) delle imprese che applicano il CCNL per l'edilizia e l'artigianato sono le seguenti:

Dalla tabella retributiva appena vista risultano evidenti le diverse retribuzioni spettanti ai lavoratori in base al loro livello di inquadramento contrattuale. Vediamo ora a quale livello ha diritto il lavoratore in base alla dichiarazione e alle mansioni svolte nel CCNL edilizia e artigianato.

Volendo partire dal più alto livello di inquadramento del personale e prima di affrontare la dichiarazione dei sette livelli di inquadramento del personale previsti dall'art. 77 del CCNL mestieri edili, vediamo chi sono i soggetti classificati come “Quadri”.

L'arte. 78 del contratto collettivo disciplina la figura dei quadri e stabilisce che “Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, ha la qualifica di personale dirigente con funzioni dirigenziali che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'elevato livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito e per l'elevata formazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi della società e svolge, con continuità, funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione di tali obiettivi”.

Proprio per l'alto livello di responsabilità a cui sono chiamati i soggetti assunti come quadri, nonché per la loro formazione specialistica, l'azienda deve garantire loro una serie di tutele.

L'arte. 78 Stabilisce che “Ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso i terzi derivante da negligenza nell'esercizio delle sue funzioni, con esclusione dei casi di colpa grave o dolo. I dirigenti hanno diritto alla copertura delle spese e all'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte”.

Come si evince anche dalle tabelle retributive sopra riportate, ai dipendenti assunti con qualifica dirigenziale viene corrisposta un'indennità di funzione pari a 140,00 euro di retribuzione mensile.

Tale indennità, così come stabilita dall'art. 78 "dal 1° ottobre 2008, al personale con qualifiche dirigenziali sarà corrisposta un'indennità per la funzione di un importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale super-minimo individuale fino al 50% del suddetto importo. Tale indennità è utile ai fini degli articoli 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 72”.

Infine, l'art. 78 per i quadri prevede che: “In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica dirigenziale non determinata dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione di tale qualifica sarà effettuata dopo un periodo di 6 mesi.

Per quanto non previsto dalla presente normativa, ai quadri si applicano le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.

Le parti si danno reciprocamente atto di aver integralmente recepito, con il presente regolamento, le disposizioni della legge n. 190".

Secondo l'art. 78 del CCNL edilizia e artigianato, per quanto riguarda il 7° livello “Questo livello comprende i dipendenti con funzioni dirigenziali nominati dalla direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali sono previste responsabilità e deleghe per coordinare e dirigere l'attuazione di programmi con responsabilità di risultato con il preciso scopo di sviluppare e raggiungere gli obiettivi aziendali”.

Sempre sulla base della dichiarazione del CCNL Edilizia e Artigianato, per quanto riguarda il sesto livello si stabilisce che “I dipendenti sia tecnici che amministrativi con funzioni dirigenziali che richiedono specifica preparazione e professionalità con potere discrezionale e con diritto di decisione e l'autonomia appartiene a questo livello di iniziativa nei limiti delle direttive generali date dal proprietario o dai superiori in termini di grado di responsabilità.

Mantiene, inoltre, i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la direzione lavori e le Soprintendenze per quanto di loro competenza.

Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza nella direzione dei cantieri e nei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici.

Proseguendo secondo la classificazione del personale art. 78 del CCNL artigianato edile, si passa al quinto livello. Secondo il contratto collettivo "Rientrano in questo livello i lavoratori, gli impiegati tecnici e amministrativi che svolgono compiti concettuali che richiedono iniziativa e una certa autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute, per la cui esecuzione sono richieste specifiche conoscenze tecniche o amministrative, o comprovate pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche.

Dipendente addetto all'approvvigionamento e agli acquisti e alla liquidazione dei conti fornitori, secondo le indicazioni generali dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con responsabilità diretta nei limiti dei compiti a lui affidati.

Lavoratori che, oltre alle caratteristiche di "tecnico consollista", traducono in programmi metodologie tecniche di lavoro, con l'utilizzo del computer come elemento di fruizione della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi informatici.

Rientrano in questa categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e gestione dei cantieri con responsabilità dei risultati complessivi loro assegnati.

Procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a terzi su specifica delega della società, provvede alla rendicontazione dei materiali necessari per l'approvvigionamento.

Ha capacità di coordinamento esecutivo di più persone nella gestione del lavoro.

Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di 'Restauratore di beni culturali'.

Possiede conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con pluriennale esperienza professionale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica per il ruolo.

Impiegato tecnico amministrativo che effettua atti specialistici, cura l'esecuzione dei lavori sulla base di disegni e progetti, procede alla misurazione e alla contabilità tecnico amministrativa dei lavori affidati; su specifica delega, ha autonomia negoziale con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.

Possiede una pluriennale esperienza nella gestione tecnico amministrativa del cantiere generale, e ha una formazione specifica per l'area di recupero e conservazione.

Per quanto riguarda il quarto livello, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stabilisce che "Il Livello 4 comprende i lavoratori con specifica formazione professionale o esperienza lavorativa in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, eventualmente con incarico di coordinamento di altri lavoratori.

I seguenti lavoratori sono inclusi in questo livello:

Esempio: operatore di macchine particolarmente complesse in grado di intervenire su di esse per le normali operazioni di manutenzione e riparazione semplice e in grado di occuparsi della messa a punto di dette macchine.

Operaio che, nell'ambito delle opere di restauro del patrimonio architettonico, predispone e realizza, con comprovata esperienza specifica, interventi specialistici che comportano la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, diagnostico e progettuale. È in grado di pianificare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nell'ambito delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.

Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi di formazione professionale specializzata

Operaio che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere quotate.

Possiede conoscenza dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate del patrimonio architettonico

Operatore in possesso dei requisiti minimi di legge.

Svolge le tipologie di lavoro indicate per il lavoratore di 3° livello e le seguenti ulteriori:

A questo livello appartengono sia i dipendenti tecnici che quelli amministrativi che svolgono compiti concettuali che comportano un'adeguata autonomia nell'ambito delle direttive impartite, per i quali è richiesta un'adeguata conoscenza o esperienza in campo tecnico-amministrativo.

Tornando a quello stabilito dal contratto collettivo relativo all'inquadramento del personale, per quanto riguarda il terzo livello “Appartengono al terzo livello quei lavoratori con mansioni dirigenziali che richiedono una generica preparazione professionale.

Esempio: calcolatrice, impiegato buste paga e contributi, contabile fiscale o di cantiere. Si occupa di contratti e preventivi sempre sotto direzione.

Per operai specializzati si intendono quei lavoratori al di sopra dei qualificati che sono in grado di svolgere particolari lavori che richiedono particolari competenze pratiche, derivanti da formazione o preparazione tecnico-pratica.

A titolo esemplificativo, sono considerati lavoratori qualificati:

Deve inoltre essere in grado di redigere documenti interni di cantiere, effettuare misurazioni su superfici basate su rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici di dettagli esecutivi inerenti al suo lavoro alle categorie di lavoratori con qualifiche inferiori. Si occupa inoltre dell'esecuzione di giunti e sigillature con mastici, applicazione di pitture (riflettenti e colorate su membrane impermeabilizzanti, granigliatura e sabbiatura di asfalto colato e membrane impermeabilizzanti in genere.

Quando la carica di capocantiere è esercitata su più gruppi di lavoratori, l'incremento è riconosciuto nella misura del 14% (quattordici per cento).

Svolge le tipologie di lavoro indicate per il lavoratore di 2° livello e le seguenti ulteriori:

Sempre secondo la classificazione del CCNL del personale dell'edilizia e dell'artigianato “il 2° livello spetta ai lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali competenze e qualifiche professionali per la loro esecuzione.

Per quanto riguarda la classificazione al 2° livello del CCNL costruzioni e artigianato, la dichiarazione definisce la figura del lavoratore qualificato, stabilendo che “Per lavoratori qualificati si intendono quei lavoratori in grado di eseguire lavori che richiedono competenze specifiche per la loro esecuzione .

A titolo esemplificativo, sono considerati lavoratori qualificati:

Per il rocciatore, il CCNL elenca i compiti che lo stesso svolge. In particolare, stabilisce che è colui che "Svolge le seguenti tipologie di lavoro:

Sempre per l'inquadramento del personale di 2° livello, il CCNL Edilizia e Artigianato prosegue con la dichiarazione dei doveri:

Il livello più basso della dichiarazione relativa alla classificazione del personale nel CCNL costruzioni e artigianato è il 1° livello.

Il CCNL stabilisce che "I dipendenti di seguito specificati appartengono alla categoria:

Ai fini del comma precedente, sono considerati lavoratori assunti per la prima volta coloro che non hanno maturato due anni di servizio nella specifica mansione, anche in aziende diverse.

Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione”.

Il CCNL per i lavoratori comuni intende:

Per quest'ultimo, il CCNL elenca i compiti che tale figura svolge; questi sono dipendenti:

Si prosegue poi con la dichiarazione dei lavoratori assunti al 1° livello:

Resta inteso che l'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata sulla base delle mansioni da essi effettivamente svolte, indipendentemente dalle denominazioni utilizzate dalle parti”.

Il CCNL per l'edilizia e l'artigianato, sempre all'articolo 77, si occupa di definire cosa succede ai laureati e ai laureati assunti con il presente contratto collettivo. Nello specifico, per le categorie dei laureati e dei laureati, stabilisce che:

“Laureati in specialità tecniche attinenti al settore edile (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili), e diplomati in specialità tecniche attinenti al settore edile ( geometri , periti edili e simili) o nelle specializzazioni amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a una categoria inferiore alla seconda per i laureati e alla terza per i laureati, purché adibiti a mansioni attinenti alla loro qualifica.

Dopo il periodo di prova:

La qualifica deve essere comunicata per iscritto all'azienda al momento dell'assunzione o dell'ottenimento della stessa”.

Per la figura del capocantiere, il CCNL costruzioni e artigianato stabilisce che “Il lavoratore (comunque denominato: capocantiere, capomastro, capocantiere, capocantiere, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria e qualifica appartenga, è espressamente incaricato dall'impresa di vigilare e guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più lavoratori di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipare direttamente all'esecuzione dei lavori, per tale particolare incarico è riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento e limitata alla durata dello stesso. da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 26 (compreso il cottimo contrattuale minimo se si lavora a cottimo).

In ogni caso, al predetto lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione non inferiore a quella del lavoratore qualificato, oltre alla maggiorazione del dieci per cento di cui sopra sugli elementi, della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 (compreso il guadagno minimo contrattuale a cottimo se si lavora a cottimo)”.